Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14476 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 22/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14476

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9458 – 2016 R.G. proposto da:

FORD ITALIA s.p.a., – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del suo

procuratore generale, avvocato C.L., elettivamente

domiciliata in Roma, alla via del Corso, n. 4, presso lo studio

dell’avvocato Massimo Manfredonia, che la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione e

risposta;

– ricorrente –

contro

BLU CENTER AVELLINO s.p.a., – p.i.v.a. (OMISSIS) – in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, alla via della Giuliana, n. 83/a, presso lo studio

dell’avvocato Wladimira Zipparro, che congiuntamente e

disgiuntamente all’avvocato Pasquale Pelosi la rappresenta e difende

giusta procura speciale a margine della scrittura difensiva ex art.

47 c.p.c., u.c..

– resistente –

e

M.C., titolare dell’impresa individuale “General Caudina”;

– intimato –

Avverso l’ordinanza dei 14/17.3.2016, assunta dal tribunale di

Avellino nell’ambito del giudizio iscritto al n. 10275/2012 R.G.;

Udita la relazione all’udienza in camera di consiglio del 22 marzo

2017 del consigliere dott. Luigi Abete;

Lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale dott. DE RENZIS Luisa, che ha chiesto

rigettarsi il regolamento di competenza e confermarsi la competenza

del tribunale di Avellino.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

Con decreto n. 39 del 20.8.2012 il tribunale di Avellino, su ricorso della “Blu Center Avellino” s.p.a., ingiungeva a M.C., titolare dell’impresa individuale “General Caudina”, di pagare alla ricorrente la somma di Euro 19.028,84, oltre interessi e spese di procedura monitoria.

Con atto di citazione notificato in data 31.12.2012 M.C. proponeva opposizione.

Instava per la revoca dell’opposta ingiunzione.

In via preliminare chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la “Ford Italia” s.p.a., perchè tal ultima società lo garantisse e tenesse indenne da quanto eventualmente condannato a pagare alla s.p.a. ricorrente.

Chiamata in causa, si costituiva la “Ford Italia” s.p.a..

Deduceva che all’art. 22 del contratto di “riparatore autorizzato” dalle parti tutte siglato in data 30.9.2003 il foro di Roma era stato prefigurato quale foro esclusivo per tutte le controversie eventualmente destinate a scaturire dal contratto; che unicamente in favore di essa chiamata il medesimo articolo prevedeva il diritto, all’occorrenza, di convenire in giudizio il “riparatore” ovvero il “partner” dinanzi all’autorità giudiziaria competente alla stregua degli ordinari criteri codicistici.

Eccepiva quindi l’incompetenza per territorio del giudice adito in via monitoria e la competenza ratione loci del tribunale di Roma.

Con ordinanza dei 14/17.3.2016 il tribunale di Avellino rigettava l’eccezione d’incompetenza territoriale.

Esplicitava, sulla scorta dell’insegnamento n. 13968/2004 delle sezioni unite di questa Corte, che l’opponente, M.C., convenuto in senso sostanziale, non aveva eccepito l’incompetenza ratione loci del giudice adito in via monitoria, sicchè alla “Ford Italia”, terza chiamata in garanzia “propria”, era senz’altro precluso sollevare, dal canto suo, la medesima eccezione; che conseguentemente trovava applicazione nella fattispecie l’art. 32 c.p.c., contemplante la possibilità che la domanda di garanzia sia proposta dinanzi al giudice territorialmente competente per la causa principale.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza la “Ford Italia” s.p.a.; ha chiesto dichiararsi la competenza del tribunale di Roma con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

La “Blu Center Avellino” s.p.a. ha depositato scrittura difensiva ex art. 47 c.p.c., u.c.; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorso per regolamento di competenza con il favore delle spese.

M.C. non ha svolto difese.

Il pubblico ministero, giusta la previsione dell’art. 380 ter c.p.c., ha formulato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 ter c.p.c., comma 2.

La ricorrente deduce che all’art. 22 del contratto di “riparatore autorizzato” il foro di Roma è stato prefigurato non solo quale foro esclusivo ma pur, limitatamente ai contraenti, Carmine Melisi e “Blu Center Avellino”, quale foro inderogabile; che invero unicamente ad essa ricorrente lo stesso art. 22 accorda il diritto di convenire in giudizio le controparti dinanzi all’autorità giudiziaria competente secondo gli ordinari criteri codicistici; che conseguentemente “l’acquiescenza prestata dalla General Caudina alla competenza di un giudice diverso da quello designato nell’anzidetta clausola contrattuale” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 6) non poteva esplicare alcuna efficacia derogatoria della previsione pattizia di cui all’art. 22 cit..

Deduce ulteriormente che, allorchè “il terzo garante è parte del contratto prevedente il foro convenzionale (…) la norma di cui all’art. 1372 c.c. non consente di attribuire all’acquiescenza del convenuto valenza di fatto idoneo a derogare alla previsione pattizia in termini opponibili al terzo garante che sia, allo stesso tempo, anche parte del contratto” (così ricorso per regolamento di competenza, pag. 8); che diversamente risulterebbero lesi i principi in materia di efficacia del contratto e di forza di legge dello stesso tra le parti.

Il regolamento di competenza va respinto.

Va condiviso previamente il rilievo del giudice a quo, a tenor del quale nella fattispecie si versa, in dipendenza dell’unicità del titolo – il contratto di “riparatore autorizzato” dalle parti tutte siglato in data 30.9.2003 – sul terreno della garanzia “propria” (cfr. Cass. sez. lav. 16.4.2014, n. 8898, secondo cui si ha garanzia “propria” quando la causa principale e quella accessoria abbiano lo stesso titolo, ovvero quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande, e si configura invece la garanzia cosiddetta “impropria” quando il convenuto tenda a riversare su di un terzo le conseguenze del proprio inadempimento in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale o di fatto).

Va puntualizzato inoltre che, contrariamente alla prospettazione di “inderogabilità” operata dalla ricorrente (cfr. ricorso, pag. 6), il foro stabilito dalle parti (convenzionale), essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo ad un’ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione in base alle regole della “prevenzione” o dell’ “assorbimento”, ovvero, ancora, del “cumulo soggettivo” (art. 31 – 40 c.p.c.) (cfr. Cass. 21.8.1998, n. 8316; Cass. 15.7.1985, n. 4143).

In questi termini nessun ostacolo si prefigura alla operatività dell’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte a tenor del quale, in tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto – convenuto che ai sensi dell’art. 106 c.p.c. chiede di essere garantito, ma non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge (come pure nel caso in cui vi sia stato un accordo tra attore e convenuto chiamante in garanzia) – non può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale (non eccepita dal convenuto) sia con riferimento alla sola causa di garanzia (al fine di impedire il simultaneus processus con la causa principale), ove si tratti di garanzia cosiddetta “propria”, ossia della garanzia del godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell’interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell’attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa (il riferimento è a Cass. sez. un. 26.7.2004, n. 13968, ove, più in particolare, si soggiunge che, comportando la chiamata del terzo in garanzia una limitazione dell’esigenza costituzionale che il terzo non sia distolto dal giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.), lo spostamento della competenza della causa di garanzia si giustifica solo quando la connessione tra la domanda principale e quella di garanzia sia definibile secondo previsioni di legge relative ai rapporti sostanziali intercorrenti tra le parti processuali, e cioè si tratti della sola garanzia “propria”, non anche di quella “impropria”).

Al contempo, a nulla vale prefigurare un’asserita menomazione dei principi in tema di “efficacia del contratto tra le parti” ovvero assumere che si determinerebbe una modificazione contra voluntatem di taluno dei contraenti.

La “modifica” del patto negoziale deriva dall’operatività del “sistema” “codicistico – legislativo”, “sistema” che evidentemente integra alla stregua della regola generale di cui all’art. 1374 c.c. la disciplina contrattuale.

In dipendenza del rigetto del ricorso va dichiarata la competenza del tribunale di Avellino, dinanzi al quale le parti vanno rimesse anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio limitatamente al rapporto tra la “Ford Italia” s.p.a. e la “Blu Center Avellino” s.p.a. (si è premesso che M.C. non ha in questa sede svolto difese).

Si dà atto che il ricorso è datato 4.4.2016. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, a decorrere dall’1.1.2013), si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della s.p.a. ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso per regolamento di competenza; dichiara la competenza del tribunale di Avellino, dinanzi al quale rimette le parti anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio limitatamente al rapporto tra la “Ford Italia” s.p.a. e la “Blu Center Avellino” s.p.a.; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, “Ford Italia” s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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