Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14474 del 10/07/2015


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Civile Sent. Sez. U Num. 14474 Anno 2015
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: GRECO ANTONIO

Data pubblicazione: 10/07/2015

SENTENZA

sul ricorso 20803-2013 proposto da:
GIUGLIANO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA,
2014

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

390

rappresentato e difeso dall’avvocato BENITO ANTONIO
ESPOSITO, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

COMUNE DI CARDITO;

intimato

avverso la sentenza n. 2900/2013 del CONSIGLIO DI
STATO, depositata il 28/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

GRECO;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

?Tls

udienza del 15/07/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Andrea Giugliano impugnò davanti al Tribunale
amministrativo regionale della Campania il diniego, reso il 19
aprile 1999, della concessione edilizia richiesta nel 1992 al
Comune di Cardito per la realizzazione di villini e di un
fabbricato per civile abitazione in un lotto di terreno ricadente
in zona Bl.
,I1 giudice amministrativo con sentenza del 2001 annullava
Il Giugliano impugnava un successivo provvedimento di
diniego reso nel settembre 2002, ma nelle more del giudizio, il 5
agosto 2004, veniva adottata

dal

Comune una determinazione

favorevole sulla sua richiesta: con sentenza

del

2006 il TAR

della Campania, nentre ‘escludeva che l’adozione di tale
provvedimento comportasse l’improcedibilità

del

ricorso, in

quanto rimaneva impregiudicato l’interesse della parte al
risarcimento

dl

danno, in proposito tuttavia riteneva in parte

il ricorso inammissibile, con riguardo alle vicende anteriori
alla sentenza del 2001, coperte dal giudicato formatosi su di
essa, ed in parte lo respingeva quanto alle vicende successive.
Il Consiglio di Stato, adito in appello dal Giugliano, che
per una pluralità di ragioni denunciava l’illegittimità del
provvedimento di diniego adottato nel 2002, e Chiedeva il
risarcimento del danno ingiusto patito per aver dovuto attendere
più di dieci anni prima che l’amministrazione, nel 2004,
provvedesse sulla damanda di concessione edilizia, con sentenza
del 28 maggio 2013 ha rigettato l’impugnazione, ritenendo
legittimo il provvedimento negativo

del

Comune.

E ciò in quanto, can riguardo alla variante al Piano
regolatore generale

del

1986, questa era stata solo adottata e

non ancora definitivamente approvata, sicché alla scadenza delle
misure di salvaguardia da essa disposte non poteva Che conseguire
l’applicazione totale della disciplina urbanistica previgente,
vale a dire la normativa in loaqe alla quale il Comune aveva a suo
tempo negato il permesso; non risultava esservi stata disparità
di trattamento’ a danno dell’appellante ed à vantaggio di altri
successivi richiedenti, e ciò anche in relazione al parere
negativo dell’ASL, che aveva svolto un ruolo del tutto marginale

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il diniego, respingendo la contestuale domanda risarcitoria.-

rispetto al rilievo dell’avvenuta saturazione dei vani
edificabili.
Essendo dunque legittimo il diniego opposto dal Comune nel
2002, era di per sé infondata la domanda di risarcimento del
danno, senza Che fosse necessario occuparsi della diversa
questione relativa agli effetti preclusivi del precedente
giudicato.
Quel che piuttosto, secondo il Consiglio di Stato,
preannunziato nel 2004, fosse stato poi effettivamente rilasciato
solo nel 2008: “questo ulteriore .scarto temporale potrebbe essere
valutato nella prospettiva dell’ingiustificato ritardo
all’adozione del provvedimento, produttivo – nel concorso di
tutti gli altri necessari requisiti – di un danno ingiusto
risarcibile. Questo profilo – conclude il gindice amministrativo,
appare tuttavia difficilmente ricostruibile in punto di fatto e
peraltro è estraneo alla presente controversia, di tal che non è
possibile occuparsene in questa sede”.
Nei confronti della decisione Andrea Giugliano propone
ricorso per cassazione con due motivi attinenti alla
giurisdizione, illustrato con successiva memoria.
Il Comune di Cardito non ha svolto attività nella presente
sede.
EOMIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, denunciando “violazione dell’art. 111
Cost. e dell’art. 362 c.p.c., in relazione agli artt. 1, 7, 30,
colami l e 2, 133, lett. a) n. 1 del c.p.a.”, il ricorrente,
premesso di aver “proposto contestualmente all’azione di
annullamento del provvedimento impugnato”, vale a dire il diniego
di concessione del 10 settembre 2002, “anche quella di condanna a
titolo di danni per cd. danno ingiusto da ritardo per
l’inosservanza ci termini di conclusione del procedimento, sulla
istanza di concessione edilizia del 3 luglio 1992”, assume Che
il Consiglio di Stato con la sentenza gravata, statuendo che,
“essendo legittimo il diniego opposto

dal

Comune con il

provvedimento del 2002, la &ghianda di risarcimento di danno è di
per sé infondata”, sarebbe ‘incorso in un indebito rifiuto della
propria giurisdizione ex art. 133, lett. a), n. 1, c.p.a., ed

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suscitava perplessità era la circostanza Che il titolo.edilizio,

art. 30, dammi l e 2 del c.p.a., in una vicenda di mancata
concessione della tutela risarcitoria”.
Con il secondo motivo, denunciando “violazione degli artt.
111 Cost. e 362 c.p.c., in relazione agli artt. 1, 7, 30, dammi l
e 2, 133, lett. a), n. 1, del c.p.a.”, assume che, una volta
concesso ad esso ricorrente – nelle more del giudizio pramosso
con l’inpugnazione del diniego reso nel 2002 – il permesso di
costruire nel 2008, si porrebbe “non tanto la questione
per il cd. danno ingiusto da ritardo, e conseguentemente di
verificare, .in concreto, se sia illegittimo l’esercizio della
funzione amministrativa del Camune intimato per l’inosservanza
dei termini di conclusione del procedimento amministrativo
sull’istanza del 3 ldglio 1992. In definitiva la legittimità del
provvedimento opposto dal Camune nel 2002… non giustificherutte
il rifiuto indebito della propria giurisdizione
anministrativo

del

giudice

alla verifica, in concreto, della concessione

della tutela risarcitoria per danno da cd. ritardo per
l’inosservanza dei termini di conclusiane . de], procedimento e
quindi per l’esercizio illegittimo

dPlla

funzione

amministrativa”.
Il ricorso, i cui di p motivi vanno esaminati congiuntamente
siccome strettamente legati, è inammissibile, non essendo
impugnata la decisione del giudice speciale per ragioni attinenti
alla giurisdizione, nella forma prospettata del rifiuto della
giurisdizione.
Secondo l’insegnamento di queste Sezioni unite, infatti,
“il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato con il

quale si deduce l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento
dei danni può integrare motivo inerente alla giurisdizione,
denunciabile ai sensi dell’art. 362 cod. proc. civ., solo se il
rifiuto della giurisdizione è giustificato dalla ritenuta
estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali

del

giudice amministrativo, non quando si prospettino dame omissioni
dpll’esercizio del potere giurisdizionale errori in iudicando o
in procedendo” (Gasa., sez. tiri., 26 gennaio 2009, n. 1853) -.

più recentemente si è ancora Chiarito (Cass., sez. un., 16
gennaio 2015, n. 771, in motivazione) come “il ricorso col quale

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dell’annualamenbo dell’atto, ma quello della tutela risarcitoria

venga denunciato un rifiuto di giurisdizione da parte del giudice
arrministrativo rientra fra i motivi attinenti alla giurisdizione,
ai sensi dell’art. 362 cod. proc. div., soltanto se il rifiuto
sia stato determinato dall’affermata estraneità della douanda
alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice, che non
possa per questo essere da lui conosciuta (così Cass., sez. un.,
n. 3037/2013), sicché l’evoluzione del concetto di giurisdizione
nel senso di strumento per la tutela effettiva delle parti
dp1

Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 111 Cost., coma 8, quando
non si verta in ipotesi di aprioristico diniego di giustizia
(cfr. Cs., sez. un., n. 10294/2012), ma la tutela
giurisdizionale si assuma negata dal giudice speciale in
conseguenza di errori in

ludicando o in procedendo che si

prospettino dal medesimo commessi in relazione allo specifico
caso sottoposto al suo esame”.
E nel caso in scrutinio non si rinviene né l’affermazione
dell’estraneità della domanda alle attribuzioni giurisdizionali
del giudice amministrativo, che non possa perciò essere da questo
conosciuta, né una “ipotesi di aprioristico diniego di
giustizia”,
Nella sentenza impugnata il giudice d’appello, con riguardo
alla censura secondo cui il Comune avrebbe trascurato la variante
al PRG del 1996, solo adottata e non ancora definitivamente
approvata, ha affermato che la scadenza delle misure di
salvaguardia disposte dalla variante stessa era del tutto
irrilevante rispetto all’accoglibilità della richiesta del
Gargiulo, “poiché il venir meno della disciplina provvisoria non
attribuisce certo efficacia ad un PRG che non abbia ancora
concluso il procedimento di formazione prescritto. L’unica
conseguenza non può essere se non quella dell’applicazione totale
della disciplina urbanistica previgente, vale a dire proprio di
quella normativa sulla base della quale il Comune aveva a suo
tempo negato il permesso. Era proprio la variante al piano,
infatti, ad ampliare le capacità edificatorie della zona,
altribenti esaurite, siedhé, fino’ a che hon fosse’entrata’in
vigore una nuova-e più liberale regolamentazione (come infatti è

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comunque non giustifica il ricorso avverso la sentenza

avvenuto nel 2003), l’esito della domanda non avrebbe potuto
essere se non negativo”..
Ciò “è già di per sé sufficiente a giustificare il
provvedimento negativo del Comune”, si legge ancora nella
sentenza impugnata, sicché, “essendo legittimo il diniego opposto
dAl

Comune can il provvedimento del 2002, la domanda di

risarcimento di danno è di per sé infondata, senza che occorra
nemmeno occuparsi della diversa questione relativa agli effetti
2001, che mentre annullava il primo provvedimento di diniego
della concessione, respingeva la contemporanea domanda
risarcitoria).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese, considerato il
mancato svolgimento di attività difensiva da parte dPll’intimato.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara il
ricorso inammissibile.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, coma 1
quater, dP1 d.P.R n 115

dpl

2002,
. per il versamento, da parte

del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del camma
1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Rama, il 15 luglio 2014
Il consigliere estensore

preclusivi ‘del precedente giudicato” (la sentenza del TAR dp1

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