Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14468 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA ALBERICO II 35, presso lo studio dell’avvocato

CHIAPPARELLI FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SALA VITTORIO;

– ricorrente –

contro

G.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato JJNGINGER GIORGIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1841/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 09/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Chiapparelli Franco difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.R., con atto di citazione del 22. Settembre 1999, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Monza, D.A. G. e premesso: di essere proprietario di un fabbricato in (OMISSIS); che la convenuta, proprietaria di un fabbricato limitrofo, aveva costruito, nell’area in parte adibita a cortile di cui erano comproprietari, un pollaio in aderenza all’immobile di esso attore, che i rami di una magnolia ad alto fusto protendevano sul tetto del proprio fabbricato cagionando la rottura delle tegole, chiedeva che la convenuta venisse condannata alla rimozione del pollaio e a recidere i rami della magnolia.

Si costituiva la G. e deduceva: che il pollaio era stato costruito in area di sua proprietà, che esisteva sin dall’epoca dell’edificazione della cascina Batac, dal cui frazionamento derivavano le proprietà delle parti in causa. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell’attore all’arretramento di un balcone dell’edificio della medesima perchè in violazione dell’art. 906 c.c..

Il Tribunale di Biella con sentenza n. 32 del 2002 accoglieva le domande dell’attore in ordine al pollaio, respingeva la domanda riguardante i rami della magnolia, accoglieva la domanda riconvenzionale della convenuta. I Proponeva appello il B. relativamente alle statuizioni a lui sfavorevoli. Si costituiva la G. e chiedeva il rigetto dell’impugnazione e in via incidentale la riforma della pronuncia relativa al pollaio. La Corte di Appello di Milano, con sentenza a n. 1841/2005, in parziale riforma della sentenza di primo grado, respingeva le domande proposte dal B. in ordine alla condanna alla rimozione del pollaio, condannava la G. a tagliare i rami della magnolia e per il resto confermava la sentenza del Tribunale. La Corte territoriale osservava: a) che tra il parapetto del balcone del B., oggetto della controversia, e l’area di proprietà della G., intercorreva una distanza inferiore a quella minima di 75 cm prevista dall’art. 906 cod. civ. b) che la sporgenza dei rami della magnolia, ubicata nel terreno di proprietà della G., copriva il tetto del B., determinando un danno a carico dell’immobile dello stesso, c) che il pollaio era ubicato in area di proprietà della G., che lo stesso era stato costruito in epoca remota e presumibilmente in epoca anteriore all’entrata in vigore del regolamento di igiene del Comune di Meda.

La cassazione della sentenza n. 1841/2005 della Corte di Appello di Milano è stata chiesta da B.R. con ricorso affidato a due motivi.

G.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo, B.R. lamenta l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3, con riferimento agli artt. 905 e 906 cod. civ.. Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo il ricorrente, per aver ritenuto che il balcone dell’appartamento di proprietà del sig. B. fosse stato realizzato in violazione del disposto di cui all’art. 906 c.c., sulla base di una prova testimoniale e sui rilievi fotografici, considerato che una prova testimoniale non può tradursi in apprezzamenti tecnici o giuridici dei fatti, ed i rilievi fotografici per se stessi non consentono la percezione della reale situazione di fatto. A bene vedere, secondo il ricorrente, la motivazione della decisione, al riguardo, è chiaramente apparente dal momento che in essa non si rinviene alcuna indicazione circa le effettive ragioni della decisione. E di più, avrebbe errato la Corte territoriale nel non aver considerato che il calcolo della distanza di cui si trattava, andava effettuata relativamente alla parte del manufatto da cui era effettivamente possibile l’affaccio. E, nell’ipotesi concreta, le fioriere in muratura poste all’estremità del balcone dell’attore impedivano di fatto l’inspicere e il prospicere in alienum e per tale ragione il punto del balcone dal quale veniva in concreto esercitato il diritto di veduta sarebbe costituito proprio dal muretto di delimitazione delle fioriere la cui distanza dal fondo confinante è di oltre un metro e mezzo.

1.1.= Il motivo non può essere accolto, anzitutto, perchè ripropone questioni di merito e sia pure indirettamente si richiede una nuova e diversa valutazione delle prove acquisite in giudizio, che non può essere effettuata dal giudice di legittimità.

1.2.= Va osservato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la sua decisione e correttamente ha indicato le fonti del suo convincimento che appaiono esaustive e puntuali. Appare esaustiva l’affermazione – evidenziata dallo stesso ricorrente – del geom.

G.B., secondo il quale, il balcone del sig. B. era a distanza di 20 cm. dalla proprietà della G.. Tale affermazione acquista una rilevanza decisiva per due circostanze, cioè: sia per il fatto che G. dichiara di averlo constatato personalmente; sia perchè – come ha evidenziato la stessa Corte territoriale – la misurazione è stata effettuata dal G. in occasione dell’espletamento dell’incarico professionale conferito dall’appellata, odierna controricorrente. La dichiarazione del geom. G., per altro, ha trovato conferma nelle deposizioni degli altri testi.

1.3.= A fronte di queste risultanze probatorie sarebbe stato superfluo espletare consulenza tecnica, tanto più che l’affermazione del G. proveniva dai persona competente – così come è stato rilevato – essendo un geometra. Nè in questa sede può avere pregio il rilievo che la misurazione di cui si tratta (tra il balcone di B. e il confine del fondo della G.) andava effettuata senza considerare le fioriere, perchè postula una valutazione di merito che non può essere effettuata, in questa sede, ma anche perchè si tratta di un dato cui la Corte territoriale ha prestato specifica attenzione, laddove ha ritenuto che i rilievi fotografici erano di tale evidenza che rendevano superflua – in particolare – l’esecuzione di un sopralluogo, per l’accertamento della distanza in discussione calcolata a prescindere dalle fioriere e quindi proprio con la modalità indicate dall’appellante.

1.4.= Tuttavia, va tenuto presente che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità degli stessi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione (compresi i rilievi fotografici), involgono apprezzamenti di fatto, riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite, che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o, a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

2.= Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione agli artt. 32 Cost. e art. 2043 cod. civ. nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia -, (art. 360 c.p.c., n. 5).

Secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe dato rilevo alla circostanza accertata e presente nel giudizio di merito, che il manufatto in questione (il pollaio della sig.ra G.) era causa di notevoli inconvenienti di natura igienico sanitaria. Nessun cenno, infatti, è contenuto nella decisione impugnata in ordine alla sussistenza nel caso di specie di un pregiudizio del diritto alla salute. La disattenzione della Corte territoriale sempre a dire dal ricorrente – sarebbe in contrasto con l’art. 32 Cost. e art. 2043 c.c., nonchè con l’art. 360 c.p.c., n. 3, per mancanza di motivazione. Per altro l’accertamento della violazione del diritto alla salute assume precipuo rilievo nella valutazione degli interessi in giuoco rendendo irrilevante ogni ulteriore questione di natura giuridica.

2.1.= Neppure questo motivo merita di essere accolto perchè la Corte territoriale ha correttamente applicato la normativa che la questione esaminata ha interessato e ancor di più ha valutato anche comparativamente tutti gli interessi (sia pure l’interesse alla salute costituzionalmente protetto) coinvolti nella situazione rappresentata, ovviamente, così come e/o nella misura in cui gli interessi emersi sono stati normativamente valutati e protetti.

2.2.= A ben vedere, la Corte territoriale, con ragionamento corretto e ponderato, ha ritenuto legittimo il manufatto della signora G. per due ragioni fondamentali: a) che il Regolamento di igiene del Comune di Meda (che per ciò stesso è posto a tutela della salute dei cittadini di quella comunità di Meda) vietava l’installazione di pollai a distanza inferiore a dieci metri dalle abitazioni e per un numero di galline superiore a dieci relativamente alle zone urbanizzate cioè alle zone destinate ad immobili di uso abitativo. Per ritenere il pollaio in questione illegittimo era necessario, dunque, una dimostrazione che la zona in cui ricadeva l’immobile della signora G.: fosse urbanizzata, cioè predisposta o destinata ad immobili per civile; abitazione Epperò, il B. – che secondo il principio dell’onere della prova, avrebbe dovuto, non ha dato alcuna prova in merito, b) che il manufatto in questione era stata costruito in epoca remota certamente antecedente alla lottizzazione di quell’area su cui insisteva il manufatto e soprattutto ad epoca antecedente all’acquisto del B. e – rilevava la Corte – presumibilmente anche, ad epoca anteriore all’entrata in vigore della disposizione del regolamento di igiene del Comune di Meda.

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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