Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14468 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26260/2014 proposto da:

ROMA CAPITALE, ((OMISSIS)), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato CARLO SPORTELLI, che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.F., P.M., D.L.A.,

V.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI

1, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO TROIANI, che li

rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3799/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

15/4/2014, depositata il 14/5/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/5/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata:

“Con sentenza n. 2799/2014, depositata in data 14 maggio 2014, Corte di appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Roma – che aveva respinto la domanda proposta da M.F., V.P., D.L.A. e P.M. intesa ad ottenere il pagamento dell’incentivo di produttivita’ nella misura di tre ore di lavoro straordinario -, condannava il Comune di Roma a pagare in favore degli appellanti, per ogni giorno lavorato dal 15/2/2003 al 31/12/2008, un compenso aggiuntivo pari ad un’ora di lavoro straordinario, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. La Corte rilevava che le attivita’ di pulizia svolte dagli appellanti – tutti dipendenti del Comune di Roma ed inquadrati nel profilo professionale di operatore dei servizi socio-educativi (O.S.S.E.) – categoria B, ex 4^ livello secondo il nuovo sistema di classificazione del personale di cui al c.c.n.l. Comparto Enti Locali del 31/3/1999 -, presso l’asilo nido “(OMISSIS)” – non rientravano tra quelle proprie del detto profilo cosi’ come definite nel “mansionario” approvato con Delib. Giunta Comunale 3 ottobre 1995, n. 358 e confermato dalla successiva Delib. di Giunta 7 aprile 2000, n. 358, previo accordo con le OO.SS. concluso in data 24/2/2000. Ed infatti, a seguito della totale attribuzione del servizio di pulizia’ alla Multiservizi s.p.a., le attivita’ di pulizia demandate agli operatori O.S.S.E. erano divenute del tutto marginali e circoscritte a quei limitati interventi nelle aule e nei bagni necessari ad assicurare, per l’intero orario scolastico, buone condizioni igieniche ed ambientali, risultando del tutto estranea alle mansioni di detti operatori la esecuzione di piu’ incisive ed organizzate attivita’ di pulizia, dovendosi intendere in queste ultime comprese non solo quelle di carattere straordinario, ma anche quelle necessarie, al termine ed all’inizio di ciascuna giornata, al fine di ripristinare ottimali condizioni igieniche ed ambientali nell’intero edificio (con pulizia dei locali, della rampa e del piazzale di ingresso e all’occorrenza anche del giardino). Precisava la Corte che, cosi’ come emerso dall’accertamento in fatto espletato dal Tribunale e non oggetto di alcuna specifica censura nel gravame, le appellate oltre ai compiti previsti nel mansionario, avevano svolto anche tutte quelle attivita’ di pulizia che avrebbero dovuto essere di pertinenza dell’impresa cui il relativo servizio era stato affidato in appalto perche’ esulanti dall’ambito dei limitati e contingenti interventi di cui sopra e relative anche ad ambienti diversi dalle aule e dai bagni. In siffatta situazione la Corte riteneva che il trattamento economico corrisposto alle appellate non fosse proporzionato al lavoro svolto in quanto riferito alle attivita’ elencate nel mansionario e non anche a quelle ulteriori esulanti dallo stesso. Determinava, infine, in via equitativa l’ulteriore compenso dovuto alle lavoratrici in un’ora di straordinario al giorno per ogni giorno di servizio prestato (riducendolo rispetto a quello preteso dagli appellanti nella misura di tre ore di straordinario).

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Roma Capitale (gia’ comune di Roma) affidato a tre motivi.

I lavoratori resistono resistono con controricorso.

Con il primo e il secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’accordo collettivo nazionale di lavoro in relazione all’art. 3, comma 2, del c.c.n.l. 1998-2001 nonche’ violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 56, come modificato dal D.Lgs. n. 80 del 1998. Si assume che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del c.c.n.l. 1998-2001, nell’ambito dell’orario di lavoro contrattualmente previsto il dipendente pubblico puo’ essere chiamato a svolgere mansioni ulteriori rispetto a quelle contrattualmente previste, quando le circostanze del caso specifico le rendano necessarie, purche’ rientranti tra quelle predisposte per la categoria professionale di appartenenza. Pertanto, poiche’ nella Delib. Consiglio Comunale 25 marzo 1996, n. 45, era stato fissato in capo alle dipendenti addette alle pulizie anche il dovere di assicurare condizioni igieniche adeguate, non si poteva ritenere che tali prestazioni fossero diverse ed ulteriori rispetto a quelle di loro competenza anche laddove, in via ordinaria, affidate in appalto ad un soggetto terzo. Cio’ anche in considerazione del disposto del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, secondo cui “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e’ stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”.

Con il terzo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3, secondo cui l’attribuzione di trattamenti economici puo’ avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi. Ed infatti la Corte di merito, in contrasto con detto disposto, aveva riconosciuto ai lavoratori un supplemento di retribuzione per le ulteriori attivita’ continuativamente svolte in aggiunta a quelle di loro competenza. Si lamenta, infine, l’erroneita’ del richiamo all’art. 36 Cost., assumendosi che tale norma non trova incondizionata applicazione nel rapporto di pubblico impiego concorrendo in tale ambito altri principi di pari rilevanza costituzionale, quali quelli fissati dall’art. 98 Cost., che vietano che la valutazione di tale rapporto sia ricondotta ad una logica di puro scambio, nonche’ dall’art. 97 Cost., secondo il quale devono essere assicurati il buon andamento e l’imparzialita’ dell’amministrazione.

Questa Corte si e’ di recente pronunciata in altri giudizi, del tutto analoghi, promossi da colleghi degli odierni ricorrenti (cfr. Cass. 15 dicembre 2015, nn. 25246 e 25247) e non sussistono ragioni per discostarsi dall’orientamento ivi espresso.

La Corte territoriale ha basato la decisione sul mansionario aziendale ed ha ritenuto di potere qualificare aggiuntiva l’attivita’ di pulizia dello stabile e delle aree pertinenziali, pacificamente svolta durante il normale orario di lavoro, solo perche’ lo stesso Comune, dopo avere affidato in appalto a terzi detta attivita’, si era impegnato ad esigere unicamente dal personale ausiliario in servizio gli interventi urgenti nonche’ quelli indispensabili per assicurare durante l’intero tempo scuola le necessarie condizioni igieniche delle aule e dei bagni. Nessun cenno e’ contenuto nella sentenza impugnata alla classificazione del personale effettuata dalla contrattazione collettiva di compatto, classificazione alla quale neppure i ricorrenti avevano fatto riferimento, giacche’, come si desume dalla sintesi della vicenda processuale riportata negli scritti difensivi delle parti, avevano fondato la loro domanda solo sul mansionario approvato dalla Giunta municipale con le deliberazioni richiamate nella decisione impugnata ed ivi trascritte nel loro contenuto essenziale.

Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, nel testo applicabile ragione ternporis alla fattispecie, prevede che il prestatore di lavoro deve essere adibito “alle mansioni per le quali e’ stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell’ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi”. Gli artt. 2 e 45 del decreto riservano, poi, alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale ed accessorio, escludendo che il datore di lavoro pubblico, nel contratto individuale, possa attribuire un trattamento diverso, anche se di miglior favore per il dipendente.

Analizzando il complesso di dette disposizioni questa Corte ha ripetutamente affermato che la disciplina tiene conto delle perduranti peculiarita’ relative alla natura pubblica del datore, condizionato nella organizzazione del lavoro da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilita’ finanziaria delle risorse (in tal senso Cass. 21 maggio 2009, n. 11835 e Cass. 11 maggio 2010, n. 11405). Ne ha tratto la conseguenza che, a differenza di quanto accade nell’impiego privato, il datore di lavoro pubblico, quanto alla individuazione delle mansioni esigibili da parte del lavoratore, ha solo “la possibilita’ di adattare i profili professionali, indicati a titolo esemplificativo nel contratto collettivo, alle sue esigenze organizzative, senza modificare la posizione giuridica ed economica stabilita dalle norme pattizie, in quanto il rapporto e’ regolato esclusivamente dai contratti collettivi e dalle leggi sul rapporto di lavoro privato. E’ conseguentemente nullo l’atto in deroga, anche in melius, alle disposizioni del contratto collettivo, sia quale atto negoziale, per violazione di norma imperativa, sia quale atto amministrativo, perche’ viziato da difetto assoluto di attribuzione ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 septies, dovendosi escludere che la P.A. possa intervenire con atti autoritativi nelle materie demandate alla contrattazione collettiva” (Cass., S.U., 14 ottobre 2009, n. 21744). Parimenti consolidato e’ nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 (nel testo anteriore alla novella recata del D.Lgs. n. 150 del 2009, art. 62, comma 1) “assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale in riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalita’ in concreto acquisita, senza che possa aversi riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 c.c. e senza che il giudice possa sindacare in concreto la natura equivalente della mansione” (Cass. 5 agosto 2010, n. 18283 e Cass. 26 marzo 2014, n. 7106). Infine non e’ senza rilievo, ai fini che qui interessano, sottolineare che il datore di lavoro pubblico incontra precisi limiti nella determinazione del trattamento economico spettante al personale, poiche’ detta voce di spesa deve essere “evidente, certa e prevedibile nella evoluzione” (art. 8), con la conseguenza che il trattamento economico non puo’ che essere quello definito dai contratti collettivi (art. 45, commi 1 e 2), la cui conclusione e’ assoggettata ad un rigoroso procedimento di determinazione degli oneri finanziari conseguenti (art. 47).

Per gli enti del compatto regioni ed autonomie locali il c.c.n.l. 31/3/1999 di revisione del sistema di classificazione del personale ha previsto l’articolazione dello stesso in quattro categorie, stabilendo, all’art. 3: che le categorie sono individuate dall’insieme “dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse” (comma 4); che “gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell’allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo semplificativo nell’allegato A” (comma 6); che “tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. L’assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere deteuninativo dell’oggetto del contratto di lavoro” (comma 2).

Quanto, poi, al trattamento economico, il c.c.n.l. 1/4/1999 ed i contratti successivi hanno riservato alla contrattazione collettiva decentrata la individuazione delle fattispecie e dei criteri per la corresponsione di compensi aggiuntivi finalizzati a “compensare l’esercizio di attivita’ svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C” (art. 4, lett. c e art. 17, lett. e del c.c.n.l. 1/4/1999). Le parti collettive, quindi, oltre a stabilire, nell’esercizio del potere delegato del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, il trattamento economico fondamentale, hanno rimesso alla contrattazione decentrata di ente anche la individuazione delle ipotesi in cui le condizioni di maggiore gravosita’ della prestazione giustificano il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.

La questione che qui viene in rilievo, relativa alla sussistenza del diritto del dipendente pubblico ad essere retribuito ex art. 36 Cost., per la prestazione aggiuntiva resa nell’ambito del normale orario di lavoro, non puo’ prescindere dal quadro normativo e contrattuale sopra delineato nei suoi tratti essenziali. Dai principi di diritto richiamati, infatti, discende innanzitutto che il parametro di riferimento per la stessa configurabilita’ in astratto di una “prestazione aggiuntiva” deve essere il sistema di classificazione dettato dalla contrattazione collettiva, giacche’ la mansione potra’ essere considerata ulteriore rispetto a quelle che il datore di lavoro puo’ legittimamente esigere D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52, solo a condizione che la stessa esuli dal profilo professionale delineato in via generale dalle parti collettive. Non a caso le pronunce di questa Corte (Cass. 19 marzo 2008, n. 7387 e Cass. 3 giugno 2014, n. 12358), che hanno ammesso la astratta possibilita’ di riconoscere ex art. 36 Cost., una maggiorazione stipendiale al dipendente pubblico chiamato a svolgere mansioni aggiuntive, si riferivano a fattispecie nelle quali le prestazioni ulteriori pacificamente non erano ricomprese nel profilo, come delineato in un caso dalla legge nell’altro dalla contrattazione collettiva. Non e’, invece, possibile porre a fondamento della pretesa il solo mansionario con il quale il datore di lavoro pubblico abbia individuato in concreto i compiti da assegnare al prestatore, poiche’ detta individuazione e’ comunque condizionata nella sua validita’ dal rispetto del sistema contrattuale di classificazione, che, a sua volta, costituisce l’unico parametro D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52, per la individuazione della mansione esigibile. Va, poi, precisato che la prestazione puo’ essere considerata aggiuntiva solo qualora la mansione assegnata esuli dal profilo professionale, non gia’ nella diversa ipotesi in cui, a fronte di un inquadramento che comporti una pluralita’ di compiti, il datore di lavoro, nell’ambito del normale orario, eserciti il suo potere di determinare l’oggetto del contratto dando prevalenza all’uno o all’altro compito riconducibile alla qualifica di assunzione. Nel caso di specie, pertanto, sussiste il vizio denunciato ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52 e della contrattazione collettiva di comparto, sia perche’ la Corte territoriale non ha in alcun modo valutato la classificazione del personale ed i profili professionali delineati dalle parti collettive, sia perche’, una volta ammessa la riconducibilita’ al profilo professionale delle attivita’ di pulizia (i ricorrenti non avevano mai contestato che detta attivita’ fosse esigibile da parte del datore di lavoro, sia pure nei termini indicati dal mansionario aziendale), si deve escludere che la attivita’ in questione possa essere considerata aggiuntiva e, quindi, legittimare una maggiorazione della retribuzione, solo perche’ prestata in un arco di tempo piu’ esteso rispetto a quello fissato dal mansionario aziendale.

Non vale richiamare la sentenza di questa Corte n. 482 del 13 gennaio 2014 poiche’ in quel caso il ricorso, sebbene relativo a fattispecie analoga, e’ stato respinto per un difetto di autosufficienza del motivo, che non si ravvisa nella fattispecie nella quale il mansionario aziendale e’ stato trascritto nella motivazione della sentenza impugnata ed i motivi sono stati incentrati sulla violazione e sulla falsa applicazione di norme di diritto.

Sussiste, poi, anche la denunciata violazione dell’art. 36 Cost..

Occorre premettere che la determinazione della giusta retribuzione operata dal giudice di merito e’ insindacabile in sede di legittimita’ solo limitatamente agli aspetti che implicano apprezzamenti di fatto. Puo’ essere, invece, denunciata la falsa applicazione della norma di diritto qualora si lamenti l’errore commesso nella individuazione dei criteri imposti dal precetto costituzionale per il processo perequativo. E’ consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ il principio secondo cui il giudizio di congruita’ della retribuzione va formulato prendendo in considerazione tutti gli elementi concreti del rapporto, da fornirsi da parte del lavoratore che lamenti l’insufficienza della retribuzione, e riguarda il trattamento economico complessivo corrisposto al lavoratore, non gia’ singole componenti dello stesso. Da detto principio discende che perche’ il prestatore possa pretendere ex art. 36 Cost., il pagamento della prestazione ritenuta aggiuntiva non e’ sufficiente la mera allegazione dello svolgimento di compiti ulteriori e di un criterio di calcolo per determinare il compenso di tale attivita’, ma e’ necessario fornire elementi tali che consentano di verificare la congruita’ del complessivo trattamento economico ricevuto rispetto al parametro di cui all’art. 36 Cost. (Cass. 3 giugno 2014, n. 12358). Infatti la Corte Costituzionale ha “reiteratamente chiarito che il giudizio sulla conformita’ di un trattamento all’art. 36 Cost., non puo’ essere svolto per singoli istituti, ne’ – puo’ aggiungersi – giorno per giorno, ma occorre valutare l’insieme delle voci che compongono il trattamento complessivo del lavoratore in un arco temporale di una qualche significativa ampiezza (sentenze nn. 366 e 287 del 2006, n. 470 del 2002 e n. 164 del 1994)”(Corte costituzionale 4 aprile 2012, n. 120).

Nel caso di specie, al contrario, i ricorrenti, come si desume dalla motivazione della sentenza impugnata e dalla sintesi della vicenda processuale riportata negli scritti difensivi, si sono limitati a rivendicare un compenso per la asserita prestazione aggiuntiva senza fare alcun riferimento all’ammontare complessivo della retribuzione mensile. La Corte territoriale ha, quindi, espresso un giudizio di inadeguatezza della retribuzione violando i criteri imposti dal precetto costituzionale, del quale ha fatto non corretta applicazione.

In conclusione, si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa potra’ essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda degli originari ricorrenti; il tutto, con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimita’ in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa puo’ essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto dell’azionata domanda.

5 – Il diverso esito dei giudizi di merito ed il solo recente consolidarsi dell’orientamento di legittimita’ inducono a compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’azionata domanda; compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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