Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14472 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35261-2019 proposto da:

CICATIELLO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 14, presso lo

studio dell’avvocato GIANCARLO MARINO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA SANGIORGIO;

– ricorrente –

contro

NET PROGETTI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA VIEL, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANDREA ORESTE MALTONI, ALBERTO

MALTONI;

avverso la sentenza n. 3649/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Nel 2015, Cicatiello S.r.l. propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 1162/2015 a favore di Net Progetti S.r.l., per un credito sorto a seguito di un rapporto di collaborazione tra le due società.

In particolare, parte attrice dedusse preliminarmente l’incompetenza e poi la nullità del decreto ingiuntivo, sostenendo l’intervenuta prescrizione del credito vantato da Net Progetti S.r.l. e in ogni caso la sua inesistenza per avvenuta compensazione.

Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2360/2017, accolse parzialmente l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo condannando Cicatiello s.r.l. al pagamento di Euro 108.049,30 in favore di Net Progetti S.r.l., ritenendo la restante parte del credito prescritta.

2. La Corte d’appello di Milano con sentenza n 3649/2019, del 5 settembre 2019, ha rigettato l’appello proposto da Cicatiello S.r.l. avverso la pronuncia di prime cure. Hanno confermato la pronuncia del Tribunale sulla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le due società, riconducendolo a un contratto di appalti e servizi invece che a una molteplicità di trasporti. Inoltre, hanno respinto l’eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancata determinazione del corrispettivo in quanto sussistente un accordo sul prezzo della prestazione.

3. Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione la Cicatiello s.r.l. sulla base di un unico motivo. Net Progetti S.r.l. resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso, articolato in più censure, la ricorrente lamenta la “violazione ovvero falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 e conseguente illegittimità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 1228,1657 e 1678 c.c. e dell’art. 96 c.p.c., su questioni fondamentali come appresso specificatamente indicate e erronea valutazione della documentazione acquisita”. Secondo la Cicatiello, i giudici di merito avrebbero erroneamente qualificato il rapporto intercorrente tra le due società. Inoltre, denuncia che la Corte d’appello avrebbe errato nel considerare non esaminabile la comunicazione mail del 31 ottobre 2014, richiamando il divieto contenuto dal Codice Deontologico, art. 48. Censura, infine, l’errata valutazione in ordine all’esistenza del controcredito e dei presupposti della domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c..

6. Il ricorso è inammissibile.

Lo è, innanzitutto, perchè la Società ricorrente richiede una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Nè il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497).

Ciò che rileva in questa sede è che la motivazione non sia viziata da un punto di vista logico e giuridico. Alla luce di quanto esposto, la Corte d’Appello di Milano ha adeguatamente motivato la propria decisione, adottata sulla base di adeguata istruttoria dalla quale ha ritenuto di qualificare il contratto come appalto di servizi di trasporto sulla base della modalità di esecuzione delle diverse prestazioni di trasporto e dal generale comportamento delle parti, ha inoltre ritenuto non dimostrato da parte dell’attrice il controcredito vantato nei confronti della società controricorrente.

Inoltre il motivo, in tutte le sue censure, è inammissibile anche per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Al fine di ritenere integrato il requisito del predetto articolo quando il ricorso concerne la valutazione da parte del giudice di merito di atti processuali o di documenti, è necessario specificare la sede in cui nel fascicolo d’ufficio o in quelli di parte essi siano rinvenibili, sicchè, in mancanza, il ricorso è inammissibile per l’omessa osservanza del disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22607 del 24/10/2014, Rv. 633219). Tale principio trova la propria ragion d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte (Sez. 3, Sentenza n. 86 del 10/01/2012, Rv. 621100), non potendosi affidare al giudice di legittimità il compito di svolgere un’attività di ricerca negli atti (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4201 del 22/02/2010, Rv. 611678). Nel caso di specie manca qualsiasi indicazione dei documenti indicati nel ricorso.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater, (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.600, oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

 

 

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