Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14474 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 15/01/2016, dep. 15/07/2016), n.14474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27135/2009 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 259,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZITTI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, ptesso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 50/2009 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 23/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/01/2016 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato MANZITTI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto in subordine

inammissibilita’ del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

G.L. ha impugnato la cartella con la quale gli si richiedeva il pagamento delle imposte relative all’indennita’ di fine rapporto e all’incentivo all’esodo percepiti nel 2001 deducendo la non tassabilita’ di tali somme ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. La C.T.P. adita ha rigettato il ricorso con decisione che la CTR della Lombardia ha confermato con la sentenza n. 50/1/2009 impugnata in questa sede.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre il G. successivamente depositando memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto cd. “di costituzione”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Col primo motivo di ricorso, deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione, il ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello non abbiano fornito alcun riscontro critico alle censure mosse in ordine all’applicabilita’ dell’art. 15 della Convenzione Italia-Svizzera, cosi’ violando l’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 e chiede pertanto a questa Corte di dire se la sentenza impugnata sia nulla per omessa motivazione avendo desunto l’assoggettamento in Italia delle somme percepite dal ricorrente senza smentire affatto quanto riportato dal medesimo ricorrente negli atti del giudizio.

Il motivo e’ inammissibile.

In particolare, ove, in relazione al riferimento all’art. 132 c.p.c. e D.Lgs. n. 54 del 1992, art. 36, si ravvisi nel motivo in esame la denuncia (solo o anche) di un error in procedendo (pur non essendo richiamato il n. 4 bensi’ solo il n. 5 dell’art. 360 c.p.c.), anche prescindendo dalla assai dubbia adeguatezza del quesito di diritto proposto, giova evidenziare che dalla lettura della sentenza impugnata risulta l’esposizione di una articolata motivazione, pertanto e’ da escludere che nella specie possa parlarsi di inesistenza della motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico. E’ altresi’ da escludere che la motivazione esposta sia apparente nel senso inteso dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimita’ (v. da ultimo su n. 8053 del 2014 ed altre successive conformi) in quanto “perplessa e obiettivamente incomprensibile” ovvero recante un contrasto “irriducibile” tra affermazioni inconciliabili. E’ peraltro in ogni caso da aggiungere che secondo la giurisprudenza citata l’inesistenza della motivazione sotto il profilo della sua apparenza deve risultare esclusivamente dal testo della decisione impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Giova infine precisare che e’ possibile parlare di motivazione inesistente (ovvero apparente) solo quando l’inesistenza ovvero l’apparenza riguardi l’intera sentenza, mentre non e’ configurabile inesistenza (o apparenza) della motivazione ma solo vizio di omessa o contraddittoria motivazione quando questa manchi (o sia apparente) non nella sua interezza ma solo rispetto a specifici fatti decisivi.

Tanto premesso, a fronte di una motivazione esistente ma non per questo incensurabile, eventuali erroneita’ in diritto della sentenza ovvero vizi della motivazione in fatto potevano essere fatti valere denunciando violazioni di legge ovvero vizi di motivazione. Nella specie invece, nonostante il richiamo nell’epigrafe del motivo in esame all’art. 360 c.p.c., n. 5, non risulta ammissibilmente sviluppata una articolata denuncia di vizio di motivazione ne’ tanto meno risulta, in relazione a tale vizio, esposta l’illustrazione prescritta dall’ultima parte del citato art. 366 bis c.p.c. (norma applicabile nella specie ratione temporis), mancando (peraltro non solo in una specifica illustrazione sintetica ad hoc, ma anche nella esposizione del motivo considerato nella sua interezza) la chiara indicazione di uno o piu’ fatti (intesi come specifici accadimenti o circostanze, non piu’, dopo la modifica dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, come punto, questione, argomentazione) in ordine ai quali la motivazione sia da ritenersi omessa, insufficiente o contraddittoria, nonche’ l’indicazione della decisivita’ dei suddetti fatti. E’ infine appena il caso di evidenziare che nella prospettazione del ricorrente il vizio di motivazione riguarderebbe, inammissibilmente, la motivazione in diritto della sentenza impugnata.

Col secondo motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 2, lett. a) del T.U.I.R. e dell’art. 15 della Convenzione, il ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello, in relazione alle somme corrisposte – a titolo di TFR e incentivo all’esodo – a soggetto non residente da parte di una societa’ italiana, abbiano erroneamente ritenuto che il reddito percepito dal non residente, poiche’ considerato prodotto in Italia ai sensi dell’art. 23, comma 2, lett. a) T.U.I.R., dovesse anche considerarsi relativo a prestazioni di lavoro dipendente rese in Italia ai sensi dell’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera Col terzo motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della Convenzione Italia-Svizzera nella parte in cui dispone la tassazione dei redditi nello stato di residenza del soggetto percettore,il ricorrente si duole del fatto che, in relazione alla corresponsione ad un soggetto non residente di somme a titolo di TFR e incentivo all’esodo da parte di una societa’ italiana, i giudici d’appello non abbiano considerato che dal combinato disposto dell’art. 23, comma 2, lett. a) T.U.I.R. e dell’art. 15 della Convenzione e’ desumibile l’esclusiva potesta’ impositiva della Svizzera della quota parte di TFR riferibile al periodo in cui il ricorrente era residente e svolgeva la propria attivita’ lavorativa in Svizzera e dell’Incentivo.

Il secondo e il terzo motivo, da esaminare congiuntamente perche’ connessi, sono fondati.

I giudici d’appello hanno accertato in fatto che il ricorrente risiede in Svizzera dal 1995 ed in Svizzera ha prestato la propria attivita’ lavorativa dal 1995 al 2001, tuttavia hanno ritenuto che, avendo percepito le somme oggetto del contendere (TFR e Incentivo all’esodo) da soggetto residente nel territorio italiano, queste dovessero ritenersi soggette a tassazione in Italia in virtu’ del combinato disposto dell’art. 23 T.U.I.R., che, disciplinando l’applicazione dell’imposta ai non residenti, prevede che “si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti da… soggetti residenti nel territorio dello Stato…le indennita’ di fine rapporto…” e dell’art. 15 della Convenzione Italia-Svizzera nella parte in cui prevede che “…i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente in uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attivita’ dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attivita’ non venga svolta nell’altro Stato contraente. Se l’attivita’ e’ quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in quest’altro Stato” L’interpretazione delle norme sopra riportate non e’ corretta.

Infatti, risultando pacificamente che il ricorrente era residente in Svizzera, a norma dell’art. 15 della Convenzione Italia – Svizzera, le somme percepite in relazione al suo rapporto di lavoro devono ritenersi imponibili in Svizzera. Inoltre, essendo altrettanto pacifico che il ricorrente – oltre ad essere residente in Svizzera – aveva anche prestato la propria attivita’ lavorativa in Svizzera, non puo’ in alcun modo ritenersi l’imponibilita’ in Italia delle somme dal medesimo percepite in virtu’ del citato art. 15 nella parte in cui prevede che se l’attivita’ lavorativa risulta svolta nell’altro Stato contraente le remunerazioni percepite per tale lavoro sono imponibili in tale altro Stato.

A fronte di una disposizione pattizia di indiscutibile chiarezza risulta scorretto sul piano esegetico e costituisce indubbia forzatura sul piano logico e giuridico ipotizzare che in quella sede si sia inteso richiamare, in una sorta di rinvio per relationem idoneo a modificare il senso e la portata della norma pattizia, la presunzione iuris et de iure contenuta in una norma dell’ordinamento interno di uno degli Stati contraenti, e precisamente la previsione dell’art. 23, comma 2 T.U.I.R., laddove si prevede che “si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato…le indennita’ di fine rapporto…”.

Se tanto si esclude, non vi e’ alcun motivo ne’ alcuno strumento logico e/o giuridico per ritenere che la previsione di una norma interna possa in qualche modo incidere sul chiaro disposto di una norma pattizia condizionandone la portata, con la conseguenza che la fattispecie deve essere regolata dalla norma convenzionale, gerarchicamente sovraordinata alla legge ordinaria interna.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, mentre il secondo e il terzo devono essere accolti. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito affermando la non imponibilita’ in Italia di quanto percepito dal ricorrente per incentivo all’esodo nonche’ della quota di TFR riferibile al periodo in cui il predetto era residente e svolgeva la propria attivita’ lavorativa in Svizzera. Considerato l’esito della lite e la mancanza di una consolidata giurisprudenza di legittimita’ sulla questione, si dispone la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso e accoglie gli altri. Cassa la sentenza impugnata in reazione ai motivi accolti e decidendo nel merito dichiara che nella specie non e’ imponibile in Italia quanto percepito dal ricorrente per incentivo all’esodo nonche’ la quota di TFR riferibile al periodo in cui il predetto era residente e svolgeva la propria attivita’ lavorativa in Svizzera. Compensa le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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