Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14474 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8193-2020 proposto da:

D.M.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

LIEGI 44, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MORESCHINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO LOZUPONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE SAN SEVERO, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARIGI N. 11, presso lo

studio dell’avvocato GIANCARLO MARINIELLO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2613/2019 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 23/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2014, D.M.G.C. convenne in giudizio il Comune di San Severino per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, quantificati in Euro 97.012,11 oltre al danno morale, per omessa custodia e vigilanza dei luoghi.

L’attore dedusse di aver subito gravi lesioni personali in seguito ad una caduta avvenuta mentre percorreva a piedi una strada comunale piena di buche, buia e poco illuminata.

Il Comune si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e l’accertamento della responsabilità esclusiva in capo all’attore o quantomeno il suo concorso nella causazione dell’evento.

Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 2613/2019, rigettò la domanda attorea. Ritenne che, sulla base delle fotografie allegate, l’ostacolo sul quale l’attore era inciampato fosse ben visibile e dunque il comportamento disattento dello stesso fosse idoneo a interrompere il nesso di causalità, secondo le regole che governano la natura oggettiva della responsabilità per danno di cose in custodia ex art. 2051 c.c..

2. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 2613/2019, pubblicata il 23 dicembre 2019, ha rigettato l’appello proposto dal D.M. avverso la pronuncia di prime cure.

I giudici dell’appello hanno ritenuto correttamente applicati dal Tribunale i principi giurisprudenziali in tema di responsabilità da cose in custodia prevista all’art. 2051 c.c., in quanto il comportamento poco attento dell’appellante integrava il c.d. caso fortuito incidentale. La concreta possibilità per il danneggiato di percepire la situazione di pericolo comportava l’esclusione dell’eventuale presenza di una insidia o trabocchetto nel manto stradale, ragione per la quale i giudici di merito hanno escluso il nesso causale tra il fatto e l’evento dannoso.

3. Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione D.M.G.C. sulla base di tre motivi.

Il Comune di San Severino resiste con contro ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione ed errata interpretazione dell’art. 2051 c.c., in relazione anche all’art. 1227 c.c., nonchè dell’art. 2727 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c. comma 1, n. 3, per avere la Corte di Appello, in sede di gravame, falsamente attribuito alla colpa del danneggiato la responsabilità dell’incidente, per via di una malintesa interpretazione del caso fortuito”.

La Corte d’Appello avrebbe erroneamente fondato il proprio convincimento sulla base di fotografie risalenti a circa tre mesi successivi all’accaduto e scattate alle ore 10.30 del mattino mentre l’incidente sarebbe avvenuto alle ore 17.30 quando il sole era già tramontato. Inoltre, i giudici di merito avrebbero ritenuto provato il caso fortuito sulla base di un dato, la visibilità dell’ostacolo, non risultante dagli atti di causa ma dedotto dalle fotografie.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta “omessa pronuncia su un punto decisivo della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, nonchè la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, laddove la Corte in merito alla visibilità dell’ostacolo ha omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

La Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi su un fatto decisivo per il giudizio ossia la scarsa luminosità presente all’ora del sinistro, affermando al contrario, in base alle fotografie, la piena visibilità dell’ostacolo senza in alcun modo considerare l’orario in cui si sarebbe verificato l’evento.

4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e dell’art. 2727 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la Corte di merito ha attribuito valore di prova ad elementi che non avevano quel valore, ma soprattutto che non erano allegati e dunque non potevano essere assunti ad elementi di prova”.

I giudici di seconde cure avrebbero ricavato la prevedibilità dell’evento da un giudizio ipotetico non basato su dati oggettivi, in quanto non sarebbe provata nè motivata l’inadeguatezza della camminata del danneggiato rispetto all’età dello stesso e allo stato dei luoghi.

5. I motivi congiuntamente esaminati sono fondati.

La violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., come già ripetutamente affermato da questa Corte, potrebbe essere censurata in sede di legittimità soltanto in un caso: allorchè ricorra il cosiddetto “vizio di sussunzione”, vale a dire allorquando il giudice di merito, dopo aver qualificato come “gravi, precisi e concordanti” gli indizi raccolti, li ritenga però inidonei a fornire la prova presuntiva; oppure, all’opposto, quando dopo aver qualificato come “non gravi, imprecisi e discordanti” gli indizi raccolti, li ritenga nondimeno sufficienti a fornire la prova del fatto controverso (ex multis, in tal senso, Sez. U -, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, p. 4.1, lettera (bb), della motivazione; nonchè Sez. 3 -, Sentenza n. 19485 del 04/08/2017, Rv. 645496 – 021.

Una volta ricordato che nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, il vizio denunciabile davanti a questo giudice di legittimità è, com’è noto, individuato sia nella violazione che nella falsa applicazione della norma di diritto, si rileva – conforme, del resto, ad opinioni dottrinali che fino dall’entrata in vigore del Codice di rito vennero enunciate – che il vizio di falsa applicazione sottende il c.d. vizio di sussunzione. Tale vizio si configura quando il giudice di merito, dopo avere – sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti e comunque all’esito dello svolgimento dell’istruzione cui ha proceduto (eventualmente anche limitandone l’espletamento all’esito dei poteri di valutazione della rilevanza ed ammissibilità dei mezzi di prova o delle prove precostituite introdotte nel processo) – individuato e ricostruito la quaestio facti, cioè i termini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio, procede a ricondurre quest’ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un’altra cui sarebbe in realtà riconducibile oppure si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile o ad una qualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe stata una cui avrebbe potuto essere ricondotta, in tal modo incorrendo in errore. In tal caso la valutazione così effettuata dal giudice di merito e la relativa motivazione, non inerendo più all’attività di ricostruzione della quaestio facti e, dunque, all’apprezzamento dei fatti storici in funzione di essa, bensì all’attività di qualificazione in iure della quaestio per come ricostruita, risulta espressione di un vero e proprio giudizio normativo e la denuncia dell’avere il giudice di merito errato nel formulare tale giudizio in uno dei sensi sopra indicati. Ne discende che il relativo ragionamento, connotandosi come ragionamento giuridico (espressione del momento terminale del broccardo da mihi factum dabo tibi ius) è controllabile e deve essere controllato dalla Corte di Cassazione nell’ambito del paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 3. In tal caso, infatti, fa parte del sindacato di legittimità alla stregua del detto paradigma secondo la specie cui il legislatore allude con la nozione di “falsa applicazione di norme di diritto”, il controllare se la fattispecie concreta (assunta così come ricostruita dal giudice di merito e, dunque, senza che si debba procedere ad una valutazione diretta a verificarne l’esattezza e meno che mai ad una diversa valutazione e ricostruzione o apprezzamento ricostruttivo), è stata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridica astratta individuata dal giudice di merito come idonea a dettarne la disciplina oppure al contrario doveva essere ricondotta ad altra fattispecie giuridica oppure ancora era irriconducibile ad una fattispecie giuridica astratta, sì da non rilevare in iure, oppure ancora non è stata erroneamente ricondotta ad una certa fattispecie giuridica, cui invece doveva esserlo, essendosi il giudice di merito rifiutato expressis verbis di farlo (c.d. vizio di sussunzione o di rifiuto di sussunzione).

Ebbene nel caso di specie il giudice dell’appello; ragionando di sussistenza di una interruzione del nesso causale, ha ritenuto che l’evento della caduta del D.M. non potesse dirsi ricollegato causalmente e, dunque, “cagionato” (il che – si badi – non implica necessariamente in via esclusiva, assumendo rilievo anche il cagionare in concorso con altra causa)

Alla luce di quanto esposto, la Corte d’Appello di Bari non ha correttamente motivato la propria decisione, nella quale ha ritenuto che il ricorrente stante la conoscibilità dell’insidia avrebbe dovuto procedere con cautela in quanto sulla base delle prove l’ostacolo sul quale è inciampato il ricorrente era pienamente visibile. Ebbene la Corte ha fondato tale decisione sulla visibilità dell’insidia fondandosi esclusivamente sull’analisi delle fotografie allegate al verbale della Polizia locale ritenendole “dato sufficiente” per confermare la valutazione operata dal Tribunale di Foggia.

La Corte territoriale ometteva di pronunciarsi in merito alla questione della visibilità dell’insidiai, là dove il ricorrente censurava al contrario la mancata visibilità dovuta all’ora tarda di una giornata di novembre a differenza delle fotografie scattate ad un diverso orario.

6. Pertanto la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza come in motivazione, rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, rinvia la causa alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA