Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14473 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 16/10/2015, dep. 15/07/2016), n.14473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27123/2009 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MERCALLI

6, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MARIA LEVANTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIO DURANTE giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI LAMEZIA TERME, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 283/2008 della COMM. TRIB. REG. di CATANZARO,

depositata il 15/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/10/2015 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GURRIERI per delega dell’Avvocato

DURANTE che si riporta agli atti e chiede raccoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

C.S. ricorre nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza n. 283/01/08 con la quale la C.T.R. della Calabria, in controversia concernente impugnazione della cartella di pagamento emessa a carico del suddetto C. per Irpef e Ilor relative all’anno di imposta 1982, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso introduttivo del contribuente.

In particolare i giudici d’appello hanno rilevato che la cartella opposta in questa sede e’ stata emessa sulla base di sentenza della C.T.R. Calabria che, nella controversia concernente l’impugnazione del prodromico avviso di accertamento, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva determinato in Lire 30.000.000 il reddito accertato. I giudici della C.T.R. inoltre, premesso che l’appello proposto in quella controversia risultava ritualmente notificato a mani del padre del contribuente e che, a prescindere da altre considerazioni, l’avviso di trattazione non andava notificato alla parte non costituita, hanno rilevato che la sentenza sopra indicata, non impugnata, era divenuta definitiva, onde il ricorso proposto dal contribuente avverso la successiva cartella avrebbe potuto riguardare solo vizi propri della suddetta cartella, non vizi del procedimento relativo all’impugnazione dell’avviso ad essa.

Dopo l’udienza di discussione il collegio, rilevato che nel presente procedimento le parti hanno discusso della validita’ o meno della notifica dell’atto d’appello proposto in altro processo (precisamente nel processo relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata in questa sede) senza lambire la questione, peraltro rilevabile d’ufficio, del passaggio in giudicato (in mancanza di impugnazione anche tardiva) della sentenza pronunciata in relazione all’impugnazione del suddetto avviso di accertamento, riservata la decisione, hanno, con ordinanza interlocutoria in data 13.04.2016, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 3, concesso alle parti termine per il deposito in cancelleria di eventuali osservazioni sulla predetta questione rilevabile d’ufficio. Il contribuente ha depositato osservazioni.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con i quattro motivi di ricorso, deducendo vizi di motivazione e violazioni di legge, il ricorrente si duole del fatto che i giudici della C.T.R. abbiano ritenuto valida la notifica dell’atto di appello proposto nel procedimento relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento prodromico alla cartella impugnata in questa sede senza considerare che esso era stato notificato in luogo diverso da quello indicato nel ricorso di primo grado ed era stato consegnato al padre del contribuente che non era con questi convivente.

I motivi sopra esposti, prescindendo da ogni altro possibile rilievo, sono inammissibili innanzitutto per carenza di interesse in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come sopra rilevato, i giudici di appello, pur avendo affrontato la problematica circa la validita’ o meno della notifica dell’appello relativo al procedimento concernente l’impugnazione dell’avviso di accertamento, hanno poi concluso che la sentenza di appello pronunciata in quel processo, in mancanza di impugnazione, era divenuta definitiva onde il ricorrente avrebbe potuto in questa sede dedurre solo vizi propri della cartella impugnata, cosa che non aveva fatto.

Questa ratio decidendi non risulta in alcun modo impugnata dal contribuente, che continua a riproporre la questione della validita’ o meno della notifica dell’appello nel procedimento relativo all’impugnazione dell’avviso di accertamento, senza in alcun modo contestare l’affermata definitivita’ della sentenza che lo ha concluso, in mancanza di impugnazione.

In proposito e’ da rilevare che, se e’ vero che l’art. 327 c.p.c., dopo aver previsto i termini di decadenza dall’impugnazione, afferma al comma 2 che la suddetta disposizione non si applica quando la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullita’ della citazione o della notifica di essa, e’ tuttavia vero che tale norma non significa affatto che l’eventuale nullita’ dei suddetti atti abiliti la parte a porre in ogni tempo in discussione il giudicato formatosi in un diverso processo.

Dell’art. 327 c.p.c., comma 2 (norma ritenuta da dottrina e giurisprudenza di stretta interpretazione e peraltro neppure invocata dal contribuente) non consente infatti la possibilita’ di rimettere sempre in discussione quanto risulti coperto da giudicato ma solo la possibilita’ di impugnare una sentenza oltre il decorso dei prescritti termini di decadenza, sempre che sussistano le condizioni indicate dell’art. 327 c.p.c., citato comma 2 e sempre che tale impugnazione intervenga nel termine previsto dal comma 1 del suddetto articolo, decorrente pero’ dalla conoscenza anziche’ dalla notificazione della sentenza.

Poiche’ in questa sede risulta impugnata la sentenza pronunciata dalla C.T.R. della Calabria pronunciata nel procedimento riguardante l’impugnazione della cartella di pagamento e non quella pronunciata con riguardo all’impugnazione del prodromico avviso e poiche’ neppure in sede di osservazioni ex art. 384 c.p.c., la parte ha mai affermato di aver impugnato quest’ultima sentenza, sia pure ai sensi del citato art. 327 c.p.c., comma 2, ne’, come sopra gia’ rilevato, ha mai censurato la sentenza in questa sede impugnata nella pane in cui i giudici d’appello hanno affermato l’intervenuta definitivita’ della sentenza pronunciata nel processo avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il contribuente alle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 2.500 oltre spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 8 luglio 2016

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