Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14469 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 29931/2005 proposto da:

P.G. (OMISSIS), PA.RI.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati ex lege in ROMA presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CANGEMI

LUIGI;

– ricontanti –

contro

P.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI GRACCHI 130, presso lo studio dell’avvocato SGROI

CORRADO, rappresentato e difeso dall’avvocato OCCHIUTO CARMELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 340/2004 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/08/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2011 dal Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 9.4.1997 al Pretore di Patti, sezione di Naso, P.M., premesso di essere proprietario di un monolocale adibito a deposito in (OMISSIS), ubicato al piano seminterrato di un fabbricalo a tre elevazioni fuori terra di proprietà dei coniugi P.G. e Pa.Ri., il cui unico accesso era rappresentato da una scala esterna in cemento; che le controparti avevano dato inizio alla costruzione di una terrazza che, ultimata, avrebbe comportato la chiusura totale della scala, impedendo l’accesso e lasciando all’oscuro il locale sottostante, chiedeva la sospensione dei lavori, provvedimento che otteneva il 6.6.1997, nonostante l’opposizione del P.G. che, con la comparsa di costituzione, aveva dedotto il duplice rilievo che l’opera era già stata realizzata e non aveva eliminato l’accesso al locale.

Con successiva citazione P.M. chiedeva al tribunale di Patti, sezione di S. Agata Militello, la demolizione della terrazza e la riduzione in pristino. Resisteva P.G., nella contumacia di Pa.Ri., e, con sentenza 4.2.2002.il G.U. accoglieva la domanda ordinando ai coniugi di eliminare la terrazza a partire dal punto di inizio della scala, posta a monte, in poi, compresa la parte laterale alla scala stessa, con condanna a 2/3 delle spese.

Proponeva appello P.G., citando l’attore e Pa.Ri., resisteva il primo, e la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 340/04, nella dichiarata contumacia della Pa., in parziale accoglimento, rigettava l’istanza dell’attore volta ad ottenere la demolizione di quella parte della terrazza collegata all’accertata diminuzione di aria e luce nel monolocale, confermando l’ordine di demolizione solo di quella parte della terrazza incidente sull’esercizio della servitù di passaggio lungo la scala, indicando le relative caratteristiche e condannando P.G. e Pa.Ri. a metà delle spese dei due gradi.

La Corte di appello faceva riferimento alla ctu ed alla corretta proposizione della domanda relativa al ripristino della servitù di passaggio lungo la scala mentre, circa la limitazione di aria e luce, escludeva la demolizione in mancanza di una servitù. dovendo eventualmente essere proposta una domanda di danni. Ricorrono P.G. e Pa.Ri. con due motivi, resiste controparte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si lamenta violazione degli artt. 1171 e 1172 c.c. perchè la Corte di appello ha ordinato di lasciare completamente libera, a cielo aperto, non più coperta dalla terrazza, la scala situata a valle nelle planimetrie allegate alla ctu dal punto iniziale, prospiciente la via Garibaldi, fin al punto finale, ma la logica interpretazione di tale condanna è che i ricorrenti dovrebbero lasciare a cielo aperto l’intera scala situata a valle, dal primo gradino all’ultimo, cioè la c.d. tromba della scala, condanna che non doveva essere emessa, perchè la scala è già in tale condizione e la Corte di appello avrebbe dovuto dare atto di tale circostanza. Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 1067 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per essere stata ordinata la demolizione della terrazza per una profondità di quaranta cm. anche se non si comprende fino a dove, dal momento che si fa riferimento a tutta la sua estensione, della terrazza e non della scala. Le censure come articolate non meritano accoglimento.

La Corte di appello ha ordinato di lasciare completamente libera a cielo aperto, non più coperta dalla terrazza, la scala situata a valle nelle planimetrie allegate alla ctu, dal punto iniziale, prospiciente la via Garibaldi, fino al punto finale, in tutta la sua estensione, provvedendo a completare la demolizione, ove già non provvedutosi, della parte della terrazza interessata e di disporre la demolizione della terrazza per una profondità di quaranta cm. oltre la linea della scala, sul lato che guarda verso monte e su quello, laterale, che guarda verso il torrente (OMISSIS), in tutta la sua estensione, e ciò al fine di consentire il migliore accesso alla scala e la migliore manovrabilità per il trasporto di cose.

Rispetto a questa chiara statuizione, si chiede una irrituale interpretazione del titolo.

Peraltro si prospetta, col primo motivo che la Corte di appello, avrebbe dovuto dare atto che la situazione di fatto già escludeva la necessità della condanna ma, in questo modo, non si dimostra l’interesse alla censura nè si riporta l’eventuale motivo di gravame contenente una richiesta in tal senso, senza superare l’affermazione della sentenza circa il completamento della demolizione, ove già non provvedutosi.

In ogni caso esula dal giudizio di legittimità una richiesta di accertamento in fatto e la questione potrebbe in astratto essere fatta valere in sede di esecuzione.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire per il secondo motivo di ricorso, con l’ulteriore considerazione che la sentenza, a pagina otto, deduce che dalla ctu possono trarsi i necessari elementi per potere determinare e indicare la parte della terrazza da demolire per porre in pristino il precedente accesso adiacente alla via (OMISSIS); mentre il ricorrente non dimostra di avere svolto rilievi nel senso tardivamente in questa sede prospettati.

Donde il rigetto di entrambe le censure e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese, liquidate in Euro 1200, di cui 1000 per onorari, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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