Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14473 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 20/04/2017, dep.09/06/2017),  n. 14473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15600=2016 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,

presso l’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VITTORIO VENETO 7,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO TARTAGLIA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7030/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/12/2015;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2017

dal Consigliere Dott. Franco DE STEFANO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Poste Italiane spa ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza (n. 7030 del 18/12/2015) con cui la corte di appello di Roma ha accolto l’appello principale di Assicurazioni Generali spa e, con esso, riconosciuto una sua ulteriore responsabilità per i danni da negligente negoziazione, ad opera di essa odierna ricorrente, di un certo numero di assegni non trasferibili, spediti per raccomandata ai rispettivi beneficiari, condannandola al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 20.925,58 (rispetto alla condanna, già pronunciata in primo grado, ad Euro 61.022,95 ed alla domanda iniziale di Euro 81.948,53) oltre accessori e spese;

resiste con controricorso la Generali Italia spa, succeditrice dell’originaria attrice;

è stata formulata proposta – di rigetto per manifesta infondatezza del ricorso – di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1 come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197;

la controricorrente ha depositato memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha raccomandato la redazione della motivazione in forma semplificata;

il primo motivo di ricorso (rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 1176 c.c., comma 1 in relazione al R.D. n. 1736 del 1933, art. 43 e art. 1992 c.c., comma 2”), con cui la ricorrente contesta la valutazione di carenza di diligenza professionale, per la mancanza di alterazioni sugli assegni o sui documenti di identificazione e di altri elementi di riscontro, va qualificato, se non inammissibile per eccesso di genericità in quanto non riferito con analitico dettaglio a ciascuno degli assegni presi in esame dai giudici del merito, manifestamente infondato, perchè impinge nella valutazione di merito riservata a questi ultimi, fondata a sua volta sulla applicazione, stavolta invece con adeguata analiticità, dei criteri elaborati dalla giurisprudenza a ciascuna delle fattispecie di indebita (e, pertanto, fraudolenta) negoziazione;

il secondo motivo di ricorso (rubricato “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”), riferito al passaggio motivazionale del mancato contrasto di Poste Italiane alla motivazione del tribunale sull’inidoneità della spedizione con assicurata ad impedire l’evento, è anch’esso manifestamente infondato: ove mai possa riferirsi la riproposizione di uno specifico argomento (e non di un fatto) a sostegno dell’eccezione ex art. 1227 c.c. come oggetto del motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo novellato, è pure evidente che la corte non ha affatto omesso di prendere in esame le argomentazioni, ma, riferendo che l’appellante incidentale non le ha contrastate, le ha evidentemente ritenute invalide: del resto in modo corretto, visto che le modalità di spedizione sono circostanze del tutto irrilevanti ai fini della negligenza al momento del pagamento, come argomentato altrettanto correttamente dal primo giudice e stando a quanto riferito dalla controricorrente, sicchè, a tutto concedere, il fatto di cui si è omesso l’esame non sarebbe stato determinante ai fini della decisione (sull’infondatezza del motivo ex art. 360 c.p.c., n. 5 in caso di irrilevanza del fatto di cui si lamenta l’omesso esame: Cass. Sez. U. 17/02/2017, n. 4223, p. 4 delle ragioni della decisione);

il ricorso va così respinto e la soccombente ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, dovendosi pure dare atto – senza la possibilità di valutazioni discrezionali (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. Ric 2016 n 15600 sez M3 – ud 20-04-2017 (2) 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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