Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14474 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.09/06/2017),  n. 14474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15879-2016 proposto da:

G.A., A.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA AVEZZANA 3, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE DI MATTIA,

rappresentati e difesi dall’avvocato MICHELANGELO MUCCIACCIO;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA OPSEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO S. ORSOLA

MALPIGHI, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 3, presso lo

studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE TAVAZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 813/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/05/2016;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

G.A. e A.A. ricorrono, affidandosi a cinque motivi, per la cassazione della sentenza (n. 813 del 13.5.16) con cui la corte di appello di Bologna ha in toto disatteso il loro gravame avverso la reiezione della loro domanda di risarcimento dei danni, patiti in via diretta dalla prima e di riflesso dal secondo in quanto marito dell’altra, derivati da un taglio cesareo non correttamente eseguito sulla persona della prima, con esiti di cisti nella zona cicatriziale di natura granulomatosa;

resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola – Malpighi;

è stata formulata proposta di definizione – di rigetto per manifesta infondatezza del primo motivo ed inammissibilità degli altri – in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

i ricorrenti lamentano: col primo motivo, un error in procedendo in relazione alla reputata inammissibilità dell’appello, nonostante l’identità di petitum sostanziale e di causa petendi tra primo e secondo grado; col secondo motivo, la mancata ammissione di nuove prove invece necessarie ad escludere la colpa della paziente, posta a base della decisione in primo grado; col terzo motivo, la mancata considerazione della violazione di elementari norme igieniche quali cause dell’evento; col quarto motivo, l’omesso esame della non correttezza dell’esecuzione dell’intervento; col quinto motivo, la violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per avere la corte applicato il raddoppio del contributo anche in caso di impugnazioni di decisioni opinabili;

il primo motivo è manifestamente infondato, visto che la qualificazione di totale diversità dei fatti posti a base della pretesa risarcitoria (e precisamente delle condotte colpose specificamente descritte fino al momento della maturazione delle preclusioni istruttorie e di quelle successive, che possano però ritenersi ad esse collegate o connesse, anche ai sensi di Cass. Sez. U. 12310/15) risponde ad un esercizio di poteri riservati al giudice del merito che, alla stregua degli atti disponibili da questa Corte, va definito corretto;

sotto altro profilo, il medesimo primo motivo, nonchè il secondo, il terzo ed il quarto motivo impingono invece, nella parte in cui non si riferiscono inammissibilmente ad una sequenza causale non consentita per la vista correttamente rilevata diversità di causa petendi, manifestamente nella ricostruzione del fatto: ciò che invece è sempre precluso in questa sede, a maggior ragione dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al minimo costituzionale il controllo in sede di legittimità sulla motivazione (Cass. Sez. U. nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014), rimanendo comunque gli apprezzamenti di fatto – se scevri, come lo sono nella specie (per l’insindacabilità della valutazione della singolare rarità del quadro clinico originario della paziente e dell’incidenza della sua condotta di mancata sottoposizione al percorso diagnostico indicato sulla produzione del finale effetto negativo), da quei soli ed evidenti vizi logici o giuridici ammessi dalle or ora richiamate pronunzie delle Sezioni Unite istituzionalmente riservati al giudice del merito (tanto corrispondendo a consolidato insegnamento, su cui, per tutte, v. Cass. Sez. U. n. 20412 del 2015, ove ulteriori riferimenti);

il quinto motivo è inammissibile, non spettando al giudice dell’impugnazione della sentenza che ne dà atto alcun controllo sulla sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato, secondo quanto già affermato da questa Corte (Cass. 5955/14 e soprattutto, negli esatti termini, Cass. ord. 09/11/2016, n. 22867);

pertanto il ricorso, manifestamente infondato essendo il primo motivo ed inammissibili gli altri, è manifestamente infondato e va rigettato;

i soccombenti ricorrenti – tra loro in solido, per l’evidente comunanza di interesse in causa – vanno allora condannati alle spese del giudizio di legittimità, dovendosi pure dare atto – senza possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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