Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14476 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. I, 30/06/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 30/06/2011), n.14476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A., con domicilio eletto in Roma, Via Confalonieri n.

5, presso l’Avv. Andrea Manzi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

LOVELLI Cosimo e Daniele Oliviero come da procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Milano n.

279/2009 RGVG depositato il 22 giugno 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

giorno 14 giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento

parziale del ricorso;

udito l’Avv. Cosimo Lovelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.L. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti dal 9.2.1970 al 25.1.2008.

L’Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente, che agisce in questa fase unicamente iure ereditatis quale successore di B. G. che aveva iniziato il giudizio e che è deceduto in data (OMISSIS), lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto estinto il diritto per intervenuta prescrizione decennale è fondato, avendo già la Corte enunciato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui “In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4, nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, in caso di ritardo ultradecennale nella definizione del processo” (Cassazione civile, sez. 1^, 30/12/2009, n. 27719).

Giova precisare che non incide sulla valutazione del motivo il rilievo proposto dal P.M. in udienza secondo cui il tempo trascorso prima che il ricorrente riassumesse il giudizio interrotto per il decesso del dante causa dimostrerebbe l’assenza in capo al primo di qualunque patimento dovuto alla pendenza del giudizio in quanto il medesimo ha agito in questa fase unicamente iure ereditatis e non iure proprio per cui rileva unicamente lo stato d’animo del de cuius.

Il ricorso deve dunque essere accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto, presa in esame quale durata rilevante del procedimento presupposto solo quella posteriore al 1 agosto 1973 (Cassazione civile, sez. 1^, 20/06/2006, n. 14286) e fino alla data del decesso del dante causa nonchè, quanto alla misura dell’indennizzo, il principio già enunciato dalla Corte circa la possibilità di liquidazione forfettaria in presenza di giudizi avanti al giudice amministrativo o contabile (sentenza n. 14753/2010), il ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere condannato al pagamento della somma, ritenuta congrua, di Euro 11.000,00 oltre accessori, nonchè delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 11.000,00 oltre interessi nella misura legate dalla data della domanda, nonchè delle spese processuali che si liquidano, quanto alla fase di merito, in complessivi Euro 1.140,00 di cui Euro 490,00 per onorari e Euro 600,00 per diritti, e, quanto alla fase di legittimità, in complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese distratte in favore dei difensori antistatari.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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