Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14478 del 07/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14478 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: MAROTTA CATERINA

ORDINANZA
sul ricorso 25429-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
D’AMELIO MARIA DMLMRA73A55Z112J, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio
dell’avvocato SERGIO VACIRCA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato CLAUDIO LALLI giusta mandato a margine
del controricorso e ricorso incidentale;

controricorrente e ricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 8046/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 18/10/2010, depositata il 22/10/2010;

31SA
A.b

Data pubblicazione: 07/06/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’11/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA
MAROTTA.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.
1 – La relazione depositata ha il seguente contenuto:

appello di Roma, accogliendo l’impugnazione proposta da Maria
D’Amelio nei confronti della Poste Italiane S.p.A., dichiarava la nullità
del termine apposto al contratto stipulato tra le parti relativamente al
periodo 11/7/2002-30/9/2002 e la sussistenza tra le parti di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 11 luglio
2002 con condanna della società al pagamento delle retribuzioni
maturate dal 14/2/2005 al 30/9/2005, oltre accessori di legge.
Per la cassazione di tale sentenza la Poste Italiane S.p.A. ha
proposto ricorso fondato su quattro motivi.
Resiste l’intimata Maria D’Amelio con controricorso e formula,
altresì, ricorso incidentale.
E’ stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti
in data 26 luglio 2012 in sede sindacale.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto
dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane
S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo
concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e
dichiarando che, in caso di fasi giudiziali ancora aperte, le stesse
sarebbero state definite in coerenza con il verbale stesso; tale verbale di
conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione
della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il
conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il
Ric. 2011 n. 25429 sez. ML – ud. 11-04-2013
-2-

“Con sentenza n. 8046/2010 del 22 ottobre 2010 la Corte di

processo; alla cessazione della materia del contendere consegue la
declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse ad agire
(e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel momento
in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento
della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della

interesse (cfr. Cass., SU, 29 novembre 2006 n. 25278).
Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria
di inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod.
proc. civ., n. 5”.
2 – Ritiene questa Corte che le considerazioni svolte dal relatore
siano del tutto condivisibili e che ricorra con ogni evidenza il
presupposto dell’art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione
camerale del processo.
Devono pertanto dichiararsi inammissibili i ricorsi, per
sopravvenuta carenza di interesse agli stessi a seguito della
conciliazione.
3 – In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a
giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di
cassazione tra le parti.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili; compensa tra
le parti le spese.
Così deciso in Roma, 1’11 aprile 2013
Il Presidente

domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale

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