Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14468 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26855/2018 R.G. proposto da:

B.G., Ba.Ma., V.V., Be.Fa.,

Be.Iu., G.L., G.D., Ga.Ro.,

F.N., Fe.No., Fe.Ra., G.F.,

g.f., M.A., Ma.Al., g.m.,

Gr.Ga., D.G., m.a., Ma.Fr.,

F.G. e m.f., rappresentati e difesi dagli Avv.ti

Paola Cagossi e Andrea Gori;

– ricorrenti –

Contro

Allianz Bank Financial Advisor S.p.a., rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Luigi Solimena e Pierluigi Valentino, con domicilio eletto

presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Panama, n. 74;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Gn.Lu.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna, n. 392/2018,

depositata il 9 febbraio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio

2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza n. 750 del 5 luglio 2010 la Corte di Appello di Bologna (a seguito di rinvio dalla Suprema Corte) accertò un concorso di colpa ex art. 1227 c.c., comma 1, nella misura del 30%, degli stessi danneggiati (odierni ricorrenti o loro danti causa) nel fatto illecito commesso dal promotore finanziario Gn.Lu. per conto di Interbancaria Investimenti, ora Allianz Bank Financial Advisors (ritenuta responsabile in solido con il primo per i danni arrecati nello svolgimento delle incombenze affidategli).

Tale decisione è stata impugnata dai danneggiati per revocazione, ex art. 395 c.p.c., n. 5, sul presupposto della sua contrarietà con sentenza penale passata in giudicato che aveva affermato la responsabilità dello Gn. per il reato previsto e punito dalla L. 2 gennaio 1991, n. 1, art. 14.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Bologna ha rigettato l’impugnazione sul duplice rilievo che:

– la sentenza penale passata in giudicato di cui si assume la contrarietà con quella pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna n. 750 del 5 luglio 2010, non presenta identità di soggetti, atteso che nessuno degli odierni ricorrenti era parte di quel procedimento e neppure lo era la controricorrente che in quel giudizio non era presente, non figurando come responsabile civile nè ad altro titolo;

– non era comunque ravvisabile il dedotto contrasto dal momento che anche la sentenza penale aveva qualificato l’attività di intermediazione abusiva quale “concausa”, non dunque causa esclusiva, del danno subito dai risparmiatori.

3. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione i risparmiatori (o loro eredi) indicati in epigrafe, con due mezzi, cui resiste Allianz Bank Financial Advisor S.p.a., depositando controricorso.

L’altro intimato è rimasto tale.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

I ricorrenti hanno depositato, in data 15/02/2020, memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Considerato in diritto

1. Va preliminarmente rilevata la tardività della memoria dei ricorrenti, la quale dunque non può essere presa in esame, in quanto depositata sabato 15 febbraio 2020, al di là del termine di cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza (20 febbraio): termine che, dovendo computarsi a ritroso, e ricadendo dunque di sabato (15 febbraio), doveva ritenersi retrodatato al giorno prima ed è venuto pertanto a scadere venerdì 14 febbraio (Cass. 14/09/2017, n. 21335; 30/06/2014, n. 14767).

2. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, erronea e/o falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 5, nonchè dell’art. 41 c.p., comma 2, in relazione all’affermazione secondo cui non sussisterebbe contrasto tra la sentenza impugnata per revocazione e il giudicato penale: affermazione censurata sul rilievo che la sentenza penale avrebbe comunque chiarito che il nesso causale tra la condotta dolosa del reo non è interrotto dalla successiva condotta posta in essere da altro soggetto.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, erronea e/o falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 5, nonchè dell’art. 651 c.p.p., per avere la Corte d’appello ritenuto non invocabile, agli effetti della revocazione, il giudicato penale, in quanto non pronunciato nei confronti degli impugnanti in revocazione e neppure nei confronti della società resistente.

Sostengono di contro che l’efficacia esterna attribuibile, ex art. 651 c.p.p., al giudicato penale di condanna concerne non soltanto i soggetti che hanno partecipato al giudizio penale, ma tutti i soggetti che sono stati posti nella condizione di parteciparvi, sicchè detto giudicato fa stato nei confronti della persona offesa o di quella danneggiata che non si sia costituita parte civile ed anche nei confronti di colui che è tenuto a rispondere civilmente del fatto dell’imputato.

4. E’ infondato il secondo motivo, di rilievo preliminare, con conseguente assorbimento del primo.

L’art. 651 c.p.p., norma che disciplina l’efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per il risarcimento del danno, dispone (al comma 1), che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale” (enfasi aggiunta).

Nella specie è pacifico che la società odierna resistente non sia intervenuta nè sia stata citata nel processo penale; nessun vincolo di giudicato poteva pertanto spiegare la sentenza penale di condanna dello Gn. nel giudizio civile per risarcimento dei danni promosso dai risparmiatori nei confronti della società di intermediazione finanziaria.

Corretta, dunque, e assorbente si rileva in tal senso la prima delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione impugnata, rimanendo irrilevante la considerazione pure ivi svolta in ordine al contenuto della portata oggettiva di tale giudicato, costituente la seconda e alternativa ratio, attinta dal primo motivo di ricorso.

Le considerazioni svolte dai ricorrenti circa l’estendibilità degli effetti del giudicato anche nei confronti dei soggetti che, pur non avendo partecipato al giudizio penale, e pur non essendo stati in esso citati, erano tuttavia nelle condizioni di potervi intervenire, fanno implicito riferimento al previgente contesto normativo, da ritenersi abbandonato con l’introduzione del nuovo codice di procedura penale.

Ed infatti, mentre per il previgente art. 27 c.p.p., (omologo del vigente art. 651 c.p.p.), dopo la sentenza della Corte Cost. n. 99 del 27 giugno 1973, era sufficiente – per il riconoscimento dell’autorità di giudicato della sentenza penale anche nei confronti del responsabile civile rimasto estraneo al relativo processo, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni od il risarcimento del danno – che egli fosse stato posto in condizione giuridica e di fatto di parteciparvi (al qual fine, però, era comunque necessario che egli avesse ricevuto le comunicazioni previste dall’art. 304 c.p.p., previgente, nel testo modificato dalla L. 5 dicembre 1969, n. 932, art. 8, ossia che avesse avuto concreta legale conoscenza della pendenza del procedimento, essendo irrilevante che avrebbe potuto conoscerne l’esistenza e seguirlo qualora avesse usato l’ordinaria diligenza: tra le altre, Cass. n. 8409 del 24/09/1996; n. 4622 del 20/05/1987; n. 5348 del 01/09/1986), per il legislatore del nuovo codice di procedura penale del 1988 il responsabile civile che non sia stato citato o non sia intervenuto nel processo penale non può subire alcun pregiudizio giuridico dalla sentenza penale di condanna del soggetto del cui fatto illecito egli debba civilmente rispondere.

Ne deriva che nei loro confronti gli accertamenti di fatto effettuati dal giudice penale possono essere autonomamente valutati (Cass. 28/09/2004, n. 19387).

5. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del cit. art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA