Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1447 del 21/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 21/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 21/01/2011), n.1447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10527 – 2009 proposto da:

SOCIETA’ SEPPI COSTRUZIONI PASSO MENDOLA DI SEPPI CARLO & C.

SNC

(OMISSIS) nonchè i soci della medesima: S.C., S.

R., S.P. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO

MARIO 7, presso lo studio dell’avvocato PALENZONA GIORGIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato FEDRIZZI FRANCO, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS) in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7/2009 della Commissione Tributaria di 2^

Grado di TRENTO del 15.12.08, depositata il 26/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO

ATTILIO SEPE.

Fatto

RITENUTO IN PATTO

Nella causa indicata in premessa, stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“In controversia relativa ad impugnazione di accertamento in rettifica del reddito d’impresa e dell’IVA per il 2003 ed il 2004, la C.T.R., confermando la sentenza di primo grado, favorevole alla parte erariale, ha respinto l’appello del contribuente, ritenendo, quanto alle “riprese” controverse, che il software di cui si invocava l’ammortamento era privo dei requisiti di novità ed innovazione, sicchè non poteva qualificarsi opera dell’ingegno; e che non era documentata l’inerenza delle spese di manutenzione e riparazione dei veicoli, non essendone indicati i numeri di targa sulle relative fatture di spesa.

La società contribuente ricorre con due motivi (cui la parte erariale resiste con controricorso), lamentando rispettivamente, in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’immotivato mancato riconoscimento dell’ammortamento del software e la violazione delle norme di diritto per avere illegittimamente ritenuto indetraibili i costi dichiarati come inerenti dalla società.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto entrambi i motivi, oltre a non contenere l’indicazione delle disposizioni di legge di cui si assume la violazione, si rivelano del tutto privi di pregio.

Anzitutto, la censura proposta col primo motivo di ricorso è manifestamente inammissibile, perchè in realtà essa non ha ad oggetto l’interpretazione e applicazione, da parte dei giudici d’appello, delle norme di diritto (non indicate, come si è detto) sulla riconoscibilità dell’ammortamento delle opere dell’ingegno, bensì l’asserita inadeguata considerazione, da parte degli stessi, di circostanze di fatto relative al programma per il quale s’invocava l’ammortamento, mentre l’accertamento in fatto del giudice di merito è – anche in questo caso – censurabile in questa sede solo per vizio di motivazione e sempre che la relativa censura sia autosufficiente (Cass. n. 21023/09, in motivazione).

Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto la decisione impugnata ha fatto buon governo del consolidato orientamento secondo cui, in tema di imposte sul reddito, la deducibilità delle spese per la riparazione e manutenzione di automezzi destinati all’esercizio dell’impresa, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, della inerenza di tali spese a beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito (in applicazione di tale principio, Cass. 16253/07 ha cassato la decisione di merito la quale aveva ritenuto sufficiente, affinchè il contribuente beneficiasse della deducibilità delle spese di riparazione e manutenzione di automezzi, la circostanza che le suddette spese fossero indicate nel bilancio, anche se dalle relative fatture non era possibile individuare – come nel caso di specie – il singolo mezzo oggetto di riparazione o manutenzione; si vedano anche Cass. n. 6650/06;

16198/01)”.

La relazione è stata comunicata al P.G. e notificata all’avvocato della parte contribuente, che ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, non contrastati da quanto espresso nella memoria, e riaffermato il predetto principio di diritto, rigetta il ricorso; che le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.600= di cui Euro 1.500= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2011

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