Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14471 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31325/2018 R.G. proposto da:

M.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Parenti, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie,

n. 114, presso lo studio dell’Avv. Marco Cinquegrana;

– ricorrente –

contro

Unicaa S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Silverio Vitali;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, n. 573/2018,

depositata il 29 marzo 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio

2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. M.F. propone ricorso per cassazione, con quattro mezzi, nei confronti della Unicaa S.r.l. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte d’appello di Brescia ha confermato la decisione di primo grado che, all’esito di procedimento sommario ex art. 702-ter c.p.c., ne aveva rigettato la domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale.

2. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1.

Lamenta che la motivazione della sentenza impugnata si risolve nella acritica adesione a quella di primo grado, senza una corretta e approfondita valutazione delle censure mosse con l’atto d’appello.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “nullità della sentenza e/o del procedimento per mancato vaglio in sede di gravame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.

Lamenta che nessuna delle circostanze che erano state poste a fondamento della domanda è stato in alcun modo considerato dalla Corte territoriale (si narra nel corpo del motivo dell’affidamento alla CAA Soc. Servizi Integrati (SISA) di (OMISSIS), ora UNICAA S.r.l. dell’incarico di inoltrare una domanda di sviluppo rurale ai sensi del Reg. CE 1968 del 2005, Misure Agrombientale 214 – Azione 2 Difesa del Suolo; domanda che però non era stata accolta in ragione – si assume – del fatto che, come sarebbe stato successivamente appreso a seguito di richiesta di informazioni alla ARGEA, l’operatore CAA aveva annullato la “stampata” della domanda, così precludendo la successiva istruzione).

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 702-quater c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte d’appello negato ingresso alla produzione di nuovi documenti in appello.

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, infine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere la Corte d’appello – “errando e non considerando in alcun modo la produzione documentale versata in atti” – ritenuto che non fosse stato assolto l’onere della prova in ordine alla sussistenza del danno, senza illustrare esaustivamente le ragioni di tale convincimento.

5. Il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Risulta, infatti, del tutto inadeguata e sostanzialmente carente l’esposizione sommaria dei fatti, ivi richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U. 18/05/2006, n. 11653).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U. 20/02/2003, n. 2602).

Stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.

Nel caso di specie il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali requisiti contenutistici.

La parte dedicata alla detta necessaria esposizione si risolve infatti: nella trascrizione delle sole conclusioni del ricorso introduttivo (pagg. 2-3), priva di qualsiasi riferimento alla vicenda sostanziale e, con essa, ai fatti costitutivi della pretesa risarcitoria; nella sintetica indicazione delle conclusioni rassegnate in sede di costituzione in giudizio dalla società resistente (pag. 3), anche in tal caso in mancanza di alcun riferimento alle difese svolte da quest’ultima; della trascrizione della sola parte dispositiva dell’ordinanza resa a conclusione del primo grado di giudizio (pagg. 3-4); nella trascrizione delle conclusioni dell’atto d’appello (pagg. 4-5), senza alcun riferimento ai motivi di gravame; nella trascrizione del dispositivo della sentenza d’appello, seguita da una pars argomentativa, che sostanzialmente anticipa alcune delle critiche alla sentenza impugnata, ma in modo incomprensibile stante le carenze antecedenti e ciò al di là dell’estraneità di tale esposizione alla funzione propria del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

6. Stante tale preliminare e, come detto, assorbente rilievo è appena il caso di evidenziare che, comunque, anche ciascuno dei motivi di ricorso prospetta di per sè evidenti ragioni di inammissibilità.

6.1. La censura svolta con il primo motivo si risolve, infatti, in una generica e apodittica contestazione della specificità e pertinenza dei motivi posti a fondamento della sentenza impugnata, la cui effettiva portata critica non è in alcun modo percepibile, in assenza, come detto, di alcuna specifica indicazione sia delle questioni controverse, sia dei motivi di gravame, sia delle ragioni della decisione impugnata.

Essa, comunque, non è riconducibile al tipo di vizio dedotto (violazione del dovere decisorio per motivazione mancante o apparente), configurabile solo quando la motivazione non renda percepibile il fondamento della decisione.

6.2. Il secondo motivo si risolve nella generica prospettazione delle allegazioni e delle pretese svolte in primo grado e, come tale, ad esso non può riconoscersi alcun rilievo censorio, tantomeno riconducibile al vizio di error in procedendo ipotizzato in rubrica.

La censura è, comunque, dedotta con palese inosservanza dell’onere di specifica indicazione, ex art. 366 c.p.c., n. 6, dei documenti richiamati.

6.3. Anche la censura posta a fondamento del terzo motivo si appalesa aspecifica, per violazione del predetto onere di cui alla art. 366 c.p.c., n. 6.

Sotto altro profilo, l’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, rende il motivo non scrutinabile quanto alla denuncia di indispensabilità dei nuovi mezzi di prova (consentita in cassazione trattandosi di fatto processuale e di sindacato in rito), perchè non vi è l’esposizione dei fatti costitutivi della domanda che avrebbero reso indispensabili i mezzi probatori in questione.

6.4. E’, infine, inammissibile anche il quarto motivo: trattasi di censura in fatto ed anche per essa rimane inosservato l’onere di specifica indicazione dei documenti richiamati.

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA