Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14470 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/06/2017),  n. 14470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. DELLL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15821-2016 proposto da:

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CAMILLO

SABATINI 150, presso lo studio dell’avvocato ANNIBALE FALATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIO FALATO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN LUPO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CHIANA 48, presso lo studio dell’avvocato

GIORGIO MORGANTI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

IACOBELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1141/2016 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che, con sentenza resa in data 20/4/2016, il Tribunale di Benevento, in accoglimento dell’appello proposto dal Comune di San Lupo e in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da R.P. per la condanna del Comune di San Lupo al risarcimento dei danni sofferti dall’attore a causa dell’uso di una strada di proprietà dell’amministrazione convenuta;

che a sostegno della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato la mancata dimostrazione, da parte dell’attore, di un effettivo nesso di causalità tra i danni dallo stesso denunciati e il fatto ascritto all’amministrazione avversaria, in considerazione del comportamento negligente e imprudente osservato dall’attore in occasione dell’uso della strada;

che, avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione Pasquale R., sulla base di un unico motivo di impugnazione;

che il Comune di San Lupo resiste con controricorso;

che, a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorrente ha presentato memoria;

considerato che il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2051 c.c. e art. 111 Cost. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), nonchè per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere il giudice a quo erroneamente condotto la valutazione del materiale istruttorio complessivamente acquisito, trascurando i contenuti delle dichiarazioni rese dall’unico teste oculare, R.G., che aveva descritto la dinamica del sinistro consistito nella caduta del veicolo condotto dall’originario attore su una buca ricolma d’acqua piovana, oggettivamente invisibile e soggettivamente imprevedibile, e la successiva caduta dello stesso nella vicina scarpata non protetta da alcuna barriera stradale, erroneamente omettendo di ricondurre il fatto così ricostruito entro le previsioni dell’art. 2051 c.c.;

che la censura è manifestamente infondata;

che, al riguardo, osserva il collegio come, sotto il profilo della violazione di legge, il giudice d’appello si sia correttamente allineato al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale, ai sensi dell’art. 2051 c.c., allorchè venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Rv. 640508 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013, Rv. 628725 – 01);

che, nella specie, il Tribunale di Benevento ha propriamente evidenziato come il rilevato difetto di attenzione e di diligenza esigibile dall’attore avesse assunto, nell’occasione, un valore eziologico determinante e assorbente ai fini della spiegazione causale del danno, sì da rilevare alla stregua di un caso fortuito idoneo a elidere il nesso di causalità tra detto danno e l’uso della strada;

che, in relazione al dedotto vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, osserva il collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza del ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che, sulla base delle argomentazioni che precedono, all’accertamento dell’infondatezza delle censure illustrate dal R. segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al rimborso, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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