Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14469 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.09/06/2017),  n. 14469

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18545/2016 R.G. proposto da:

R.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERCALLI 11,

presso lo studio dell’avvocato ERRICO SANGIULIANO, rappresentata e

difesa dagli avvocati FRANCESCO TAGLIALATELA, GERALDINE

TAGLIALATELA;

– ricorrente –

contro

K.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO BORSIERI

13, presso lo studio dell’avvocato ARTURO GIALLOMBARDO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUNTHER ROTTER;

– controricorrente –

contro

C.S.;

– intimato –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale PRATIS Piefelice, che ha chiesto che

la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso.

Dato atto che il Collegio ha disposto la motivazione semplificata.

Fatto

RILEVATO

che:

K.D. ha proposto appello avverso la sentenza n. 7900/15 emessa dal Tribunale di Napoli nel giudizio di opposizione ex art. 619 c.p.c. promosso da R.F.;

l’appellante ha sostenuto di non avere ricevuto la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e ha proposto querela di falso in via incidentale in relazione all’avviso di ricevimento della comunicazione informativa di cui all’art. 140 c.p.c. e avverso la distinta di recapito per il portalettere;

la R. si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l’improcedibilità dell’appello per mancata costituzione dell’appellante entro il termine (abbreviato) di cinque giorni dalla notifica dell’atto introduttivo;

la Corte di Appello ha rigettato l’istanza di sospensione ex art. 355 c.p.c., escludendo “la potenziale attitudine dell’atto impugnato ad incidere sulla pronuncia nel merito delle censure mosse alle statuizioni del giudice di prime cure”;

all’udienza del 29.6.16, il procuratore della K. ha documentato di avere proposto (con citazione notificata il 14.6.16) querela di falso in via principale avverso l’avviso di ricevimento della raccomandata di cui all’art. 140 c.p.c.;

la Corte di Appello ha pronunciato ordinanza (datata 11.7.2016 e depositata il giorno successivo) con cui ha sospeso il giudizio di appello, ex art. 295 c.p.c., affermando che “sussiste la (…) pregiudizialità, atteso che l’eventuale accertata inesistenza della notificazione del giudizio introduttivo di primo grado per falsità della firma relativa all’avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c. sarebbe destinata a produrre effetto nel giudizio in esame con conseguente operatività dell’art. 354 c.p.c.”;

ha proposto tempestivo regolamento di competenza la R. deducendo “error in procedendo: violazione dell’art. 295 c.p.c. e art. 276 c.p.c., comma 2 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4”, nonchè “insussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione necessaria: carenza della pregiudizialità giuridica” e “violazione del principio costituzionale prevalente di ragionevole durata del processo”;

ha resistito la K. a mezzo di memoria difensiva;

il P.M. ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente ha lamentato “il sovvertimento da parte della Corte territoriale dell’ordine logico e giuridico della trattazione delle questioni devolute, non avendo pronunciato sulla dedotta improcedibilità, invece idonea, ove accolta, a definire in rito il giudizio di gravame e così rendere irrilevante e comunque a sopprimere ogni effetto eventualmente pregiudicante del giudizio di falso civile appena in fase embrionale”; si è doluta, in altri termini, che la Corte abbia “condotto l’esame su una questione cautelare la cui trattazione era invece necessariamente subordinata alla risoluzione della questione di procedibilità dell’appello”;

il ricorso va accolto in applicazione del principio secondo cui, “in tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità ai sensi dell’art. 295 c.p.c., allorquando il giudizio pregiudicato presenti una questione pregiudiziale di rito idonea alla sua definizione, il giudice di tale giudizio non può adottare il provvedimento di sospensione senza avere prima esaminato e deciso tale questione, poichè l’eventuale fondatezza di essa rende irrilevante il vincolo di pregiudizialità, impedendo che la questione oggetto del giudizio pregiudicante possa essere decisa”, dovendosi escludere che possa rilevare – in senso contrario – la possibilità, prevista dall’art. 187 c.p.c., comma 3 che egli possa disporre la decisione di tale questione unitamente al merito, “atteso che il principio della c.d. ragionevole durata del processo preclude che possa esercitarsi tale potere e nel contempo farsi luogo alla sospensione per la pregiudizialità dell’altro procedimento” (Cass. n. 7410/2007);

deve pertanto disporsi la prosecuzione del giudizio, rimettendo all’esito dello stesso il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte dispone la prosecuzione del giudizio e rimette all’esito di esso il regolamento delle spese del presente giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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