Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14475 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 01/02/2016, dep. 15/07/2016), n.14475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22928/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AUTOSKA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA PRATI DEGLI STROZZI 30,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PARISELLA, che lo rappresenta

e difende giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2008 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 18/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

raccoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PARISELLA che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate, a seguito di accertamento a carico di Autoska srl, ha recuperato a tassazione, per indebita deduzione, oneri di gestione, per 35.500.00 Lire e spese di rappresentanza per circa per complessive 151,782.207 Lire.

Conseguentemente ha rideterminato Irpeg, Irap ed IVA. La societa’ contribuente aveva dedotto come costi inerenti alcune spese dichiarate come di pubblicita’ aziendale, che invece l’Ufficio ha ritenuto essere spese di rappresentanza, ed in particolare quelle per le vetture “demo” quelle per il pieno di carburante alle auto appena vendute, nonche’ le spese per assistenza post-vendita (c.d. Teleos), con conseguente ridotta deducibilita’.

La Commissione regionale, accogliendo l’appello della societa’, ha ritenuto tali spese inerenti ti ricavi e dunque interamente deducibili.

In particolare ha ritenuto trattarsi di beni merci il cui acquisto era stato peraltro imposto dalla casa madre, elementi entrambi che deponevano a favore della inerenza.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate cui ha resistito con controricorso la societa’, che ha anche presentato memoria integrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione dell’art. 75, comma 5 T.U.I.R. (nel testo allora vigente) in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

La decisione impugnata aveva ritenuto che i costi sostenuti dalla concessionaria per fornire i clienti di vetture demo, nonche’ i costi per fare il pieno alle vetture nuove appena consegnate ai clienti, ed infine i costi sostenuti per l’assistenza post-vendita dovevano considerarsi come spese di pubblicita’, con il relativo regime di deducibilita’.

L’Agenzia, che nell’atto impositivo aveva invece considerato tali spese come di rappresentanza, aveva. in sede di appello, sostenuto che le prove addotte dalla societa’ a sostegno di quella correlazione (costi-pubblicita’) erano insufficienti.

Per contro, la Commissione avrebbe, secondo la ricorrente. eluso questo aspetto non motivando il rigetto dell’appello sul punto.

1.1.- Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 74 T.U.I.R., vecchio testo, nella parte in cui la decisione impugnata considera come spese di pubblicita’ (anziche’ di rappresentanza) la consegna di vetture – demo – al cliente, il pieno di carburante a chi acquista auto nuove, ed infine l’assistenza post-vendita, pur trattandosi di prestazioni gratuite e pur essendo rivolte non gia’ alla generalita’ dei potenziali clienti (elemento caratteristico della pubblicita’) bensi’ ad una cerchia determinata di clienti gia’ acquisti o in fase di acquisizione.

1.2- Con il terzo motivo denuncia insufficiente motivazione circa in punto controverso e rilevante. Secondo l’Agenzia la decisione impugnata non avrebbe motivato quanto alla circostanza, fatta valere espressamente con Vano di appello, della effettiva inerenza dei costi portati in deduzione, ai ricavi di impresa, ossia della destinazione di quei costi alla aspettativa di un ricavo.

Lamenta l’Agenzia che la Commissione regionale ha ritenuto come costi pubblicitari quelli dedotti dall’impresa, senza che pero’ quest’ultima avesse dimostrato, come era suo onere, l’inerenza di tali costi ai ricavi sperati.

2.- Il primo ed il secondo motivo possono essere valutati congiuntamente. E sono fondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che qui si condivide: “In tema d’imposte sui redditi delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108 (ex art. 74, comma 2), il criterio discretivo tra spese di rappresentanza e di pubblicita’ va individuato nella diversita’, anche strategica, degli obiettivi, atteso che costituiscono spese di rappresentanza i costi sostenuti per accrescere il prestigio e l’immagine della societa’ e per potenziarne le possibilita’ di sviluppo, senza dar luogo ad un’aspettativa d’incremento delle vendite, mentre sono spese di pubblicita’ o propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi o comunque affine diretto di incrementare le vendite, sicche’ e’ necessaria una rigorosi verifica in fatto della effettiva finalita’ delle spese (da ultimo Cass. n. 16596 del 2015).

Alla luce del suindicato principio di diritto, andava valutata adeguatamente l’effettiva destinazione delle vetture demo a scopi pubblicitari, verificando rigorosamente se i costi in questione erano effettivamente destinati ad incrementare le vendite, oppure soltanto ad esigenze di rappresentanza (ad esempio, poteva tornare utile verificare se la vettura fornita fosse di tipo diverso da quella sostituita, circostanza che dimostrerebbe l’intento di invogliare il cliente a cambiare modello, ecc.).

Ne puo’ a prova del contrario richiamarsi. come ha fatto parte resistente, la circolare 48/1998 del Ministero Finanze che esclude dalla disciplina dell’art. 121 TUIR i mezzi di trasporto alla cui commercializzazione e’ diretta l’attivita’ del impresa, “anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali.

Affermazione che non dice nulla sulla naturale destinazione delle vetture demo alla pubblicita’, ma che si limita ad affermare che le vetture commercializzate dall’impresa non soggiaciono ai limiti previsti dall’abrogato art. 121 bis T.U.I.R., anche se utilizzate per pubblicita’.

Cosi’ che se anche da quella disposizione puo’ dedursi che le vetture – demo – sono beni-merce e non beni-strumentali, non se ne puo’ pero’ dedurre che, in quanto beni-merce, le vetture sono usate per pubblicita’, posto che non tutti i beni merce hanno questa utilizzazione.

Deve pertanto affermarsi che costituiscono spese di pubblicita’ quelle che sono rivolte direttamente ad un incremento dei ricavi, attraverso la pubblicizzazione del marchio o del prodotto, condizione che di certo non riguarda le spese per il carburante aggiunto alle vetture di nuova consegna, ne’ le spese per l’assistenza post vendita fornita al cliente, mentre, occorre che venga verificato in concreto se tale requisito possa riguardare le vetture dimostrative.

2.1- Conseguentemente, per quanto sopra detto, va considerato fondato anche il terzo motivo.

Con l’atto di appello, l’Agenzia aveva censurato l’assoluta mancanza di prova in ordine alla destinazione di quei costi ad una finalita’ pubblicitaria. Punto questo sul quale la decisione impugnata non ha motivato. Invero, come detto sopra, va provata l’effettiva destinazione delle vetture – demo – a fini pubblicitari. destinazione che non consegue, di per se’, alla utilizzazione dimostrativa della vettura.

Senza trascurare il fatto che nell’appello si deduceva la occasionalita’ della consegna delle vetture demo, in contrasto con il requisito della indispensabilita’ della spesa ai fini del ricavo sperato. quale caratteristica dello scopo pubblicitario.

Su queste censure dell’atto di appello la decisione impugnata ha omesso di motivare.

Il ricorso va pertanto accolto e la decisione va cassata con rinvio ad altro giudice in diversa composizione perche’ provveda a decidere la controversia facendo applicazione dei principi sopra esposti.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente indizio di legittimita’ alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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