Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14476 del 07/06/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 14476 Anno 2013
Presidente: IANNIELLO ANTONIO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 6454-2010 proposto da:
GRUPPO TORINESE TRASPORTI – G.T.T. S.P.A. 08559940013
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19,
presso lo studio dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE
(STUDIO TOFFOLETTO DE LUCA TAMAJO), che la rappresenta
2013
1517

e difende unitamente agli avvocati DIEGO DIRUTIGLIANO,
LUCA ROPOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

CAPASSO MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

Data pubblicazione: 07/06/2013

FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA
SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato NOBILE PIERO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1/2009 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/04/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

TORINO, depositata il 09/03/2009 R.G.N. 402/2008;

RG 6454-10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado,
accoglieva la domanda di Capasso Mauro, proposta nei confronti della società

nella 3^ Area professionale – Amministrazione e Servizi – con mansioni di
operatore qualificato d’ufficio, avente ad oggetto l’accertamento del suo
diritto ad essere inquadrato nella 2^ Area professionale – Amministrazione e
Servizi – in conseguenza dell’espletamento delle relative mansioni.

La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, rilevava,
innanzitutto, che la vacanza del posto poteva ritenersi, nella specie,
dimostrata in via presuntiva in ragione della circostanza che per molti anni
il posto era stato ricoperto da un lavoratore con qualifica inferiore.
Inoltre, reputava la Corte territoriale, che dalla espletata istruttoria
emergeva la circostanza che il Capasso era stato destinato dai suoi superiori
a ricoprire detto posto.

Tanto premesso la Corte di Appello individuava quale tratto distintivo tra
l’inquadramento rivestito e quello vantato la circostanza che l’esecuzione
dell’attività amministrativa avveniva, con riferimento all’inquadramento
rivestito, sulla base di direttive ricevute e in relazione a quello vantato
con autonomia operativa nell’ambito delle direttive di massima.

‘ Accertava, poi, la predetta Corte, lo svolgimento, alla stregua della
espletata istruttoria,

da parte del Capasso, specie con riferimento

al

GTT – Gruppo Torinese Trasporti – di cui era dipendente inquadrato, da ultimo,

”programma settimanale”, di mansioni in piena autonomia operativa nell’ambito
di direttive di massima.

Avverso questa sentenza la società GTT ricorre in cassazione sulla base di due
censure.

Le parti depositano memorie illustrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la prima censura la società ricorrente deduce, formulando ex art. 366 bis
cpc i relativi quesiti, violazione degli artt. 1362 e 1363 cc in relazione
all’art. 2, lett. B) del CCNL TPL – mobilità del 27 novembre 2000 e vizio di
motivazione.

Sostiene al riguardo la predetta società, nella formulazione dei vari
interpelli, che erroneamente la Corte del merito avrebbe individuato il tratto
distintivo tra l’inquadramento rivendicato e quello rivestito nella sola
circostanza che il primo caratterizzato da autonomia operativa
assoggettata a direttive di massima, mentre il secondo da autonomia operativa
assoggettata a direttive senza ulteriori aggettivazioni, senza tener conto del
diverso livello di professionalità e lo svolgimento, per l’inquadramento
superiore, di un ruolo di coordinamento e di organizzazione tale da
consentire l’estensione della propria autonomia operativa.

, Quale fatto controverso, cui si appunta la denuncia di vizio di motivazione,
la società indica la mancata considerazione, nell’individuazione del predetto
carattere distintivo, degli altri elementi indicati dalla clausola collettiva.

2

Resiste con controricorso la parte intimata.

La censura è infondata.

Preliminarmente va dato atto che secondo il CCNL richiamato sono operatori
qualificati di ufficio – Area Professionale 3^ Amministrazione e Servizi – i

tecnico

che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo
amministrativo

invece, specialisti

sulla

base

tecnici/amministrativi

di

direttive
Area

ricevute”.
Professionale

Sono,
2^

Amministrazione e Servizi i “lavoratori che in possesso di adeguate
competenze tecniche e/o amministrative svolgono con autonomia operativa e in
via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell’ambito di
direttive di massima”.

Alla stregua di siffatte declaratorie è evidente che il carattere distintio
tra i detti profili sta, secondo le espressioni letterali adoperate dalle
parti sociali,nella circostanza che l’inquadramento superiore si caratterizza
per essere le relative mansioni svolte con autonomia operativa nell’ambito di
direttive di massima, autonomia operativa esercitata nell’ambito delle
direttive di massima Cesta
__— che non si riscontra nell’inferiore inquadramento,
che si qualifica piuttosto per lo svolgimento di mansioni di concetto anche
complesse sulla base di – specifiche – direttive ricevute.

E’, quindi, corretta la sentenza impugnata in punto d’interpretazione delle
declaratorie contrattuali in questione avendo la Corte del merito assegnato
valore identificativo dell’inquadramento superiore allo svolgimento di
mansioni con autonomia operativa sulla base di direttive di massima.

Né, ed è bene sottolinearlo, diversamente da quanto sostenuto dalla società
ricorrente, la Corte del merito fa riferimento, per quanto attiene ai profili

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“lavoratori

in questione, ad una medesima autonomia operativa che si differenzia, per
l’inquadramento inferiore, nell’ambito delle direttive ricevute e, per quello
superiore, nell’ambito delle direttive di massima. Invero la predetta Corte
non manca di sottolineare che solo per il profilo superiore vi è autonomia
operativa tanto è vero che è a questo elemento che fa riferimento per

La sentenza impugnata è, pertanto, sotto il profilo in esame, non solo
giuridicamente corretta, ma anche logicamente ed adeguatamente motivata.

Con il secondo motivo la società ricorrente, denuncia, ponendo i relativi
quesiti ex art. 366 bis cpc cit., violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cc,
18 dell’Allegato A) al R.D. n. 148 del 1931 e vizio di motivazione.

Prospetta la società in proposito che la Corte di Appello

ha

non

correttamente ritenuto di poter dedurre la sussistenza del requisito della
vacanza del posto sulla baseesclusiva della prolungata copertura del posto
dALre-VkQ- CL(‘ w«eAto ev(ttulA,•ucLut4c.,,,:puz,,,
\(pervenendo in tal modo alla equiparazione del requisito della vacanza del
posto in organico con quello distinto del prolungato svolgimento di mansioni
superiori.

Rileva, inoltre, la società ricorrente, l’erroneità giuridica della sentenza
impugnata in ordine al requisito ulteriore della sussistenza del requisito
concernente l’ordine del Direttore dell’azienda.

Indica quali fatti controversi l’aver ritenuto, rispettivamente, la Corte del
merito sussistente il requisito della vacanza del posto sul solo rilevo della
, prolungato esercizio di una determinata tipologia di mansioni, e il passaggio

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verificare in concreto il corretto inquadramento spettante al Capasso.

di consegne dal precedente al nuovo incaricato quale conferimento d’incarico a
mansioni superiori.

Il motivo è infondato.

E’ giurisprudenza di questa Corte, pienamente condivisa dal Collegio, la
secondo cui con riferimento al rapporto di lavoro degli

autoferrotranvieri, al quale, in considerazione del profilo di specialità che
lo caratterizza, non è applicabile la disciplina sulla promozione automatica
ex

art. 2103 cc, il lavoratore che rivendica una qualifica superiore in

ragione delle mansioni svolte di fatto, ha l’onere di dimostrare la ricorrenza
delle relative condizioni previste dall’art. 18, all. A al R.D. n. 148 del
1931, ovvero dall’art. 9, legge n. 30 del 1978, e cioè, rispettivamente,
l’esistenza della vacanza del posto e di un ordine scritto del direttore
dell’azienda di svolgere dette mansioni, ovvero il superamento di una prova
selettiva, cui, a tutela della unità strutturale ed organica della stessa
, {azienda è subordinata la promozione. Tuttavia, nel caso di prolungata

I

copertural posto – nella specie, protrattasi per anni – questa circostanza
può essere apprezzata e valutata dal giudice quale elemento presuntivo
dell’esistenza di una effettiva vacanza del posto che, di fatto, è stato
ricoperto dal lavoratore con qualifica inferiore, soprattutto nel caso in cui
l’azienda ometta di allegare l’esistenza di un organigramma aziendale da cui
risulti inesistente detta vacanza, potendo altresì/ la protrazione
dell’incarico essere valorizzata anche al fine di escludere la violazione

– dell’obbligo di provvedere alla copertura del posto mediante concorso, in
• quanto essa, induttivamente, dimostra l’inesistenza di una riserva di concorso
per il conferimento della relativa qualifica (Cass. 16 maggio 2003 n.7702).
5

regula iuris

Parallelamente va ribadita l’affermazione di questo giudice di legittimità per
il quale

nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di

• svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l’art. 2103 cc sulla
cosiddetta promozione automatica, ma vigendo ancora l’art. 18 dell’allegato A
del r.d. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del

vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante
concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle superiori
mansioni. Ne consegue che, in linea con l’attenuazione della specialità del
rapporto di lavoro in questione e col graduale avvicinamento della sua
disciplina a quella del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può
riconoscersi, in ragione del suddetto elemento indiziario, il diritto al
superiore inquadramento (Cass. 8 giugno 2012 n. 9344 la quale ha ritenuto
che in difetto di espresso provvedimento del Direttore la prova dell’idoneità
del dipendente all’esercizio delle superiori mansioni ai fini anche della
sicurezza del trasporto pubblico può essere fornita da altri fatti quali la
pluriennale destinazione del dipendente alla copertura del posto).

Alla luce di tali principi la sentenza impugnata con la quale è stato
riconosciuto valore indiziario alla pluriennale adibizione del Capasso al
posto di lavoro di cui trattasi ai fini della sussistenza-, e del requisito
della vacanza del posto, e dell’ordine di servizio risulta conforme al
diritto.

Né è riscontrabile per le sue esposte ragioni il dedotto vizio di motivazione
considerato che sul punto la Corte del merito, movendo da corretti principi di

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lavoratore con qualifica inferiore è elemento presuntivo della relativa

diritto, fornisce una argomentazione logica circa gli elementi indiziari presi
in considerazione ai fini di cui trattasi.

Alla stregua delle su esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va
rigettato.

soccombente.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, pone a carico del ricorrente le spese del
giudizio di legittimità liquidate in 50,00 per esborsi, oltre 3.000,00 per
compensi ed oltre accessi di legge.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 aprile 2013
Il Presidente

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte

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