Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14471 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 26/06/2015, dep. 15/07/2016), n.14471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dall’avv. Piergiorgio

Villa, presso il quale e’ elettivamente domiciliato in Roma alla via

Donatello n. 23;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

la quale e’ domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 21/14/09, depositata il 30 marzo 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

giugno 2015 dal Relatore Cons. Dott. Greco Antonio;

uditi l’avv. Piergiorgio Villa per il ricorrente e l’avvocato dello

Stato Marchini Paolo per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.G., avvocato, propone ricorso per cassazione con sette motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle entrate, gli ha negato il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, riformando la sentenza di primo grado – che aveva dichiarato il contribuente decaduto per intempestivita’ dell’istanza dal diritto al rimborso per il versamento effettuato il 2 luglio 2001 – in ordine alla ritenuta “mancanza di un’organizzazione di tipo imprenditoriale”.

Il giudice d’appello, infatti, premesso che “la presenza di capitali e di personale dipendente non e’ essenziale ai fini dell’assoggettabilita’ all’IRAP in quanto l’elemento fondante e’ la sussistenza di un’organizzazione autonoma, sia pure minima”, ha osservato cane “nel caso di specie e’ evidente che l’affittanza di un ufficio con altri professionisti e la presenza di redditi di notevole ammontare fa supporre la presenza di una certa organizzazione”, soggiungendo che “infine va tenuto presente che ne’ la Corte costituzionale ne’ il legislatore hanno stabilito quale debba essere il tipo di organizzazione ai fini dell’applicazione dell’IRAP”.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi tre motivi, con i quali il ricorrente denuncia “violazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2 e art. 3, comma 1, lett. C), sono corredati dei seguenti quesiti di diritto:

“se, anche alla luce dell’interpretazione fornita da C. Cost. n. 156 del 2001, e dalla successiva giurisprudenza della Corte di cassazione, il requisito dell’attivita’ autonomamente organizzata, previsto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ai fini dell’assoggettabilita’ all’IRAP, in relazione ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) della stessa legge, segnatamente le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’art. 49 T.U.I.R., comma 1, possa ritenersi soddisfatto dalla sola e mera affittanza di un ufficio con altri professionisti” (primo motivo), “possa ritenersi soddisfatto dalla presenza in capo alla persona fisica di redditi definiti di notevole ammontare” (secondo motivo), “possa ritenersi soddisfatto dalla sola e mera affittanza di un ufficio con altri professionisti e dalla presenza in capo alla persona fisica di redditi definiti di notevole ammontare” (terzo motivo).

Il quinto motivo, con il quale il ricorrente denuncia “falsa applicazione di norme di diritto in relazione al combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 2, art. 3, comma 1, lett. c), e’ corredato dei medesimi tre quesiti di diritto.

Il quarto motivo, con il quale il ricorrente denuncia “violazione di norme di diritto in relazione art. 2727 c.c., art. 2729 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3, art. 112 c.p.c.,” e’ corredato dei seguenti tre quesiti, proposti in via grandata: “se puo’ il giudice tributario di merito, in presenza di dichiarazioni ai fini IRAP e dei relativi versamenti, di cui si chiede il rimborso, applicare al fine di stabilire l’assoggettabilita’ ad IRAP ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, delle presunzioni semplici non qualificate, ossia non caratterizzate dai requisiti di gravita’, precisione e concordanza, pur essendoci agli atti del giudizio i dati di anagrafe tributaria e delle scritture contabili e patrimoniali del contribuente”; “se puo’ il giudice tributario di merito applicare presunzioni non qualificate come gravi precise e concordanti, senza esserne stato richiesto da alcuna delle parti, al fine di stabilire l’assoggettabilita’ ad IRAP ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2,”; “se violi l’art. 112 c.p.c., il giudice tributario che decida in base a presunzioni senza esserne stato richiesto da alcuna delle parti”.

I motivi sono inammissibili, in quanto corredati di quesiti inidonei alla luce di quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., perche’ astratti, senza univoci riferimenti alla fattispecie, e risolventisi nella mera prospettazione di questioni giuridiche.

Questa Corte ha infatti chiarito come sia “inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile “ratione temporis”, il ricorso per cassazione nel quale il quesito di diritto si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo” (Cass., S.U., 23 settembre 2013, n. 21672). “Il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non puo’ essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non puo’ consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura cosi’ come illustrata nello svolgimento del motivo: nella specie, si chiedeva alla C.S. se sia possibile attribuire forza di legge o regolamento alle “note esplicative alla nomenclatura combinata delle Comunita’ europee” di cui alla Comunicazione Commissione CE emessa ex artt. 9 e 10, Reg. CEE del 23 luglio 1987, n. 2658″ (Cass. n. 3530 del 2012).

Con il sesto ed il settimo motivo il ricorrente denuncia, rispettivamente, l’insufficiente motivazione della sentenza, per avere dichiarato sussistere i presupposti per l’assoggettamento all’IRAP senza aver accertato il presupposto d’imposta, e cioe’ “senza aver affrontato i requisiti minimi perche’, secondo i canoni giurisprudenziali consolidati, si possa parlare di attivita’ autonomamente organizzata”; e la contraddittoria motivazione in ordine all’esistenza dell’autonoma organizzazione, in quanto il giudice di merito da una parte sosterrebbe che deve sussistere un’organizzazione autonoma, sia pure minima, poi riterrebbe che i due elementi riscontrati facciano supporre genericamente la presenza di “una certa organizzazione”, e alla fine affermerebbe che non sarebbe stabilito “quale debba essere il tipo di organizzazione ai fini dell’applicazione dell’IRAP, giungendo in tal modo a condannare a pagare un’imposta senza riuscire neppure ad individuare il presupposto impositivo”.

I due motivi, con i quali vengono denunciati vizi di motivazione, sono inammissibili, in quanto la loro illustrazione non contiene, come prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. E cio’, a ben vedere, in guanto le censure, nei termini proposti, sconfinano nella denuncia della violazione di legge.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.700, oltre alle spese prenotate a debito.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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