Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14476 del 10/07/2015


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Civile Ord. Sez. U Num. 14476 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

sul ricorso proposto, ex art.375 n.4 cpc, da:
“LE 5 VELE SRL” (p.IVA 01126850435) con sede in Porto
Recanati, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a
margine del ricorso, dall’Avvocato Massimo Camiciola,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Portuense, 104
c/o la signora Antonia De Angelis RICORRENTE
CONTRO
Arch. CLAUDIO RIDOLFI residente a Civitanova Marche,
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al
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Data pubblicazione: 10/07/2015

controricorso, dall’Avvocato Stefano Massimiliano Ghio,
elettivamente
Susanna

domiciliato

Bambini

in

nello

Roma,

studio
Via

dell’Avv.

Greppi

n.30,

CONTRORICORRENTE

del COMUNE di POTENZA PICENA, in persona del legale
rappresentante pro tempore,

INTIMATO

udita la relazione della causa svolta nella Camera
di Consiglio del 12 maggio 2015 dal Consigliere Dott.
Antonino Di Blasi;
udito l’Avv. Camiciola, per la società ricorrente;
Udito, pure, l’Avv. Ghio, per il contro ricorrente
Ridolfi;
Viste le conclusioni scritte del P.M. in data 17
dicembre 2014, con le quali viene chiesto che la Corte
rigetti il ricorso, affermando la giurisdizione del
Giudice Ordinario a conoscere della controversia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Architetto Claudio Ridolfi avviava procedimento
monitorio innanzi al Tribunale di Macerata, chiedendo
ed ottenendo decreto con il quale veniva ingiunto alla
srl “Le 5 Vele” con sede in Porto Recanati ed al Comune
di Potenza Picena, il pagamento della somma di euro
75.410,31 oltre accessori, a titolo di compensi per
prestazioni professionali, connesse alla avvenuta
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Nonché nei confronti

redazione di un piano particolareggiato della spiaggia
del Comune di Potenza Picena.
Deduceva che in virtù di una convenzione urbanistica
stipulata il 28.11.2007 rep.3176, tra il detto Comune e

pagare gli oneri della progettazione del precitato
strumento urbanistico particolareggiato.
Notificato il decreto di ingiunzione, entrambi gli
intimati proponevano opposizione, con separati ricorsi.
Nel giudizio di opposizione promosso dalla società, che
veniva iscritto al n. 221/2013 R.G. del Tribunale di
Macerata,

veniva,

fra l’altro,

eccepito in via

pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario, ritenendo essere, invece, sussistente la
giurisdizione del giudice amministrativo, e si chiedeva
la sospensione del giudizio, ex artt. 3 e 295 cpc.
Il giudizio di opposizione, promosso dal Comune,
veniva, invece, iscritto al n. 239/13 R.G. del medesimo
Tribunale di Macerata, il quale, giusta ordinanza del
3-4 ottobre 2013, fra l’altro, autorizzava la chiesta
chiamata in causa della Zurich Insurance spa, tenuta,
in ipotesi, a sollevare l’Ente da ogni onere connesso
al rapporto dedotto in causa, giusta previsione del
contratto assicurativo.
Indi, il medesimo Tribunale, con ordinanza di pari
3

la società, gravava su detti soggetti l’obbligo di

data, resa nel giudizio iscritto al n.221/2013 R.G., ha
disposto la riunione allo stesso del giudizio,
successivamente promosso, iscritto al n. 239/2013 R.G..
In data 21.01.2014, la società ha proposto regolamento

il relativo ricorso, in pari data, al Comune di Potenza
Picena ed all’Arch. Claudio Ridolfi, ma non anche alla
Zurich Insurance spa, la quale, a seguito della
chiamata in causa, si era costituita nei giudizi come
sopra riuniti; con tale atto, ha chiesto che venga
dichiarato il difetto di giurisdizione dell’adito
Giudice Ordinario ed affermato che la questione dedotta
in giudizio, è riservata alla Giurisdizione del Giudice
Amministrativo, segnatamente il TAR delle Marche.
Resiste l’Arch. Ridolfi che, giusto controricorso, ha
chiesto

il

rigetto dell’impugnazione,

in quanto

inammissibile ed infondata.
La ricorrente, ha depositato copia del ricorso e della
originaria richiesta del P.G., regolarmente notificata,
in data 19 settembre 2014, alla società pretermessa.
Con ordinanza n.25009/2014, resa all’udienza del 04
novembre 2014, la Corte, rilevato che le conclusioni
del P.G. riferivano solo a questione di rito, che
poteva ritenersi superata, tenuto conto del fatto che,
successivamente, in data 15-19 settembre 2014, la
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di giurisdizione, ai sensi dell’art.41 cpc, notificando

società ricorrente aveva provveduto a notificare alla
società originariamente pretermessa, depositandoli in
atti, copia del ricorso e delle originarie conclusioni
del P.G., rinviava il ricorso a nuovo ruolo, disponendo

perché, avuto riguardo ai rilevati sopravvenuti
elementi, rivalutasse la sussistenza dei presupposti di
legge per la definizione del ricorso, ai sensi degli
artt.375 e 380 ter cpc e, quindi, rassegnasse le
richieste di competenza.
Con atto 15-17 dicembre 2014 il Procuratore Generale ha
chiesto il rigetto del ricorso con riconoscimento della
giurisdizione dell’adito Giudice Ordinario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente società, con il ricorso per regolamento
di giurisdizione di che trattasi, ha chiesto che venga
affermata la Giurisdizione del Giudice Amministrativo,
argomentando che le domande svolte in giudizio, traendo
causa e giustificazione nella convenzione urbanistica,
prevista dall’art. 11 della Legge n.241/1990 – 133 cpa,
risultano, inequivocamente, devolute alla Giurisdizione
di tale Giudice e, nel caso, al TAR delle Marche, cui,
peraltro, la stessa si era già, in precedenza, rivolta
con ricorso del 05.12.2012, iscritto al n. 800/2012
R.G., promosso al fine di far dichiarare la nullità
5

la trasmissione del fascicolo al Procuratore Generale,

della clausola convenzionale pregiudizievole.
Il controricorrente Arch. Ridolfi, ha chiesto che il
ricorso venga dichiarato inammissibile e, comunque,
infondato, rilevando che, nel caso, sussiste la

di controversia tra privati, attinente a diritto
soggettivo, derivante dalla prestazione professionale
resa e, d’altronde, sottolineando l’irrilevanza
giuridica, nei propri confronti, della convenzione
urbanistica.
Così cristallizzate le posizioni delle parti, il
Collegio, anzitutto, rileva che l’art.33 del D.Lgs. 31
marzo 1998 n.80, confermato in parte qua dall’ art. 7
commi 1°, 4 0 e 7 0 della Legge 21 luglio 2000 n.205, ha
devoluto “alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie in materia di
pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti_ ai
.
Rileva, altresì, che la Corte Costituzionale, con
sentenza n.204/2004,

ha dichiarato l’illegittimità

costituzionale degli artt. 33 e 7 in esame, nella parte
in cui, nell’attribuire al giudice amministrativo le
controversie in materia di concessione di pubblici
servizi, non esclude quelle concernenti indennità,
canoni o altri corrispettivi.
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giurisdizione del Giudice Ordinario, in quanto trattasi

Rileva che, a seguito di tale sentenza il riparto di
giurisdizione è stato riportato dal blocco delle
materie, al carattere della situazione giuridica che si
assume lesa e di cui si chiede protezione.
è stato considerato che “il necessario

collegamento delle “materie” assoggettabili alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con
la natura delle situazioni soggettive – e cioè con il
parametro adottato dal Costituente come ordinario
discrimine tra le giurisdizioni ordinaria ed
amministrativa
statuisce

che

è espresso dall’art.103 laddove
quelle

materie

devono

essere

“particolari” rispetto a quelle devolute alla
giurisdizione generale di legittimità”: e cioè devono
partecipare della loro medesima natura, che è
contrassegnata dalla circostanza che la pubblica
amministrazione agisce come autorità nei confronti
della quale è accordata tutela al cittadino davanti al
giudice amministrativo.
Se né è, coerentemente, dedotto che “il Legislatore
ordinario ben può ampliare l’area della giurisdizione
esclusiva purchè lo faccia con riguardo a materie (in
tal senso particolari) che, in assenza di tale
previsione, contemplerebbero, pur sempre, in quanto vi
opera la pubblica amministrazione-autorità, la
7

Invero,

giurisdizione generale di legittimità: con il che, da
un lato, è escluso che la mera partecipazione della
pubblica amministrazione al giudizio sia sufficiente
perché si radichi la giurisdizione del giudice

sembianze di giudice “della” pubblica amministrazione:
con violazione degli artt. 25 e 102 secondo comma
Costituzione) e, dall’altro lato, è escluso che sia
sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico
interesse nella controversia perché questa possa essere
devoluta al giudice amministrativo.
Ciò posto, il Collegio ritiene di dover risolvere la
presente controversia, dando continuità al principio,
desumibile da pregresse condivise pronunce, secondo il
quale fattispecie, quali quella in esame, sono devolute
alla Giurisdizione del Giudice Ordinario.
Questa Corte ha, infatti, avuto modo, in sede di esame
di controversia analoga, di fissare il principio,
secondo cui “Qualora il Comune si avvalga, per la
realizzazione del progetto di un’opera pubblica,
di

un

vengono successivamente

rapporto,

l’atto

di

del relativo incarico, come gli atti

affidamento
che

privato,

professionista

espressione

sono

pubblicistici,

ma

di
8

ad interferire sul
non
autonomia

di

poteri
negoziale

amministrativo (il quale davvero assumerebbe le

privatistica;

conseguentemente,

la domanda del
confronti

professionista privato che reclami, nei

della pubblica amministrazione, il pagamento di quanto
per

l’opera

prestata

favore della

a

giurisdizione

stessa, appartiene alla

del

giudice

ordinario, in quanto intesa a far valere il
diritto al compenso per l’attivita’ svolta quale
prestatore d’opera, in base a rapporto “iure
privatorum”, dovendosi la giurisdizione determinare in
relazione al “petitum” sostanziale e alla “causa
petendi”, ossia tenendo conto della natura della
posizione giuridica dedotta, avuto riguardo
alla protezione sostanziale
diritto

accordata ad essa dal

positivo”. Nella circostanza è stato, pure,
assumono

non

senso contrario

chiarito che “In

rilevanza ne’ l’art. 11 della legge 7 agosto 1990, n.
241, vertendo una tale controversia in materia non
di convenzione di lottizzazione ovvero di opera
pubblica bensi’ di compenso spettante a
ne’

professionista,
liquidazione

di

che

circostanza

la

verificare tutte le condizioni

e

la

sia necessario

compenso

detto

per

i

patti della

convenzione, trattandosi di circostanza attinente

al

merito della controversia, ossia della fondatezza della
domanda,

del

tutto

ininfluente
9

ai fini della

dovutogli

determinazione

della

giurisdizione”

(SS.UU.

n.

22888/2004).
La

medesima

Corte

con

altra

pronuncia

(SS.UU.n.7900/2003) ha avuto, pure, modo di affermare
ai sensi dell’art. 386 cod. proc. civ.,

la giurisdizione e’determinata

dall’oggetto

domanda, da identificare sulla base del
“petitum”
privato

sostanziale,
reclama,

della

cosiddetto

la domanda con la quale il

nei

confronti

amministrazione, il pagamento

della pubblica
somme

di

dovutegli

per l’opera prestata a favore della stessa, appartiene
alla

giurisdizione

del

giudice

quanto intesa a far valere
compenso

per

l’attivita’

il
svolta

ordinario,

in

diritto

al

quale prestatore

d’opera, in base a rapporto “iure privatorum”.
Il Collegio ritiene che, nel caso, debba darsi
continuità al principio, desumibile dalle trascritte
pronunce e riconoscersi la giurisdizione del giudice
ordinario, posto che il pagamento del corrispettivo
trova

autonoma

causa

e

giustificazione

nella

prestazione già resa, in base a rapporto “iure
privatorum”.
Alla stregua degli elementi offerti dalla fattispecie,
quali desumibili dagli atti di causa e dalla posizione
difensiva assunta dalle parti, resta, poi, devoluta al
10

che “Poiche’,

Giudice di merito, la valutazione della sussistenza dei
presupposti per l’applicazione o meno, nel caso, del
principio, da ultimo fissato da questa Corte (SS.UU.
n.26657/2014, depositata il 18 dicembre 2014),

eventuale violazione dell’obbligo dell’ente di dare
regolare copertura finanziaria alle spese di
progettazione e, quindi, agli effetti connessi al
trasferimento convenzionale del relativo obbligo sulla
società Le Cinque Vele srl.
Conclusivamente va riconosciuta ed affermata la
giurisdizione del Giudice Ordinario a conoscere della
causa di che trattasi.
Avuto riguardo alle problematiche prospettate ed ai
pregressi orientamenti giurisprudenziali, si ritiene di
dover compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, affermando la giurisdizione del
Giudice Ordinario a conoscere della causa de qua.
Compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle
Sezioni Unite Civili, l 12 maggio 2015.

verificando, se del caso, le circostanze relative alla

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