Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1447 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9196-2018 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato EDULCIA PIRAS;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 408/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositato il 12/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Cagliari, con il decreto n. 408 del 2018 (pubblicato il 12 febbraio 2018) ha respinto il ricorso proposto dal sig. T.A., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Cagliari che aveva respinto le richieste di protezione internazionale e il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale, inquadrata la domanda nell’ambito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, ha condiviso la decisione della Commissione territoriale ed escluso la ricorrenza di motivi di protezione anche di carattere umanitario, considerato che i fatti narrati dal richiedente asilo (e cioè che nel villaggio di nascita si pensava che egli fosse un ribelle del (OMISSIS)) non integravano un atto persecutorio (mancando minacce e aggressioni di sorta) e che, comunque, da ultimo il conflitto armato si era ormai quasi del tutto concluso, riducendosi a fatto di banditismo locale.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. – Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, con i quali lamenta: a) la sussistenza della condizione di accesso alla protezione internazionale; b) la mancata audizione del richiedente asilo; c) il giudizio svolto attraverso lo stravolgimento dei parametri di valutazione delle forme di protezione richieste.

2. – Il ricorso, con il primo e terzo mezzo (da trattare congiuntamente) è inammissibile, difettando di autosufficienza e tendendo ad un riesame delle risultanze e ad una istanza di rivalutazione degli elementi emersi nel corso della fase di merito (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 2014).

Il secondo mezzo è manifestamente infondato, atteso che questa Corte ha già avuto modo di affermare (Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 2018) che l’audizione del richiedente asilo non è obbligatoria da parte del giudice del reclamo (avverso il provvedimento della Commissione territoriale).

3. – In mancanza di attività difensiva dell’amministrazione intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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