Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1447 del 26/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 26/01/2010), n.1447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10603/2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

S.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 13/2007 della Commissione Tributaria Regionale

di BOLOGNA del 30.1.07, depositata l’1/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di S.L. (che non risulta costituito) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Emilia Romagna, in controversia concernente impugnazione di avviso di diniego di rimborso Irap, rigettava l’appello dell’Agenzia affermando che il contribuente, agente di commercio, non era soggetto all’Irap in quanto poneva a base dell’attività esclusivamente la propria professionalità utilizzando solo i beni strumentali necessari per svolgere qualsiasi tipo di attività.

Il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia deduce che l’agente di commercio che dichiara un reddito di impresa deve essere considerato imprenditore ai sensi dell’art. 2195 c.c., e che il requisito dell’autonoma organizzazione deve ritenersi intrinseco alla natura stessa dell’attività imprenditoriale, risulta manifestamente infondato alla luce della recente giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte, le quali, componendo un contrasto emerso sulla questione de qua nell’ambito della giurisprudenza della sezione tributaria della Corte, hanno affermato che, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’Irap soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, ulteriormente specificando che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, e che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v.

SS.UU. n. 12108 del 2009).

Il secondo motivo di ricorso (col quale l’Agenzia deduce vizio di motivazione) risulta in parte assorbito in relazione a quanto sopra affermato con riguardo al primo motivo e in parte (con riguardo alla “consistenza” del valore dei beni strumentali dichiarati) inammissibile per difetto di autosufficienza, nonchè mancata indicazione e mancato deposito (rispettivamente ex art. 366 c.p.c. e art. 369 c.p.c., n. 4) dei documenti sui quali il motivo è fondato.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010

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