Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14476 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14476

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11364-2018 proposto da:

SOS AUTOMOTIVE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO PAOLO LUISO;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANTA TERESA n. 23,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO TAURINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MAURIZIO HAZAN;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10148/2017 del TRIBUNALE di MILANO, depositata

il 10/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società “S.O.S. Automotive s.r.l.” (d’ora innanzi, “la Automotive”) nel 2016 convenne dinanzi al Giudice di pace di Milano la società Vittoria Assicurazioni s.p.a. (d’ora innanzi, “la Vittoria”), esponendo che:

-) G.F. il (OMISSIS) era rimasto vittima di un sinistro stradale, mentre era alla guida del proprio veicolo, assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla Vittoria;

-) in conseguenza del sinistro, rimase danneggiato il veicolo di G.F., e questi fu costretto a prendere a nolo un veicolo sostitutivo;

-) per tale noleggio aveva speso la somma di Euro 683,20;

-) il relativo credito risarcitorio era stato ceduto dal danneggiato alla società Automotive.

Chiese pertanto la condanna della società convenuta al pagamento della suddetta obbligazione (evidentemente sul presupposto, sebbene non espresso nel ricorso, che la società cessionaria avesse inteso far valere nei confronti dell’assicuratore della vittima il diritto al risarcimento diretto, ex art. 149 codice delle assicurazioni).

2. Il Giudice di pace di Milano con sentenza 23 aprile 2016 n. 4084 rigettò la domanda, ritenendo non cedibile il credito risarcitorio spettante alla vittima di un sinistro stradale nei confronti del proprio assicuratore della r.c.a., ai sensi dell’art. 149 codice delle assicurazioni.

3. Il Tribunale di Milano con sentenza 10 ottobre 2017 n. 101448 rigettò il gravame principale proposto dalla Automotive, e quello incidentale proposto dalla Vittoria.

Ritenne il tribunale che “poichè l’art. 149 codice delle assicurazioni, fa espresso ed esclusivo richiamo ai “danneggiati, e non anche ad eventuali cessionari del credito”, la Automotive avrebbe dovuto proporre la propria domanda esclusivamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile, e non nei confronti dell’assicuratore della vittima.

4. Ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza la società Automotive, con ricorso fondato su un motivo.

Resiste con controricorso la Vittoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1260 e 1263 c.c.; nonchè del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 149.

Sostiene che il credito risarcitorio spettante alla vittima di un sinistro stradale nei confronti del proprio assicuratore, nelle ipotesi di cui all’art. 149 cod. ass., può essere liberamente ceduto, non ostandovi la norma appena indicata.

2. Il presente ricorso non può essere deciso nel merito, essendosi il processo svolto in assenza di un litisconsorte necessario, ovvero il responsabile civile del sinistro.

Questa Corte ha già infatti ripetutamente affermato che nella controversia tra il cessionario di un credito risarcitorio scaturente da sinistro stradale, e l’assicuratore della vittima, debitore ceduto, è litisconsorte necessario il responsabile del sinistro, in quanto l’azione di cui all’art. 149 codice assicurazioni, non è che una sottospecie dell’azione di cui al medesimo codice art. 144, e come quest’ultima è soggetta alla regola del litisconsorzio necessario nei confronti del responsabile (da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 5490 del 26.2.2019).

3. Resta solo da aggiungere che la questione dell’integrità del contraddittorio, non avendo formato oggetto di dibattito nei gradi di merito e non essendovi stata alcuna pronuncia implicita od esplicita su essa, sfugge alla preclusione derivante dal giudicato, e può essere rilevata nella presente sede anche d’ufficio, secondi i principi stabiliti dalle SS.UU di questa Corte con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 24883 del 09/10/2008, Rv. 604576 – 01.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al giudice di primo grado, ovvero il Giudice di pace di Milano, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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