Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1447 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 1 Num. 1447 Anno 2018
Presidente: DIDONE ANTONIO
Relatore: CENICCOLA ALDO

sul ricorso n. 2836\2012 proposto da
NEW STYLE s.r.l. unipersonale in concordato preventivo (CF
04315310286) in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso per
procura a margine del ricorso dagli avv. Marco De Cristofaro e dall’avv.
Ezio Spaziani Testa, elettivamente domiciliati presso lo studio di
Quest’ultimo in Roma al viale Giuseppe Mazzini n. 146
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (CF 06363391001) in persona del direttore
p.t., rapp.ta e difesa ‘ex lege’ dall’avvocatura distrettuale dello Stato di
Venezia, legalmente domiciliata in Venezia, al Palazzo Reale, Piazza San
Marco n. 65
– controricorrente e

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Data pubblicazione: 19/01/2018

GROSSELLE Gianfilippo, quale commissario giudiziale del concordato
preventivo della New Style s.r.l. unipersonale
-intimatoavverso il decreto emesso dalla Corte di Appello di Venezia n. 2711/2015
depositato il 25.9.2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno

Rilevato che:
con decreto del 25.9.2015 la Corte di Appello di Venezia accoglieva il
reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso il decreto con il quale
il Tribunale di Rovigo aveva omologato, previa opposizione dell’Agenzia,
il concordato preventivo proposto dalla New Style s.r.l. prestando
adesione a quell’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la regola
dell’infalcidiabilità dell’Iva e delle ritenute posta dall’art. 182 ter legge
fall. valga anche nelle ipotesi, tra cui rientra il caso di specie, nelle quali
il concordato è stato proposto senza ricorrere allo strumento della
transazione fiscale;
nel caso in esame il debitore, pur avendo proposto, mediante
integrazione della domanda originaria, l’integrale pagamento dell’Iva,
aveva però prospettato la falcidia del residuo credito erariale, compreso
quello per le ritenute fiscali non versate;
avverso tale decreto la New Style s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione
affidato a quattro motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste mediante
controricorso.

Considerato che:
preliminarmente il ricorrente ha argomentato in merito all’ammissibilità
del ricorso per cassazione proposto avverso il decreto di diniego di
omologa del concordato preventivo pronunciato dalla Corte di Appello in
riforma del provvedimento di omologa emesso dal Tribunale;

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14 settembre 2017 dal relatore dr. Aldo Ceniccola.

con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità del decreto ex art. 360
n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., avendo il
provvedimento della Corte territoriale disatteso la domanda di
omologazione del concordato argomentando circa l’estensione del divieto
di falcidia dell’Iva e delle ritenute previdenziali (ex art. 182 ter legge fall.)
anche al concordato proposto senza transazione fiscale, trascurando che

all’Iva o alle ritenute previdenziali ma) riguardo a ritenute di natura
fiscale;
con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione di norme
di diritto, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 182 ter,
160 e 161 legge fall., agli artt. 2741, 2777-2778 cod. civ. e all’art. 12
preleggi, avendo la Corte territoriale implicitamente accolto la
conclusione che, anche in presenza dei presupposti attestati di cui all’art.
160 co. 2 legge fall., il credito per ritenute fiscali non sarebbe neppure
esso falcidiabile nell’ambito di un concordato preventivo senza
transazione fiscale;
con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione
di norme di diritto, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt.
182 ter, 160 e 161 legge fall., agli artt. 2741, 2777-2778 cod. civ. e
all’art. 12 preleggi, avendo la Corte di Appello accolto il postulato
dell’estensione del divieto di falcidia, contemplato dall’art. 182 ter legge
fall. per l’Iva e ritenute, anche al piano di concordato preventivo proposto
senza transazione fiscale;
con il quarto motivo, proposto in via subordinata, lamenta la violazione o
falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. (in
relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.) per avere il giudice del merito
proceduto ad una liquidazione delle spese abnorme ed avulsa
dall’applicazione di qualsivoglia parametro contenuto nel D.M. n. 55 del
2014;
sulla preliminare questione concernente l’ammissibilità del ricorso va
rimarcato che le S.U. con sentenza n. 27073 del 2016 hanno statuito che

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nel caso in esame la falcidia era stata proposta (non con riferimento

”il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il
giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere
consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha
carattere decisorio, poiché è emesso all’esito di un procedimento di
natura contenziosa ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo
reclamabile ai sensi dell’art. 183, comma 1, I.fall., non è definitivo e,

comma 7, Cost., il quale è, invece, proponibile avverso il provvedimento
della corte d’appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo”;
è pur vero che nel caso in esame la Corte territoriale, negando
l’omologazione del concordato, ha rimesso gli atti al Tribunale per quanto
di competenza, ma non risultando che alla rimessione abbia fatto seguito
la dichiarazione di fallimento (eventualità alla quale nemmeno si fa cenno
nell’impugnato decreto), non può trovare applicazione il principio statuito
da S.U. n. 9146 del 2017 secondo cui solo “la sopravvenuta dichiarazione
del fallimento comporta l’inammissibilità delle impugnazioni
autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del
concordato preventivo e, comunque, l’improcedibilità del separato
giudizio di omologazione in corso, perché l’eventuale giudizio di reclamo
ex art. 18 l.fall. assorbe l’intera controversia relativa alla crisi
dell’impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il
concordato”;
i primi tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in
quanto connessi, sono fondati;
al di là della circostanza che la Corte di Appello ha effettivamente
incentrato il proprio percorso motivazionale sulla ritenuta estensione
della regola dell’infalcidiabilità dell’Iva (prevista dall’art. 182 ter solo per
il concordato accompagnato da transazione fiscale) anche al concordato
semplice (o senza transazione, come nel caso in esame) -laddove invece
nel caso di specie la proposta formulata dal debitore proponeva non già
la falcidia dell’Iva (che il debitore si impegnava a pagare integralmente)
quanto piuttosto delle ritenute fiscali-, va comunque considerato che le

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quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111,

ritenute sono accomunate all’Iva nella logica dell’infalcidiabilità ex art.
182 ter;
l’art. 29, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. con modif. in
L. 30 luglio 2010, n. 122) ha esteso, infatti, la previsione
dell’infalcidiabilità dell’Iva alle ritenute fiscali operate e non versate,
introducendosi per altro una nuova fattispecie di reato collegata alla

condizioni patrimoniali del debitore proponente, nella documentazione
presentata ai fini della proposta transattiva;
anche per le ritenute fiscali, dunque, vale il principio enunciato dalle SU
con sentenza n. 26988 del 2016 secondo cui “l’art. 182 ter, comma 1,
l.fall., come modificato dall’art. 32 del d.l. n. 185 del 2008, conv. con I.
n. 2 del 2009, laddove esclude la falcidia sul capitale dell’IVA, così
sancendo l’intangibilità del relativo debito, costituisce un’eccezione alla
regola generale, stabilita dall’art. 160, comma 2, l.fall., della falcidiabilità
dei crediti privilegiati, compresi quelli relativi ai tributi costituenti risorse
proprie dell’Unione europea, e trova, quindi, applicazione solo nella
speciale ipotesi di proposta di concordato accompagnata da
una transazione fiscale”, principio trascurato dalla Corte territoriale;
il quarto motivo, concernente le spese processuali, è assorbito;
le considerazioni che precedono impongono dunque l’accoglimento del
ricorso, sicchè il decreto impugnato va cassato con rinvio alla Corte di
Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese della
presente fase di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte
di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese della
presente fase di legittimità.
Così deciso in oma nella camera di consiglio del 14 settembre 2017.
ii Funzionario GiuztriO
il Presidente
Dott.ssa Fabrizia 13 ONE

transazione fiscale, costituita dall’infedele rappresentazione delle

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