Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14475 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9197-2020 proposto da:

RUBICON SPV SRL, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA, 50, presso lo

studio dell’avvocato ALESSIA MELCHIORRI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE (OMISSIS), in persona del Direttore Generale

pro tempore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, ROMA,

rappresentata e difesa unitamente dagli Avvocati LUCIA FIORILLO,

ROSA RUSSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1194/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 06/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2015 la ASL (OMISSIS) propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 5159/2010 con cui le era stato ingiunto il pagamento di Euro 144.511,06, oltre gli interessi, a favore di Detto Factor s.p.a. quale corrispettivo per le prestazioni specialistiche di radiodiagnostica eseguite dalla società Ultrabios di T. & C. s.a.s., che le aveva ceduto il proprio credito.

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 2122/2015, accolse l’opposizione al decreto ingiuntivo sulla base della mancata prova circa l’accreditamento della struttura.

2. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza n. 1194/2019, pubblicata il 6 settembre 2019, ha rigettato l’appello proposto da Detto Factor s.p.a. avverso la pronuncia di prime cure.

Secondo i giudici di merito la documentazione dedotta in giudizio non sarebbe stata sufficiente a dimostrare che le prestazioni fossero state eseguite nell’ambito della branca di patologia clinica, ambito per il quale era stata previsto l’accreditamento della società Ultrabios con il (OMISSIS).

3. La Rubicon SPV S.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.

La ASL (OMISSIS) resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta “violazione dell’art. 112 c.p.c. – mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato – nullità della sentenza” in quanto sia il Tribunale che la Corte d’appello avrebbero commesso un vizio di ultra-petizione, censurando la natura delle prestazioni oggetto della pretesa economica che non era mai stata contestata dalla parte opposta. Invero, secondo il ricorrente in sede di opposizione al decreto ingiuntivo la ASL avrebbe sollevato eccezione relativamente ai soli interessi ma non anche alla fondatezza delle prestazioni richieste dalla Detto Factor per cui la sola contestazione degli interessi legali non avrebbe dovuto consentire al giudice di primo grado di valutare la fondatezza delle obbligazioni pecuniarie.

5. Il motivo è inammissibile.

Lo è innanzitutto per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

E’ principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

Pertanto, come nel caso di specie, dove nel ricorso non si riportano le domande originarie e la storia processuale del processo di appello, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011).

Lo è, (ndr: testo originale non comprensibile) ad abundantiam, perchè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice dell’appello ha affermato che, “in presenza delle contestazioni della controparte, l’appellante avrebbe dovuto dimostrare compiutamente l’oggetto delle prestazioni di cui chiede il pagamento e che in mancanza, in applicazione del principio actore non probante reus absolvitur, ha ritenuto la domanda non provatà (pag. 5 sentenza impugnata). Tale ratio decidendi non è stata adeguatamente censurata.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.600, oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA