Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14477 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 29/03/2016, dep. 15/07/2016), n.14477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15600/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

METHODI SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 823/2014 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 02/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIDA che deposita copia del

ricorso notificato e nel merito si riporta al contenuto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo e in

subordine accoglimento e in subordine rimessione alle SS.UU..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione contro la decisione della Commissione Regionale di Catanzaro, che ha dichiarato inammissibile l’appello avverso la decisione di primo grado, con l’argomento che l’Agenzia non aveva depositato la copia dell’avviso di spedizione dell’atto di impugnazione, deposito indispensabile per valutare sia la tempestivita’ del gravame che della costituzione in giudizio dell’appellante.

La ricorrente denuncia erronea interpretazione delle norme sul procedimento contenzioso tributario.

Non si e’ costituito il contribuente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ inammissibile, per omissione della notifica.

L’Agenzia ha depositato una prima copia del ricorso notificato, da cui risulta che il notificatore non ha trovato l’indirizzo del destinatario, e dunque ha attestato di non aver potuto notificare (1.6.2015). Successivamente l’Agenzia ha depositato ulteriore ricorso notificato, da cui risulta che, individuato l’esatto indirizzo, il destinatario e’ risultato pero’ irreperibile (10.6.2015). Conseguentemente, il notificatore ha effettuato gli adempimenti di cui all’art. 140 c.p.c..

La relata di notifica attesta che e’ stato affisso avviso e spedita raccomandata, e tuttavia manca la prova che quest’ultima sia stata ricevuta dal destinatario. La ricorrente infatti non ha depositato prova della ricezione, cosi che la notifica non puo’ dirsi perfezionata, mancando il compimento di una delle formalita’ previste (sulla necessita’ che venga prodotto l’avviso di ricevimento Sez. 5 n. 25985 del 2014).

Quanto poi alla possibilita’ di rinnovazione e’ regola che in caso di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato, non e’ consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrono i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. sez. u. n. 627 del 2008; Sez. 5 n. 9487 del 2010).

Le formalita’ della notificazione ex art. 140 c.p.c., dunque non sono state completate, dopo che il notificatore ha attestato l’irreperibilita’, cosi che la notifica va considerata omessa. Il destinatario, del resto, non si e’ costituito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 29 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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