Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14469 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32789-2019 proposto da:

Z.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI

35, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIO STEFANO BONINI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1248/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 19/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA

PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Z.U. convenne in giudizio il Condominio (OMISSIS) al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro occorsogli allorquando, messosi alla guida del suo ciclomotore, mentre stava uscendo dal proprio garage del Condominio, cadde rovinosamente a terra a causa della pavimentazione resa scivolosa dalla polvere, terra e sporcizia depositatasi nel tempo e non pulita.

Si costituì in giudizio il Condominio (OMISSIS) contestando la fondatezza della pretesa e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa in manleva e garanzia la propria compagnia assicuratrice Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazioni S.p.A. Quest’ultima si costituì in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

Istruita la causa ed espletata la CTU medico-legale il Tribunale, con sentenza n. 90 del 27 ottobre 2015 rigettò la domanda attorea ritenendo non sufficientemente provato il nesso causale tra la caduta e lo stato dei luoghi ove questa era avvenuta. Condannò l’attore alla rifusione delle spese sia in favore del Condominio (OMISSIS) che dell’Helvetia Assicurazioni, oltre alle spese di C.T.U..

2. Avverso tale decisione ha proposto appello Z.U. lamentando l’errata valutazione delle risultanze istruttorie e producendo una consulenza tecnica di parte, redatta successivamente alla conclusione del giudizio di primo grado, relativa alla inidoneità della pavimentazione del garage a garantire una adeguata aderenza dei veicoli al suolo.

Si sono costituite in giudizio la (OMISSIS) e la Helvetia Assicurazioni eccependo in via preliminare la tardività della perizia e nel merito l’infondatezza della domanda.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza n. 1248/2019 del 19 settembre 2019 ha rigettato l’appello dichiarando tardiva ed inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, la produzione della perizia di parte. Nel merito ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo non provato il nesso causale tra danno ed evento.

3. Avverso tale decisione Z.U. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 345 c.p.c., comma 3. Sostiene che la Corte d’Appello avrebbe errato nel ritenere la perizia di parte un documento nuovo, non ammissibile, per la prima volta, in appello, poichè la consulenza tecnica di parte sarebbe un mero atto difensivo a contenuto tecnico, come tale non sottoposto alle preclusioni di cui all’art. 345 c.p.c., comma 3.

Inoltre il ricorrente ritiene che la Corte d’appello sulla base della perizia avrebbe potuto mutare la sua valutazione sull’esistenza del nesso di causalità requisito necessario per ammettere il diritto dell’esponente al risarcimento dei danni patiti nel sinistro.

Il ricorso è inammissibile, anche se occorre correggere la motivazione della Corte d’appello dove ha ritenuto tardiva la produzione della consulenza tecnica di parte dell’Ing. B. sul presupposto che fosse un documento prodotto tardivamente.

Come più volte affermato da questa Corte la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello (Cass. civ. sez. VI n. 2347 del 31 gennaio 2017; cass. S.U. n. 13902 del 3 giugno 2013). La natura tecnica del documento, infatti, non vale ad alterarne la natura che resta quella di atto difensivo.

Ciò detto il ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. La Corte territoriale ha ritenuto sulla base dell’interrogatorio formale reso dallo stesso ricorrente che la caduta fosse da addebitarsi anche a causa dell’imperizia nell’utilizzo dello scooter (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata: “preciso che mai uso lo scooter, era la prima volta”). Sulla base delle stesse dichiarazioni dei testimoni la Corte ha ritenuto anche che Z. “fosse a conoscenza dello stato dei luoghi sia della particolare pavimentazione che della possibile presenza di detriti.”.

Tali rationes decidendi non sono state impugnate dal ricorrente e risulterebbe, comunque, irrilevante la perizia di parte relativa allo stato dei luoghi dove si è verificata la caduta. Stato dei luoghi peraltro già esaminato dalla Corte d’Appello (cfr. pag. 5 sentenza impugnata).

5. L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

6. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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