Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14473 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso riscritto al n.37070-2019 proposto da:

D.T.M. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ROMEO ROMEI 27, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO SAVARESE, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PETROLIFERA ADRIATICA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI,

25, presso lo studio dell’avvocato PAOLA MANGANARO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GERARDO VILLANACCI;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

ROMA, depositata il 24/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALBERTO CARDINO che chiede che

codesta Suprema Corte voglia rigettare il proposto regolamento,

dichiarando la competenza del Tribunale di Brescia ed assumendo i

provvedimenti di cui all’art. 49 c.p.c., comma 2.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2018 D.T.M. & C. s.a.s. ha proposto domanda giudiziale dinanzi il Tribunale di Roma al fine di ordinare alla compagnia Petrolifera Adriatica s.p.a. l’applicazione, nelle somministrazioni di carburante (OMISSIS), delle condizioni previste secondo l’Accordo Aziendale sulla Viabilità Ordinaria della Rete di Distribuzione della Esso Italiana s.r.l. del 16 luglio 2014 e in conseguenza condannare la convenuta al pagamento del debito relativo alle quote, ai differenziali e ai cali rispettivamente pari a Euro 14.800,00, 14.777,23 e 3.833,93.

In particolare, l’attore dedusse di gestire l’impianto di distribuzione di carburante sito in Arezzo in virtù dei contratti di cessione gratuita dell’uso, di affitto e di fornitura stipulati con Esso Italiana s.r.l., la quale aveva ceduto il bene in oggetto alla convenuta Petrolifera Adriatica s.p.a..

La società convenuta si era costituita in giudizio ed aveva eccepito in via preliminare l’incompetenza del Tribunale di Roma, oltre che l’infondatezza nel merito della vicenda. Aveva dedotto che, in virtù di quanto stabilito nel contratto di fornitura stipulato tra le parti originarie, il foro competente per eventuali controversie sarebbe stato “quello della sede legale Esso al momento dell’introduzione del giudizio” e quindi il Tribunale di Brescia, luogo dove si trovava la sede legale della cessionaria Petrolifera Adriatica s.r.l..

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 6 novembre 2019, ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza sollevata dalla società convenuta. Secondo i giudici di merito, la clausola prevista all’art. 13 del contratto di fornitura stipulato tra la ricorrente la Esso Italiana s.r.l., secondo la quale il foro competente sarebbe stato quello “ove la Esso avrà sede legale al momento dell’introduzione del giudizio”, doveva essere interpretata secondo la comune intenzione delle parti ex art. 1362 c.c., comma 1, e non tramite una interpretazione letterale. Invero, la ratio di tale clausola era quella di agevolare l’eventuale attività difensiva della concedente Esso nel caso di future controversie, data la dimensione dell’azienda e i numerosi contratti da lei sottoscritti. Alla luce di ciò e in applicazione dell’art. 2558 c.c. che prevede la successione nei contratti aziendali da parte dell’acquirente dell’azienda, salvo non sia pattuito diversamente, il Tribunale ha dichiarato competente il foro di Brescia, luogo dove la Petrolifera Adriatica s.r.l. aveva sede legale al momento dell’introduzione del giudizio.

3. Avverso la suddetta ordinanza D.T.M. & C. S.a.s. propone ricorso per regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c. affinchè la Corte di Cassazione dichiari la competenza del Tribunale Civile di Roma. Ha depositato memoria.

La Società Petrolifera Adriatica s.p.a. presenta memoria di costituzione ex art. 47 c.p.c..

3.1. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto per il rigetto del ricorso e l’infondatezza del regolamento di competenza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la mancata considerazione da parte del Tribunale di Roma del subentro della società Petrolifera Adriatica in tutti i rapporti contrattuali intercorrenti tra la cedente Esso e lo stesso. Alla luce di ciò, il gestore avrebbe accettato anche il foro specifico indicato nel contratto di fornitura in cui quest’ultimo è subentrato, ossia il luogo ove la Esso avrebbe avuto sede legale al momento dell’instaurazione del giudizio. Dunque, nel contratto vi sarebbe uno specifico riferimento a Esso e non alla sede legale di un futuro proprietario dell’impianto e/o di un contraente futuro, contratto in cui la società Petrolifera sarebbe subentrata accettando tutte le condizioni contrattuali senza prevedere nulla in contrario. Di conseguenza, essendo la sede legale Esso in Roma, il foro competente continuerebbe ad essere il Tribunale di Roma, a prescindere dal subentro di diversa società con sede legale a Brescia, così come stabilito nella clausola contrattuale accettata dalla società Petrolifera Adriatica.

Il motivo è infondato.

Come rilevato anche dal Pubblico Ministero, la clausola in parola assegna un chiaro vantaggio contrattuale, permettendo al concedente, fornitore dell’impianto e del carburante, di evitare dislocazioni in ipotesi di contenzioso da radicare, perciò, presso la propria sede;

Il riferimento alla sede Esso di Roma è quindi da intendersi, come fatto dal Tribunale, mutabile, specularmente al mutamento della parte contrattuale, quale rinvio mobile finalizzato alla conservazione del medesimo equilibrio negoziale; in altri termini, la cessione del contratto, conseguente a quella del ramo di azienda, determina l’opponibilità della clausola, rettamente intesa secondo la sua finalità e logica negoziale, da parte del cessionario al ceduto; d’altra parte il riferimento alla Esso non risulta presente solamente nella clausola ma anche nel resto del contratto, sicchè la sua menzione nel patto in questione è neutra sotto il profilo in esame (cfr. Cass. n. 12992/2020; Cass. n. 12396/2020).

5. la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Brescia a cui rinvia anche la definizione delle spese del giudizio di legittimità.

6. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater, (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Brescia, cui (ndr: testo originale non comprensibile) per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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