Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14470 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. trib., 15/07/2016, (ud. 26/06/2015, dep. 15/07/2016), n.14470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

N.L., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Maccari ed

elettivamente domiciliato in ROMA presso lo studio dei dottori

Rosati e Anna Bei in via Ovidio n. 23;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 54/18/07, depositata il 7 gennaio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26

giugno 2015 dal Relatore Cons. Dott. Greco Antonio;

udito l’avvocato dello Stato Paolo Marchini per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del primo

motivo e per il rigetto del secondo motivo del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, rigettandone l’appello, ha confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento, ai fini dell’IRPEF per l’anno 1999, della plusvalenza – il presunto reddito derivante dalla quale veniva ripreso a tassazione separata – realizzata con il trasferimento di un terreno edificabile da N.L. alla spa ABM Italia. L’ufficio aveva infatti ritenuto simulato l’atto di donazione, stipulato il 20 luglio 1999, dal contribuente N.L. ai figli N.C., N.M. e N.S., i quali lo avevano venduto subito dopo, il 13 settembre 1999; la preventiva stipula dell’atto di donazione sarebbe stata fatta al fine di ottenere un valore di provenienza del terreno – quello appunto dichiarato nell’atto di donazione – il più vicino possibile a quello della successiva vendita realizzando una plusvalenza minima, grazie, appunto, all’interposizione fittizia dei donatari. Il contribuente, nell’impugnare l’avviso aveva tra l’altro dedotto che l’atto di liberalità posto in essere era legato alla ritenuta opportunità di distribuire anzitempo il proprio patrimonio in favore dei figli, sia per motivi di età, sia perchè nell’agosto 2000 si era completamente ritirato dall’attività lavorativa quale imprenditore edile, conseguire la pensione.

Secondo il giudice d’appello, nell’ipotesi di compravendita simulata per interposizione fittizia dell’acquirente, l’accordo simulatorio esige il concorso della volontà, oltre che del venditore, sia dell’acquirente effettivo che di quello apparente, sicchè l’acquirente effettivo, per non figurando fra i soggetti della compravendita simulata, è parte del contratto dissimulato, con l’ulteriore conseguenza che, se intende avvalersi dello stesso, deve sottostare al regime probatori di cui all’art. 1417 c.c..

Nel caso in esame l’ufficio, in assenza di prova certa, aveva emesso l’avviso basandolo su una presunzione “di natura speculativa” dovuta al fatto che fra il momento dell’acquisizione del cespite, per donazione, in data 20 luglio 1999 e la successiva vendita del medesimo cespite immobiliare, avvenuta in data 13 settembre 1999, era intercorso “un breve lasso di tempo da far presumere all’ufficio che la donazione fosse stata simulata (vale a dire avvenuta solo cartolarmente). Tale presunzione non può essere condivisa perchè carente del necessario supporto probatorio”. “Spetta all’amministrazione finanziaria – prosegue il giudice d’appello – nel quadro dei generali principi che governano l’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c., dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggior imponibile. Volendo essere più concreti, l’ufficio avrebbe dovuto fornire una prova certa, nel senso che doveva provare che i rogiti notarili erano stati posti in essere “in mancanza di volontà delle parti”. Prova veramente diabolica. Per tali motivi, essendo mancata, nella fattispecie, la prova certa della simulazione, ed in presenza, invece, di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza”, l’appello era rigettato.

Il contribuente resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l’amministrazione ricorrente deduce insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, dolendosi del fatto che la sentenza non abbia operato una valutazione complessiva della vicenda, partendo, cioè, oltre che dal brevissimo termine di 54 giorni da un atto all’altro dagli altri elementi di fatto, come il rapporto di parentela fra donante e donatari, come l’essere il prezzo della compravendita quasi identico al valore della donazione, come il ridottissimo lasso di tempo intercorrente fra donazione e vendita, ulteriormente ridotto in considerazione del fatto che come si legge nel contratto prodotto dai contribuente, il prezzo convenuto alla data del 13 settembre 1999 era già stato ricevuto da parte acquirente.

A conclusione del secondo motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione del principio dell’inopponibilità all’amministrazione finanziaria di atti tesi essenzialmente a conseguire un risparmio fiscale, l’Agenzia delle entrate formula il seguente quesito di diritto: “se risulti violato il principio dell’inopponibilità all’amministrazione finanziaria degli atti rispondenti ad una essenziale ragione di vantaggio fiscale, qualora il giudice d’appello, investito della legittimità della ripresa di una plusvalenza da cessione del terreno succeduta a breve distanza dall’acquisto di quel terreno in capo ai venditori per donazione da parte del proprio padre, affermi che il recupero è illegittimo perchè l’ufficio non avrebbe fornito la prova della simulazione”.

Il secondo motivo, dal cui scrutinio per ragioni di ordine logico occorre muovere, è fondato nei termini di seguito precisati In tema di accertamenti in rettifica ai fini IRPEF, gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 37 e segg., ad avvalersi della “prova per presunzione”, la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente il quale, ove intenda contestare l’efficacia presuntiva dei fatti addotti dall’ufficio a sostegno della propria pretesa, oppure sostenere 1’esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano (Cass. n 10345 del 2007).

Questa Corte ha poi affermato che “la amministrazione finanziaria, quale terzo interessato alla regolare applicazione delle imposte, è legittimata a dedurre (prima in sede di accertamento fiscale e poi in sede contenziosa) la simulazione assoluta o relativa dei contratti stipulati dal contribuente, o la loro nullità per frode alla legge, ivi compresa la legge tributaria (art. 1344 c.c.); la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche attraverso presunzioni” (Cass. n. 20816 del 2005).

Più recentemente, quindi, in pronunce relative a fattispecie analoghe alla presente (meccanismo negoziale caratterizzato dalla donazione di un terreno da parte di un genitore ai figli, pochi giorni prima della vendita ad un terzo, poi effettuata da questi ultimi, ritenuti soggetti fittiziamente interposti), questa Corte ha in particolare avuto modo di affermare, in materia di operazioni elusive e imposte sui redditi, la possibilità di dichiarare inopponibili all’amministrazione finanziaria – in applicazione di un principio generale antielusivo desumibile dall’art. 53 Cost., ma anche dai principi comunitari – i benefici fiscali derivanti dalla combinazione di operazioni a ciò volte. La disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37, comma 3, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta: ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali. Da quanto esposto consegue che il carattere reale, e non simulato, dell’operazione di vendita e l’effettiva percezione del prezzo da parte dei venditori-donatari, non sono sufficienti ad escludere lo scopo elusivo dell’intera operazione negoziale posta in essere, nella sequenza donazione-vendita (Cass. n 25671 del 2013, n. 449 del 2013 e precedenti ivi richiamati).

Il secondo motivo va pertanto accolto, assorbito l’esame del primo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto, che procederà ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi sopra enunciati

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Veneto.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2015.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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