Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14477 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14477

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18110 – 2016 R.G. proposto da:

ODE s.r.l., – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via Cola di Rienzo, n. 212, presso lo studio dell’avvocato Aurelio

Richichi che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Luigi

Goglia ed all’avvocato Simona Lavagnini la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine del ricorso per regolamento di

competenza;

– ricorrente –

contro

A.E.B. s.r.l., – c.f./p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla

via G. Caccini, n. 1, presso lo studio dell’avvocato Andreina Degli

Esposti che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato professor

Francesco Venosta la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine della scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.;

– resistente –

e

SOCIETA’ REALE MUTUA di ASSICURAZIONI – p.i.v.a. (OMISSIS) – in

persona del procuratore P.R., giusta atto per notar

C. di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in Tirano, alla via Lungo

Adda V Alpini, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Laura Dina

Molinari, che congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Massimo

Audisio la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce

alla copia notificata dell’atto di chiamata in causa nel giudizio

iscritto al n. 1550/2014 R.G. pendente innanzi al tribunale di

Sondrio;

– resistente –

Avverso l’ordinanza del 27.6.2016, assunta dal tribunale di Sondrio

nell’ambito del giudizio iscritto al n. 1550/2014 R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 22 marzo

2017 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. MISTRI Corrado, che ha chiesto rigettarsi

il regolamento di competenza e confermarsi la competenza del

tribunale di Sondrio.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con atto ritualmente notificato la “A.E.B.” s.r.l. citava a comparire dinanzi al tribunale di Sondrio la “ODE” s.r.l..

Esponeva che da epoca risalente era solita acquistare dalla convenuta le valvole necessarie ai fini dell’assemblaggio dei contenitori di bevande, propriamente dei fusti metallici, da essa attrice prodotti e rivenduti a soggetti terzi; che le valvole di cui da ultimo si era rifornita avevano cagionato un forte “puzzo di marcescenza” in una partita di fusti destinata e per tale ragione non inoltrata alla “Coca Cola” ed alla “Pepsi Cola”.

Chiedeva che la società convenuta fosse condannata a risarcirle il danno sofferto e quantificato in Euro 2.662.824,40.

Si costituiva “ODE” s.r.l..

In via preliminare eccepiva l’incompetenza ratione soci del tribunale di Sondrio e la competenza per territorio – per quel che rileva in questa sede – del tribunale di Lecco; del pari in via preliminare chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la “Società Reale Mutua di Assicurazioni”.

Chiamata in causa, si costituiva la “Società Reale Mutua di Assicurazioni”. Parimenti eccepiva l’incompetenza del tribunale adito e la competenza – per quel che in questa sede rileva – del tribunale di Lecco.

Con ordinanza del 27.6.2016 il tribunale di Sondrio rigettava l’eccezione d’incompetenza territoriale.

Esplicitava il tribunale – per quel che qui rileva – che “Ode” s.r.l. non aveva formulato alcuna contestazione in ordine all’individuazione del tribunale adito quale forum contractus, ossia quale giudice del luogo ove era sorta l’obbligazione, sicchè l’eccezione di incompetenza per territorio doveva reputarsi come non proposta e dunque doveva reputarsi radicata la competenza del tribunale di Sondrio.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza la “ODE” s.r.l.; ha chiesto cassarsi l’ordinanza impugnata e dichiararsi la competenza per territorio del tribunale di Lecco con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

La “A.E.B.” s.r.l. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso per regolamento di competenza.

La “Società Reale Mutua di Assicurazioni” analogamente ha chiesto cassarsi l’ordinanza impugnata e dichiararsi la competenza del tribunale di Lecco con il favore delle spese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

La ricorrente deduce innanzitutto che la propria sede legale è ubicata nel territorio del comune di (OMISSIS), a sua volta ricompreso nel circondario del tribunale di Lecco, sicchè ai sensi dell’art. 19 c.p.c. è competente tal ultimo tribunale.

Deduce altresì con riferimento al foro alternativo – facoltativo del luogo ove deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio, che la “A.E.B.” s.r.l. non ha provveduto ad allegare “l’ordine di acquisto dell’anno 2012 avente ad oggetto proprio le valvole ritenute viziate” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 7), cosicchè non si ha riscontro di alcun “elemento di connessione tra l’obbligazione contrattuale dedotta in giudizio ed il territorio ove si trova il Foro di Sondrio prescelto dalla controparte” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 8).

Deduce inoltre, del pari con riferimento al forum destinatae solutionis, che in ogni caso è competente ratione loci il tribunale di Lecco; che invero le valvole da essa prodotte sono state rimesse alla “A.E.B.” mercè consegna allo spedizioniere nel suo stabilimento in (OMISSIS); che d’altronde siffatta circostanza per nulla è stata contestata da parte avversa.

Deduce ulteriormente che non ha provveduto a contestare l’identificazione del tribunale di Sondrio quale forum contractus, che “il criterio del forum contractus (…) non è stato invece trattato (…) poichè non scelto e non indicato ad opera di controparte” (così ricorso, pag. 15), la quale ha esplicitamente ed univocamente provveduto ad individuare il giudice competente per territorio alla stregua del criterio alternativo – facoltativo del luogo ove deve essere eseguita l’obbligazione dedotta in giudizio; che di conseguenza, contrariamente all’assunto del giudice a quo, l’eccezione è stata ritualmente proposta e “la circostanza che, all’interno del criterio facoltativo, non sia stato contestato il forum contractus non vale ad inficiarla” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 16).

Deduce comunque che ha apportato talune modifiche alla proposta di fornitura indirizzatale dalla “A.E.B.”, sicchè la sua dichiarazione ha avuto valenza di nuova proposta contrattuale, alla quale ha fatto seguito l’accettazione di controparte, accettazione di cui essa ricorrente ha avuto conoscenza presso la sua sede in (OMISSIS); che al contempo l’originaria attrice ha dedotto che le condizioni generali e la conferma d’ordine mai sono giunte a sua conoscenza presso i suoi uffici, sicchè, in tal guisa, ha negato che il contratto si sia perfezionato secondo l’ordinario schema ex art. 1326 c.c..

Il regolamento di competenza va respinto.

Va debitamente ribadita l’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte.

Ovvero, per un verso, che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., come modificato dalla L. n. 353 del 1990, art. 4 (la quale, innovando il testo previgente, dispone che l’incompetenza per territorio fuori dei casi previsti nel precedente art. 28 venga eccepita “a pena di decadenza” nella comparsa di risposta e, confermando il precedente dettato normativo, impone di considerare l’eccezione come “non proposta se non contiene l’indicazione del giudice competente”), comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l’eccezione, il giudice possa rilevare d’ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato (cfr. Cass. (ord.) 18.2.2011, n. 3989; Cass. (ord.) 4.8.2011, n. 17020).

Ovvero, per altro verso, che il surriferito onere del convenuto non opera, qualora l’attore abbia indicato un determinato foro quale unico idoneo a determinare la scelta del giudice (cfr. Cass. 9.6.2003, n. 9192; Cass. 16.2.1999, n. 1278).

Ebbene, al cospetto del riferito quadro ricostruttivo deve, contrariamente a quanto assume la ricorrente, senz’altro disconoscersi che la “A.E.B.” abbia nell’iniziale atto di citazione inteso individuare il tribunale di Sondrio quale giudice competente ratione loci alla stregua, in via esclusiva, del criterio del forum destinatae solutionis, sì da rendere automaticamente inoperante ogni ulteriore criterio di individuazione del giudice competente per territorio e segnatamente il criterio alternativo – facoltativo del forum contractus.

Più esattamente, la prospettazione di cui all’iniziale atto introduttivo – “la O.D.E. invia, quindi, una conferma d’ordine attraverso la quale perfeziona definitivamente il contratto di fornitura, che viene poi eseguito mediante consegna dei pezzi nello stabilimento A.E.B. di (OMISSIS)” (così citazione, pag. 1) – contrariamente all’assunto della ricorrente (cfr. ricorso, pag. 14), ha valenza di mero passaggio descrittivo della vicenda sostanziale da cui è scaturita la lite de qua agitur.

E’ da negare senza dubbio cioè che abbia valenza di opzione univoca ed esclusiva – ai fini dell’individuazione del giudice competente ratione loci – per il criterio del forum destinatae solutionis e di irreversibile rinuncia al criterio del forum contractus.

L’eccezione preliminare di parte convenuta, ricorrente in questa sede, in dipendenza della mancata contestazione della competenza del giudice adito in rapporto al forum contractus e, si aggiunge, in rapporto alla previsione dell’art. 19 c.p.c., comma 1, seconda parte (cfr. Cass. (ord.) 11.12.2014, n. 26094, secondo cui, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19 c.p.c., comma 1, u.p.. (cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all’oggetto della domanda) comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicchè l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito), deve pertanto considerarsi, siccome ha opinato il giudice a quo, irritualmente ed inefficacemente sollevata.

Ed invero il convenuto, al fine di evitare che la causa resti radicata presso il giudice scelto dall’attore, ha l’onere di eccepire l’incompetenza di quest’ultimo sotto tutti i profili ipotizzabili sin dal primo atto difensivo con motivazione articolata ed esaustiva, non potendo aggiungere nuovi motivi rispetto a quelli prospettati “in limine” nè ad essi apportare qualsiasi mutamento; ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e completa contestazione, l’eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza (Cass. 25.11.2005, n. 24903).

In dipendenza del rigetto del ricorso va dichiarata la competenza del tribunale di Sondrio.

In dipendenza del rigetto del ricorso si giustifica la condanna della ricorrente a rimborsare alla resistente “A.E.B.” s.r.l. le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo.

La resistente “Società Reale Mutua di Assicurazioni” ha concluso per l’accoglimento del regolamento di competenza. Si è dunque allineata alla posizione della ricorrente. Il che giustifica l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra la “ODE” s.r.l. e la medesima “Società Reale Mutua di Assicurazioni”.

Si dà atto che il ricorso è stato notificato in data 26.7.2016. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza del tribunale di Sondrio, dinanzi al quale rimette le parti; condanna la ricorrente, “ODE” s.r.l., a rimborsare alla resistente, “A.E.B.” s.r.l., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura pari al 15%, i.v.a. e cassa come per legge; compensa integralmente le spese del presente giudizio tra la “ODE” s.r.l. e la “Società Reale Mutua di Assicurazioni”; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, “ODE” s.r.l., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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