Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14472 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 26/06/2015, dep. 15/07/2016), n.14472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale e’ daniciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ABRUZZESE TRASPORTI S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Abruzzo n. 44/10/10, depositata il 28 gennaio 2010;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

giugno 2015 dal Relatore Cons. Dott. GRECO Antonio;

udito l’avvocato dello Stato Paolo Marchini per la ricorrent;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento della revoca, nei confronti della srl Abruzzese Trasporti, del maggior credito d’imposta previsto dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10, per le nuove assunzioni di lavoratori per gli anni dal 2003 al 2006, revoca disposta dal Centro operativo di Pescara a seguito di un controllo dal quale era emerso che, attraverso la presentazione di diverse istanze, ciascuna di importo inferiore ai limiti consentiti, era stata aggirata la regola cd. de minimis, secondo cui il beneficio non puo’ eccedere l’importo complessivo di Euro 100.000 per un triennio.

Secondo il giudice d’appello, infatti, i benefici in discorso non rientrano nelle previsioni del Regolamento 69/2001/CE sui contributi minimi alle imprese, una costituiscono aiuti ai lavoratori sottratti ai divieti ed ai limiti degli aiuti di Stato, e sono assoggettati alla disciplina del Regolamento UE n. 2204/2002, sugli aiuti finalizzati alla creazione di posti di lavoro, che si sottraggono alla regola del de minimis di cui della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10. Si tratta, quindi, di aiuti ai lavoratori e di provvidenze dirette alla creazione di nuovi posti di lavoro, sicche’ non trova applicazione la detta disposizione.

La societa’ contribuente non ha svolto attivita’ difensiva nella presente sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7, della L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ed della L. n. 289 del 2002, art. 62, comma 1, l’amministrazione ricorrente lamenta che la Commissione regionale abbia disapplicato la norma interna ritenendo che il limite di cui all’art. 7 cit. contrasti con i principi comunitari; con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7, e della L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione agli artt. 87 e 88 del Trattato CE, per avere la Commissione regionale ritenuto che i benefici di cui trattasi non costituirebbero aiuti di Stato, ma un aiuto ai lavoratori, in relazione ai quali non dovrebbero trovare applicazione le disposizioni dettate dal diritto comunitario in materia di aiuti di Stato, in applicazione dei principi fondamentali contenute nell’art. 87 del Trattato CE; con il terzo motivo, denunciando “violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 7, e della L. n. 289 del 2002, art. 63, in relazione al Regolamento CE del 12 gennaio 2001, n. 69/2001, ed al Regolamento UE n. 2204/2002”, assume che alla luce di tale ultimo Regolamento sugli aiuti di Stato a favore dell’occupazione non sarebbe consentita la concessione di contributi alle imprese ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 63, oltre il limite stabilito dalla regola de minimis, senza adempiere agli obblighi di comunicazione prescritti in via generale del Trattato CE, art. 88, par. 3.

Il primo motivo del ricorso e’ fondato, alla luce del principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui “in tema di aqevolazioni fiscali, e’ illegittima la disapplicazione da parte del giudice nazionale della norma della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 63, comma 1, nella parte in cui, rinnovando il regime di incentivi alle assunzioni, mantiene ferma la disposizione di cui della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 7, comma 10, che circoscrive il riconoscimento del credito di imposta nei limiti della regola de minimis – e cioe’ nell’importo di euro 100.000 nel triennio, quale limite quantitativo al di sotto del quale gli aiuti di stato non incorrono nel divieto di cui all’art. 92 (poi 87) del Trattato CE – sul presupposto che il beneficio in questione non configuri un aiuto di Stato, in quanto incorre nella violazione della normativa comunitaria il legislatore soltanto se concede aiuti di Stato in misura eccedente alla regola de minimis e non se circoscrive, nell’ambito dei suoi legittimi poteri discrezionali, benefici fiscali entro soglie predefinite, anche individuate “per relationem” rispetto a norme dell’ordinamento comunitario” (Cass. n. 21797 del 2011, n. 20245 del 2013).

Il motivo di ricorso va pertanto accolto, assorbito l’esame degli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Tanto le spese processuali del presente giudizio che quelle per i gradi di merito possono essere compensate fra le parti in considerazione dell’epoca di formazione dell’orientamento giurisprudenziale di riferimento.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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