Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14470 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 10/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29817-2 005 proposto da:

IRG IMP RIUNITE GENOVA CONS SRL IN LIQ P.I. (OMISSIS) IN PERSONA

DEL LIQUIDATORE DOTT. P.M., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo studio dell’avvocato SCALONE

DI MONTELAURO LUCIA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato VIGOTTI Franco;

– ricorrente –

contro

ELETTRODINAMICA SPA P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL LEGALE

RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE IL PRESIDENTE DEL C.D.A DOTT. G.

E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14,

presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LAVATELLI ERNESTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 690/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 09/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2011 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito l’Avvocato Scalone di Montelauro Lucia difensore della

ricorrente che si riporta agli atti;

udito l’Avv. Ippoliti Francesco per delega depositata in udienza

dell’Avv. Pafundi Gabriele difensore della resistente che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. Elettrodinamica conveniva in giudizio la s.c. a r.l. IRG (Imprese Riunite Genova) chiedendone la condanna al pagamento degli interessi moratori di cui all’accordo intervenuto tra le parti in data 11/4/1990 determinati in L. 171.554.869. Esponeva l’attrice: che essa società e la 3 P Progetti, in associazione temporanea di imprese, avevano stipulato il 31/10/1987 con la società consortile convenuta un contratto per la fornitura e prestazioni varie inerenti ai lavori di completamento della “tratta funzionale” Brin-Di Negro della metropolitana di Genova commissionata dalla s.p.a. Ansaldo Trasporti e dal Comune di Genova; che la IRG, con lettera 5/12/1989, aveva riconosciuto gli interessi per il ritardato pagamento; che, insorta controversia tra le parti, essa attrice, la 3 P Progetti e la IRG avevano sottoscritto un accordo transattivo in data 11/4/1990 in base al quale era stato confermato il riconoscimento degli interessi moratori che il Comune di Genova avrebbe dovuto corrispondere alla Ansaldo e, quindi, alla IRG; che essa attrice non aveva ancora ricevuto alcun pagamento per l’indicato titolo.

La società convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda allegando: che l’accordo 11/4/1990 aveva natura di transazione novativa; che in base alla clausola n. 6 essa IRG si era impegnata alla corresponsione degli interessi moratori solo se detti interessi fossero stati pagati dal Comune di Genova alla Ansaldo e da questa ad essa convenuta; che quindi l’obbligazione assunta doveva ritenersi sottoposta a condizione sospensiva ancora pendente.

Con sentenza 28/4/1998 l’adito tribunale di Genova rigettava la domanda qualificando l’accordo 11/4/1990 come transazione novativa e ravvisando il difetto di prova in ordine al pagamento in favore della convenuta degli interessi di mora.

Avverso la detta sentenza la Elettromeccanica proponeva appello al quale resisteva la IRG. La corte di appello di Genova – ordinata l’esibizione di documentazione relativa al pagamento di interessi moratori ed ottenuta detta documentazione – con sentenza 9/10/2004, in riforma dell’impugnata decisione, condannava l’IRG al pagamento in favore della Elettrodinamica di Euro 88.600,69 oltre ac-cessori. Osservava la corte di merito: che, come risultava dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio di gravame, il Comune di Genova aveva pagato L. 14.531.200.000 alla Ansaldo Trasporti; che il detto importo si riferiva agli interessi moratori per cui era causa per cui si era raggiunta la prova della pretesa della Ansaldo di ottenere dal Comune di Genova somme a titolo di interessi moratori; che la prova della fondatezza di tale pretesa era destinata ad incidere sulla stessa prova dell’esistenza del nesso di causalità tra l’omissione IRG ed il mancato versamento della somma; che l’acquisita prova della corresponsione degli interessi moratori in questione alla Ansaldo rendeva palese che si era realizzato il presupposto della pretesa di pagamento azionata dalla Elettromeccanica nei confronti della IRG;

che quest’ultima, creditrice della Ansaldo, aveva l’obbligo di porre in essere i necessari comportamenti verso il proprio creditore al fine di consentire l’estinzione del debito nei confronti della Elettromeccanica; che l’appellata aveva omesso di provare di aver formulato richieste nei confronti della Ansaldo per ottenere il pagamento degli interessi moratori in questione; che, quindi, la domanda della attrice appellante doveva essere accolta.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Genova è stata chiesta dalla IRG con ricorso affidato ad un solo motivo. La s.p.a. Elettromeccanica ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la IRG denuncia vizi di motivazione deducendo che la corte di appello è pervenuta alla decisione impugnata in base ad un solo motivo, ossia aver ritenuto circostanza pacifica e comunque provata il pagamento da parte del Comune di Genova di un importo a favore della Ansaldo a titolo di interessi moratori relativi ai ritardati pagamenti dei corrispettivi contrattuali per la costruzione della tratta della metropolitana Brin- Di Negro. Tale convinzione della corte di merito si pone in contrasto con le risultanze documentali acquisite nel corso del giudizio. La sentenza impugnata omette di considerare la causale del pagamento di L. 14.531.200.000 da parte del Comune di Genova, causale risultante dalla relativa documentazione. Da tale documentazione emerge che il detto pagamento non è riferibile (se non in minima parte) alla richiesta di pagamento da parte della Ansaldo degli interessi per ritardati pagamenti ed è invece relativo a ben più consistenti crediti della concessionaria. Il convincimento della corte di appello è quindi frutto di un macroscopico fraintendimento.

La Corte rileva l’infondatezza – e, in parte, l’inammissibilità – delle riportate censure che, pur se titolate come vizi di motivazione, si risolvono tutte, quale più e quale meno e sotto vari profili, essenzialmente nella pretesa di contrastare e criticare l’apprezzamento delle prove operato dal giudice del merito (omesso od errato esame di risultanze istruttorie) incensurabile in questa sede di legittimità perchè sorretto da motivazione adeguata, logica ed immune da errori di diritto: il sindacato di legittimità è sul punto limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esauriente motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nell’impugnata sentenza. Inammissibilmente la ricorrente prospetta una diversa lettura del quadro probatorio dimenticando che l’interpretazione e la valutazione delle risultanze processuali sono affidate al giudice del merito e costituiscono insindacabile accertamento di fatto: la sentenza impugnata non è suscettibile di cassazione per il solo fatto che gli elementi considerati dal giudice del merito siano, secondo l’opinione del ricorrente, tali da consentire una diversa valutazione conforme alla tesi da essa sostenuta.

Spetta infatti solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento ed apprezzare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all’obbligo di motivazione il giudice di merito è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie ed a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi – come nella specie – gli elementi sui quali fonda il suo convincimento dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la decisione adottata.

Inoltre si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un’approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Parimenti si ha motivazione insufficiente nell’ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la “ratio decidendi”, ma non anche quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore o sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati, vale a dire l’apprezzamento dei fatti e delle circostanze effettuato secondo i compiti propri di esso giudice di merito.

Nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato difetto di motivazione: la sentenza impugnata è corretta e si sottrae alle critiche di cui è stata oggetto.

Come riportato nella parte narrativa che precede il giudice di appello -con indagine di fatto condotta attraverso l’esame degli elementi probatori acquisiti al processo – ha coerentemente affermato, sulla base di circostanze qualificanti, che:

– la Ansaldo Trasporti aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento da parte del Comune di Genova di oltre L. 15 miliardi a titolo di interessi moratori;

– che la controversia era stata transatta dalle dette parti con il riconoscimento della Ansaldo di una somma di 15 miliardi di lire onnicomprensiva di tutte le spettanze della Ansaldo;

– il Comune aveva pagato alla Ansaldo L. 14.531.200.000, somma riferibile agli interessi moratori.

La corte di appello è pervenuta alle dette conclusioni attraverso argomentazioni complete ed appaganti, improntate a retti criteri logici e giuridici nonchè frutto di un’indagine accurata e puntuale delle risultanze istruttorie riportate nella decisione impugnata.

Il giudice di secondo grado ha dato conto delle proprie valutazioni, circa i riportati accertamenti in fatto, esaminando compiutamente le risultanze istruttorie ed esponendo adeguatamente le ragioni del suo convincimento.

Alle dette valutazioni la ricorrente contrappone le proprie, ma della maggiore o minore attendibilità di queste rispetto a quelle compite dal giudice del merito non è certo consentito discutere in questa sede di legittimità, ciò comportando un nuovo autonomo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta chiaro che la corte di appello, nel porre in evidenza gli elementi probatori favorevoli alle principali tesi difensive della Elettromeccanica ha implicitamente espresso una valutazione negativa delle contrapposte tesi della IRG. Pertanto, poichè resta istituzionalmente preclusa in sede di legittimità ogni possibilità di rivalutazione delle risultanze istruttorie, non può la ricorrente pretendere il riesame del merito sol perchè la valutazione delle accertate circostanze di fatto come operata dal giudice di secondo grado non collima con le sue aspettative e confutazioni.

Va altresì segnalato che le censure concernenti l’omesso o errato esame delle risultanze probatorie (relative all’ampia documentazione acquisita) oltre che per l’incidenza in ambito di apprezzamenti riservati al giudice del merito, sono inammissibili anche per la loro genericità in ordine all’asserita erroneità in cui sarebbe incorso il giudice di appello nell’interpretare e nel valutare le dette risultanze istruttorie.

Nel giudizio di legittimità il ricorrente che deduce l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze probatorie ha l’onere (per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) di specificare il contenuto delle prove mal (o non) esaminate, indicando le ragioni del carattere decisivo del lamentato errore di valutazione: solo così è consentito alla corte di cassazione accertare – sulla base esclusivamente delle deduzioni esposte in ricorso e senza la necessità di indagini integrative – l’incidenza causale del difetto di motivazione (in quanto omessa, insufficiente o contraddittoria) e la decisività delle prove erroneamente valutate perchè relative a circostanze tali da poter indurre ad una soluzione della controversia diversa da quella adottata.

Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronuncia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non o mal esaminate siano tali da invalidare l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento si è formato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base.

In proposito va ribadito che per poter configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia è necessario un rapporto di causalità logica tra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla vertenza, sì da far ritenere che quella circostanza se fosse stata considerata avrebbe portato ad una decisione diversa.

Nella specie le censure mosse dalla ricorrente sono carenti sotto l’indicato aspetto in quanto non riportano il contenuto specifico e completo delle prove documentali indicate nel motivo di ricorso in esame. Tale omissione non consente di verificare l’incidenza causale e la decisività dei rilievi al riguardo sviluppati in ricorso.

Sotto altro aspetto le censure concernenti gli asseriti errori che sarebbero stati commessi dal giudice di secondo grado nel ricostruire i fatti di causa sono inammissibili risolvendosi nella tesi secondo cui l’impugnata sentenza sarebbe basata su affermazioni contrastanti con gli atti del processo e frutto di errore di percezione o di una svista materiale degli atti di causa. Trattasi all’evidenza della denuncia di travisamento dei fatti contro cui è esperibile il rimedio della revocazione. Secondo quanto più volte affermato da questa Corte, la denuncia di un travisamento di fatto, quando attiene al fatto che sarebbe stato affermato in contrasto con la prova acquisita, costituisce motivo di revocazione e non di ricorso per cassazione importando essa un accertamento di merito non consentito in sede di legittimità.

Il ricorso va quindi rigettato con la conseguente condanna della soccombente società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi e 200,00, oltre Euro 4.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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