Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14475 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14475

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13242/2019 R.G. proposto da:

D.P.S. e G.M.T., rappresentati e difesi

dall’Avv. Giulio Klain;

– ricorrenti –

contro

Banca di Credito Popolare Soc. Coop. per Azioni, rappresentata e

difesa dall’Avv. Faustino Manfredonia, con domicilio eletto in Roma,

via Bartoloni, n. 55, presso lo studio dell’Avv. Filippo Maria

Corbò;

– controricorrente –

e contro

BPER Credit Management S.C.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv.

Antonio Nardone;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 644/2019,

depositata il 7 febbraio 2019;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio

2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Pronunciando sulle domande proposte, ex art. 2901 c.c., dalla Banca di Credito Popolare (con l’atto di citazione introduttivo) e dalla Banca della Campania (con successivo atto di intervento volontario) nei confronti di D.P.S. e G.M.T., a tutela della garanzia patrimoniale dei crediti vantati nei confronti del primo (quale fideiussore della D.P. S.p.A.), il Tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 2/12/2014, dichiarò inopponibile, nei confronti dei predetti istituti, l’atto di costituzione di fondo patrimoniale con il quale i suddetti coniugi avevano destinato al soddisfacimento dei bisogni della famiglia due beni immobili di proprietà esclusiva del primo.

2. Interposto gravame dai predetti soccombenti, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato estinto il relativo giudizio, ritenendo che fosse stato tardivamente riassunto dagli appellanti a seguito dell’interruzione determinata dalla morte del procuratore costituito nell’interesse della BPER Credit Management S.C.p.A. (costituitasi in appello quale mandataria in nome e per conto della BPER Banca S.C.p.A., società incorporante la Banca della Campania S.p.A.).

3. Avverso tale decisione D.P.S. e G.M.T. propongono ricorso per cassazione con due mezzi, cui resistono le intimate, depositando controricorsi.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La controricorrente BPER Credit Management S.C.p.A. ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 153 e 307 c.p.c., e art. 111 Cost..

Affermano che il termine per la prosecuzione del processo interrotto deve farsi decorrere dalla conoscenza effettiva del fatto interruttivo e, segnatamente, dal giorno della lettura in udienza dell’ordinanza dichiarativa dell’interruzione alla presenza del procuratore costituito della parte interessata alla riassunzione o, in difetto, dal giorno in cui detta parte sia altrimenti venuta a conoscenza, in forma legale, della pronuncia.

Ciò posto rilevano, in sintesi, che, nella specie, la mancata presenza del loro procuratore all’udienza dell’11/7/2017, per la preannunciata impossibilità di parteciparvi, ha impedito di avere conoscenza dell’evento attraverso la prima delle suddette modalità; che la cancelleria della Corte d’appello non ha mai pubblicato sul portale del processo telematico il verbale dell’udienza in occasione della quale il processo di appello veniva dichiarato interrotto; che, conseguentemente, il predetto difensore ha avuto conoscenza legale dell’evento interruttivo soltanto in occasione della comunicazione, da parte della stessa cancelleria, della richiesta di declaratoria di estinzione del processo depositata da controparte.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte territoriale deciso nei termini predetti omettendo così di esaminare, ai fini del vaglio, nel merito, dei motivi d’appello, le risultanze del procedimento penale avviato nei confronti degli amministratori della società per la quale D.P.S. aveva prestato garanzia fideiussoria.

3. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte dei ricorrenti, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma essere stata effettuata a mezzo p.e.c. in data 11/2/2019), in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Manca invero qualsiasi documentazione (anche in copia semplice) relativa alla notifica della sentenza.

Lo stesso ricorso, del resto, non fa alcuna menzione, tra i documenti che, in calce, si indicano quali allegati, della relata di notifica della sentenza impugnata, essendo piuttosto indicata (ed effettivamente allegata) solo copia (conforme) di tale sentenza, ma non anche della sua relazione di notifica.

Quest’ultima non è stata nemmeno aliunde acquisita, non avendone le controricorrenti fatto allegazione.

La notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza (Cass. 10/07/2013, n. 17066), essendo stata richiesta all’Ufficiale giudiziario in data 11/4/2019, oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (7/2/2019).

4. Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna, in Euro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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