Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14475 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. I, 30/06/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 30/06/2011), n.14475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A.G., con domicilio eletto in Roma, Via

Confalonieri n. 5, presso l’Avv. Andrea Manzi, rappresentato e difeso

dagli Avv.ti LOVELLI Cosimo e Daniele Oliviero come da procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Milano n.

322/2009 RGVG depositato il 22 giugno 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

giorno 14 giugno 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona de Sostituto Procuratore

Generale Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per l’accoglimento

parziale del ricorso;

udito l’Avv. Cosimo Lettieri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.A.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti alla Corte dei Conti dal 18.7.1967 al 11.3.2008.

L’Amministrazione non ha proposto difese.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso con il quale il ricorrente, che agisce in questa fase unicamente iure ereditatis quale successore di M. A. che aveva iniziato il giudizio e che è deceduto in data 4.2.1974, lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto estinto il diritto per intervenuta prescrizione decennale è inammissibile in quanto non coglie la ratio decidendi, avendo la Corte di merito rigettato la sua domanda in quanto il dante causa è deceduto anteriormente ai 1.8.1973, data nella quale l’Italia ha riconosciuto la competenza in materia della CEDU, e quindi prima che l’irragionevole durata del processo assumesse rilevanza per il diritto interno, e la pronuncia sotto tale profilo non è stata contestata.

Il ricorso è dunque inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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