Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1447 del 23/01/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 1447 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: PICARONI ELISA

SENTENZA

sul ricorso 6364-2008 proposto da:
OLIVIERI INVESTIMENTS SRL, IN PERSONA DEL LEGALE
RAPP.TE P.T., P.I.03563291008, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.NOMENTANA 91, presso lo studio
dell’avvocato BEATRICE GIOVANNI, rappresentata e
difesa dall’avvocato BEATRICE LUIGI;
– ricorrente –

2013
2581

contro

BARBERINI MAURO C.F.BRBMRA47C25H501P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 9,
presso lo studio dell’avvocato SANDULLI PIERO, che lo

Data pubblicazione: 23/01/2014

rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 78/2007 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 10/01/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PICARONI;
udito l’Avvocato Anna Patania con delega depositata in
udienza dell’Avv. Piero Sandulli difensore del
controricorrente che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 10/12/2013 dal Consigliere Dott. ELISA

Ritenuto in fatto
1. –

impugnata la sentenza della Corte d’appello di Ro-

ma, depositata il 10 gennaio 2007, che accoglieva l’appello
proposto da Barberini Mauro avverso la sentenza del Tribunale

dal predetto Barberini nei confronti della CO.G.IM. s.r.l. (in
seguito Olivieri Investments s.r.1.) di accertamento
dell’acquisto per usucapione della proprietà dell’appezzamento
di terreno sito in agro del Comune di Roma, località Porta medaglia, individuato in catasto al foglio 1166, particelle n.
198 (già 9/p) e n. 234 (già 150/p).
1.1. – Nell’atto di citazione, notificato il 15 giugno
2001, il sig. Barberini aveva dedotto di aver posseduto ininterrottamente il terreno, senza opposizione da parte della società convenuta – che dalle visure risultava essere proprietaria -, e di aver realizzato, a partire dal 1979, numerosi lavori per renderlo produttivo, con l’intenzione di goderne come
proprietario.
La società convenuta si era costituita ed aveva chiesto il
rigetto della domanda, deducendo di avere acquistato il terreno dai fratelli Barberini -.- tra i quali l’attore – per edificare su tale suolo un villino quadrifamiliare, come da richiesta di concessione edilizia al Comune di Roma, in data 21 giugno 1984. In via riconvenzionale, la convenuta aveva chiesto i

di Roma, con la quale era stata respinta la domanda proposta

rilascio del

terreno,

siccome occupato abusivamente

dall’attore.
Il Tribunale, all’esito del’istruttoria, aveva respinto al
domanda di Barberini e, in accoglimento della domanda ricon-

nendo a suo carico le spese di lite.
2. – Il sig. Barberini proponeva appello, chiedendo
l’accoglimento della domanda; la società CO.G.IM. srl si costituiva e chiedeva il rigetto dell’appello. Con successiva
memoria, si costituiva la Olivieri Investments s.r.l. – società risultante dalla modifica della ragione sociale della
CO.G.IM. srl -, che si riportava alle difese già svolte dalla
CO.G.IM. srl.
2.1. – La Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame e
per l’effetto dichiarava Barberini Mauro proprietario, per intervenuta usucapione, del terreno in oggetto.
Secondo i giudici di secondo grado, risultava provato dalle testimonianze che il sig. Barberini aveva esercitato il
possesso del terreno per il periodo tra il 1979/1980 e il
1984; la sentenza di primo grado aveva accertato l’esercizio
del possesso da parte del medesimo Barberini a partire dal
1996, e sul punto si era formato il giudicato; per il periodo
dal 1984 al 1996 si applicava la presunzione di possesso intermedio; non risultavano atti interruttivi, non potendosi

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venzionale, lo aveva condannato a rilasciare il terreno, po-

configurare come tale né la redazione di un progetto di costruzione né la richiesta di concessione edilizia.
La Corte d’appello valorizzava, a conferma delle dichiarazioni testimoniali, la documentazione fotografica prodotta

ne ingrandita, dalla quale risultava la presenza sul terreno
in contestazione di manufatti che non erano menzionati
nell’atto di compravendita intervenuto tra i fratelli Barberini e la società Il Faggeto s.r.l. (precedente denominazione
dell’appellata). Quanto alle contestazioni avanzate
dall’appellata alla produzione degli ingrandimenti fotografici
in appello, la Corte distrettuale escludeva che si trattasse
di documenti nuovi, essendo stati prodotti in primo grado nella versione non ingrandita, ed affermava che, in quanto prova
atipica, i rilievi fotografici erano utilizzabili ai fini della decisione.
3. – Per la cassazione della sentenza della Corte
d’appello la Olivieri Investments srl ha proposto ricorso,
sulla base di tre motivi.
L’intimato ha resistito con controricorso e ha depositato
memoria in prossimità dell’udienza.
in diritto

Considerato

l. – Il ricorso deve essere rigettato.
1.1. – Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc.

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dall’attore in primo grado e riproposta in appello, in versio-

civ., in riferimento agli artt. 345, terzo comma, cod. proc.
civ., e 116 cod. proc. civ.
La ricorrente formulava il quesito di diritto nei seguenti
termini: «se, ai sensi dell’art. 345, terzo comma, cod. proc.

tuata nella comparsa conclusionale in appello, e se, ai sensi
degli artt. 116 ss. cod. proc. civ., nel processo ordinario di
cognizione il giudice possa fondare il proprio convincimento
su prove atipiche; per di più giustificando l’ammissibilità di
tali prove tardivamente prodotte proprio in forza della loro
asserita atipicità».
1.3. – La prima doglianza, che investe il profilo processuale dell’acquisizione della prova documentale, costituita
dai rilievi fotografici prodotti in grado di appello dal sig.
Barberini, è infondata.
Come affermato nella sentenza impugnata, la documentazione
fotografica in oggetto non può considerarsi «nuova» in quanto
acquisita nel corso del giudizio di primo grado, e riproposta
in appello nella versione ingrandita, né si contesta dalla ricorrente la corrispondenza tra i rilievi fotografici prodotti
in primo grado e gli ingrandimenti prodotti in appello dal
sig. Barberini.
1-4. – Anche la seconda doglianza, che riguarda il profilo
valutativo della prova documentale anzidetta, risulta infondata.

civ. sia ammissibile la produzione di documenti nuovi effet-

La documentazione fotografica rientra a pieno titolo nel
novero delle cosiddette prove atipiche, trattandosi di documento proveniente da un terzo, e come tale liberamente apprezzabile dal giudice del merito.

questa Corte che, nell’ordinamento improntato al principio del
libero convincimento del giudice, è ammessa la possibilità che
questi ponga a fondamento della decisione prove non espressamente previste dal codice di rito, purché sia fornita adeguata
motivazione della relativa utilizzazione (ex plurimis, Caos.,
sez. 2, sentenza n. 5440 del 2010).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha motivato congruamente sul significato della documentazione fotografica in
oggetto, evidenziando come la stessa confermasse quanto già
emerso dalle dichiarazioni testimoniali a proposito
dell’esistenza di manufatti sul terreno in contestazione, a
partire dal 1980.
2. – Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente deduce
la violazione della disciplina sull’onere della prova contenuta negli artt. 2697 cod. civ., attraverso l’erronea applicazione della regola processuale di cui all’art. 246 cod. proc.
civ., e formula il quesito di diritto nei seguenti termini:
«se in tema di usucapione l’art. 2697 cod. civ. possa essere
interpretato nel senso che il rischio della mancata prova per

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Costituisce affermazione costante nella giurisprudenza di

la contraddittorietà tra le deposizioni testimoniali possa ricadere sulla parte contro cui si fa valere l’usucapione».
2.1. – La censura, che nella sostanza investe la selezione
delle prove effettuata dal giudice del merito, è infondata.

ti della prova testimoniale, ha ritenuto attendibili e congruenti le dichiarazioni rese da alcuni testi (le stesse che
hanno trovato conferma nei rilievi fotografici di cui si è
detto al paragrafo 1.2.), disattendendone altre, in quanto
contrastanti con le prime e provenienti da soggetti che, per
qualità personali, risultavano dotati di minore attendibilità.
A tale proposito si deve richiamare la giurisprudenza di
questa Corte, secondo cui sono riservate al giudice del merito
l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio,
nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione
del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile in sede di legittimità il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di
secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello del giudice di primo grado (ex plurimis,
Cass., sez. 2, sentenza n. 1554 del 2004).
In questa prospettiva, si deve ulteriormente ricordare che
l’inammissibilità dell’aprioristica valutazione di non credibilità delle deposizioni rese dalle persone indicate dall’art.
247 cod. proc. civ. (a seguito della sentenza della Corte co-

La Corte d’appello, infatti, dopo avere esaminato gli esi-

stituzionale n. 248 del 1974), non esclude che l’esistenza di
uno dei vincoli indicati nella citata norma, in concorso con
ogni altro utile elemento, possa essere considerato dal giudice di merito ai fini della verifica della maggiore o minore

sez. L., sentenza n. 17630 del 2010).
Nel caso in esame, la valutazione sull’attendibilità dei
testi e la conseguente selezione del materiale probatorio, risultano effettuate sulla base di un ragionamento congruente
sul piano logico-formale.
Inoltre, operata la predetta selezione, era venuta meno la
«contraddittorietà tra le deposizioni testimoniali» che avrebbe dovuto condurre al rigetto della domanda dell’appellante,
in applicazione della regola di giudizio di cui all’art. 2697
cod. civ.
L’accoglimento della domanda è il risultato della valutazione, positiva, della raggiunta prova del possesso esercitato
dall’appellante sul terreno in contestazione, a partire dal
1979.
3. – Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce
la violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 cod. civ.,
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod.
proc. civ.
Si contesta la sussistenza del profilo soggettivo della
fattispecie acquisitiva del possesso ad usucapionem in capo al

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attendibilità delle deposizioni stesse (ex plurimis, Cass.,

sig. Barberini, a fronte della alienazione della proprietà del
terreno, in favore della società ricorrente, da parte dello
stesso Barberini, unitamente ai fratelli.
3.1. – La doglianza, che investe in realtà il profilo mo-

Posto, in premessa, che il cosiddetto animus rem sibi habendi è senz’altro configurabile in capo all’alienante, la valutazione circa la sussistenza del predetto requisito è oggetto di indagine riservata al giudice di merito, da effettuarsi
caso per caso, onde stabilire se la continuazione, da parte
dell’alienante, dell’esercizio del potere di fatto sulla cosa
sia accompagnata dall’animus rem sibi habendi o, invece, configuri una mera detenzione nomine alieno (Cass., sez. 2, sentenza n. 1156 del 1996).
Nella specie, la predetta indagine risulta effettuata e la
Corte d’appello ha dato conto, con motivazione congruente ed
esaustiva, degli elementi in base ai quali il comportamento
tenuto dal sig. Barberini, a partire dal 1979, corrispondeva
all’esercizio di un potere esclusivo sul terreno in contestazione.

4.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la

soccoMbenza.
PER QUESTI

moTrvI

tivazionale della sentenza impugnata, è infondata.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle
spese, che liquida in complessivi euro 4.200,00, di cui euro
200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Se-

2013.

zione civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre

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