Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14477 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20335-2020 proposto da:

AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA SPA IN HOUSE PROVIDING, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI, 3, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE VAGNOZZI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIULIO CERCEO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POPOLI (PE), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato TOMMASO MARCHESE;

– controricorrente –

per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 712/2020 del

TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 25/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PEPE ALESSANDRO, che chiede che

la Corte di Cassazione rigetti il ricorso con le conseguenze di

legge.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2019, la A.C.A S.p.a. in House Providing ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 142/2019 emesso dal Tribunale di Pescara per l’ingiunzione di Euro 413.165,62 a favore del Comune di Popoli. La pretesa comunale riguardava il pagamento di alcuni canoni relativi alla captazione delle acque sul fiume “Giardino” sulla base di un accordo conciliativo del 2001, con il quale l’Azienda si impegnava a corrispondere al Comune un canone annuo quale corrispettivo per l’utilizzo di usi civici su fondi demaniali.

Parte opponente ha lamentato in primo luogo il difetto di competenza del Tribunale di Pescara a favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma e in ogni caso la nullità del decreto ingiuntivo sotto diversi profili.

2. Il Tribunale di Pescara, con sentenza n. 712/2020, del 25 giugno 2020, ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza proposto da A.C.A. s.p.a. con cui chiedeva la dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale Regionale delle acque pubbliche. Ha inoltre ritenuto infondati i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo.

Il Tribunale ha ritenuto che la domanda oggetto della controversia non ha ad oggetto le acque pubbliche ma è relativa al rapporto negoziale tra le parti in causa. In particolare, ha ribadito come non tutte le controversie implicanti le acque pubbliche son devolute al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, essendovi escluse quelle che non investono la legittimità o la portata della concessione di acqua pubblica e non tocchino i relativi interessi pubblici ma riguardino solo obblighi negoziali tra le parti, come nel caso di specie, dove ciò che viene in rilievo è il rapporto negoziale tra le parti in virtù di un accordo del 2001.

3. Avverso la suddetta pronuncia l’A.C.A. s.p.a. in House Providing propone ricorso per regolamento facoltativo di competenza affinchè la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma. Il Comune di Popoli presenta memorie difensive ex art. 47 c.p.c, comma 5. Tutte le parti hanno depositato memoria.

3.1. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso e l’infondatezza del regolamento di competenza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Occorre preliminarmente esaminare eccezione di inammissibilità del regolamento facoltativo di competenza sollevata dal Comune di Popoli.

Sostiene il Comune che la competenza del giudice ordinario sarebbe incontrovertibile per non essere stata formulata la relativa eccezione nei due giudizi positivi avente ad oggetto i canoni pregressi definiti dal Tribunale di Pescara con la sentenza n. 979/2015.

Tale eccezione non è fondata.

La citata sentenza n. 979/20157, per stessa ammissione del Comune, è stata appellata proprio in punto di competenza e quindi non è passata in giudicato.

In ogni caso occorre precisare che il giudicato sulla competenza può esservi solo in relazione allo specifico giudizio e non certo può estendersi ai giudizi distinti aventi ad oggetto petitum diversi, anche se relativi al medesimo rapporto di durata.

Infatti la decisione di competenza ha mera natura processuale, ed individua il giudice che deve decidere quella specifica controversia.

Del resto la pronunzia sulla competenza dipende dalla tempestività dell’eccezione di parte e del rilievo del giudice, sicchè è ben possibile, che per un medesimo rapporto di durata, in alcuni giudizi relativi a specifici periodi ci sia la decisione sulla competenza perchè vi è stata la tempestiva eccezione o il tempestivo rilievo, mentre in altri giudizi riguardanti altri periodi tale questione non venga proprio posta e la competenza resti ferma senza discussioni. La competenza resta ferma solo per quello specifico giudizio non per altri.

Pertanto il ricorso per regolamento di competenza è ammissibile e occorre, quindi, esaminare il merito del motivo sollevato dall’azienda ricorrente.

5. Il ricorrente con l’unico motivo di ricorso lamenta il difetto di competenza del tribunale Civile di Pescara per aver illegittimamente emesso un decreto ingiuntivo in una materia, quella delle acque pubbliche, ascrivibile ai sensi R.D. n. 1775 del 1933, art. 140, alla competenza del Tribunale Regionale della Acque Pubbliche. Ciò in quanto la controversia riguarderebbe il preteso diritto comunale al pagamento dei canoni concernenti la captazione delle acque pubbliche del fiume e non l’atto di conciliazione del 2001 di cui peraltro se ne contesta la validità.

Il motivo è infondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 29356/2018); Cass. n. 2656/2012; Cass. n. 14906/2000) dalla quale non v’è ragione di discostarsi, ai fini della discriminazione tra la competenza dell’autorità giudiziaria in sede ordinaria e quella dei Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche, occorre aver riguardo all’oggetto della controversia, la quale rientra nella competenza del giudice specializzato solo quando involga questioni sulla demanialità delle acque pubbliche o sul contenuto o i limiti di una concessione di utenza, o sul diritto nei confronti dell’amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o che incida comunque, direttamente o indirettamente, sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque.

Rientrano nella competenza dei Tribunali regionali delle acque pubbliche le sole cause che involgano questioni relative alla demanialità delle acque pubbliche, o al contenuto e ai limiti delle concessioni di utenze, o al diritto nei confronti dell’Amministrazione alla derivazione o alla utilizzazione delle acque, o quelle che, comunque, incidano pure indirettamente sugli interessi pubblici connessi al regime delle acque.

Rientrano, invece, nella competenza degli organi ordinari dell’autorità giudiziaria le controversie tra privati che – pur ricollegandosi al presupposto della sussistenza, a favore di una o di entrambe le parti contendenti, di una concessione di acqua pubblica – non investano la legittimità o la portata di quest’ultima e non tocchino, quindi, l’interesse della P.A., ma riflettano esclusivamente le modalità di attuazione e di esercizio dei diritti di uso delle acque, da osservarsi nei rapporti interni tra le parti, nonchè gli obblighi reciproci che ne derivano, di modo che non sia necessaria un’indagine sul contenuto e sui limiti della concessione al fine di individuarne la portata e gli effetti e di stabilire se essa abbia o meno l’attitudine ad incidere, modificandoli, su rapporti preesistenti tra le parti.

Sulla base di quanto sopra detto, consegue che rientra nella competenza del giudice ordinario la controversia che come quella di cui si discute che ha ad oggetto la controversia sorta in virtù di un atto conciliativo sottoscritto tra le parti il 30 ottobre 2001 con il quale è stato definito un complesso contenzioso tra le parti e con cui è stato definito il corrispettivo da pagare all’ente comunale per avere rinunciato a favore di ACA alla concessione di derivazione di acqua dal fiume giardino.

Come sottolineato anche dal procuratore generale nelle sue conclusioni, la presente controversia ha ad oggetto l’attuazione di detto accordo conciliativo con le relative pretese economiche. Mentre la pregressa utilizzazione illecita delle acque costituisce il presupposto che ha originato l’accordo conciliativo senza che da ciò possa far scaturire nell’attuale giudizio un coinvolgimento diretto ma solo mediato degli interessi pubblici ad esso connessi.

6. la Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del giudice ordinario cui rimette anche la definizione delle spese del giudizio di legittimità.

7. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater, (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e dichiara la competenza del giudice ordinario a cui rimette anche la definizione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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