Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14468 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.09/06/2017),  n. 14468

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7225/2015 proposto da:

M.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI SETTE METRI, 11/E, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

GALEANI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA

CORNELLI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ALFAMEC S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

GENERALI ITALIA S.P.A. P.I. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 419/2014 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 14/10/2014 r.g.n. 70/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

udito l’Avvocato ROBERTO GALEANI;

udito l’Avvocato GAETANO ALESSI per delega verbale Avvocato GIUSEPPE

CILIBERTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 419/2014 del 14 ottobre 2014, rigettava l’appello proposto da M.A. nei confronti della società Alfamec s.r.l. e della società Generali Italia spa, avverso la sentenza n. 17/14 del Tribunale di Bergamo.

2. Come ricapitolato nella sentenza di appello, il lavoratore aveva adito il Tribunale premettendo di essere stato assunto dalla suddetta società il 21 febbraio 2008 in qualità di operaio specializzato e destinato immediatamente all’uso del trapano a colonna, tenuto conto dell’esperienza accumulata in altre aziende.

In data (OMISSIS), mentre si accingeva a sostituire un utensile sul mandrino del trapano a colonna al quale era preposto, veniva investito dall’intero utensile, a causa dell’improvviso cedimento del braccio orizzontale che lo sosteneva, con la conseguenza che la mano destra rimaneva schiacciata sul piano di lavoro ove si trovava una lastra in lavorazione.

A seguito dell’infortunio era rimasto assente fino al (OMISSIS), e lo stesso (OMISSIS) era stato licenziato per mancato superamento del patto di prova, benchè l’infortunio si fosse verificato dopo solo 46 giorni di lavoro.

Chiedeva, quindi, il risarcimento dei danni liquidati nella somma di Euro 166.773, di cui Euro 27.000, pari a 18 mensilità, conseguenti al licenziamento.

3. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo fondata, quanto al licenziamento, l’eccezione di decadenza per mancata impugnazione dello stesso, e affermando, quanto all’infortunio, che non poteva ravvisarsi in capo al datore di lavoro alcun profilo di imprudenza, negligenza o imperizia, e che nella specie eventuali responsabilità avrebbero dovuto essere ascritte al costruttore o alla ditta incarica della manutenzione del macchinario.

Al rigetto seguiva l’assorbimento della domanda di garanzia svolta dalla datrice di lavoro rispetto alla INA Assitalia s.p.a., terzo chiamato in causa.

4. La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado in ragione di un giudizio di imprevedibilità dell’evento che aveva interessato il lavoratore operaio esperto come esposto nello stesso ricorso.

Dagli accertamenti effettuati dagli ispettori dell’ASL nell’immediatezza del fatto era risultato:

che l’anno di fabbricazione del trapano era abbastanza recente (2002);

che lo stesso era dotato di certificazione di conformità CE e del prescritto manuale d’uso e manutenzione;

che appariva in buone condizioni generali ed era stato oggetto di un recente intervento di manutenzione (il (OMISSIS));

che in precedenza non erano risultate anomalie di funzionamento;

che le modalità operative seguite dal lavoratore per la sostituzione dell’utensile erano corrette;

che l’infortunato era operaio esperto benchè assunto da poco tempo.

Secondo gli ispettori dell’ASL la caduta del braccio del macchinario era dovuta ad una improvvisa rottura (guasto cedimento strutturale) dei meccanismi elettromeccanici deputati al sollevamento-abbassamento del braccio, evento da ritenersi non ragionevolmente prevedibile.

La Corte d’Appello in ragione di tali circostanze riteneva corretto il giudizio di imprevedibilità dell’evento formulato dagli ispettori ASL.

Escludeva che occorresse procedere a CTU poichè gli accertamenti compiuti dagli ispettori dell’ASL escludevano la sussistenza di vizi di costruzione o difetti di manutenzione non occulti del macchinario, ragione per cui il relativo accertamento sarebbe risultato inutile ai fini della responsabilità del datore di lavoro.

Quindi il datore di lavoro, vincendo la presunzione di colpa ex art. 1218 c.c., aveva fornito la prova dell’assenza di colpa e aveva adottato tutte le misure necessarie, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a tutelare il lavoratore.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre il lavoratore con un’unica censura.

6. Resiste la datrice di lavoro con controricorso eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso.

7. In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposta dalla controricorrente in ragione dell’art. 360 bis c.p.c..

Assume la società Alfamec s.r.l. che il ricorrente non spende argomenti concreti ed utili a sostegno dell’erroneità della sentenza di appello, limitandosi a prospettare la commissione di un errore di diritto in relazione all’art. 2087 c.c., e chiedendo un sindacato sulla valutazione di merito del giudice di appello.

1.1. L’eccezione non è fondata, atteso che il ricorrente impugna la sentenza di appello per violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, delineando la non corretta applicazione dell’art. 2087 c.c., in particolare per quanto attiene al riparto dell’onere della prova in relazione alla presunzione di colpa che opera rispetto al datore di lavoro una volta che il lavoratore abbia adempiuto al proprio onere della prova.

2. Con l’unico motivo di ricorso, infatti, il ricorrente si duole della statuizione con cui la Corte d’Appello ha ritenuto vinta la presunzione di colpa a carico del datore di lavoro avendo lo stesso adottato tutte le misure necessarie a tutelare la salute dei lavoratori, poichè ha valorizzato la certificazione CE mentre la stessa non sarebbe sufficiente ad escludere la responsabilità.

Assume il lavoratore che le certificazioni amministrative non esentavano il giudice dal compito di verificare la realizzazione o meno di attività funzionali alla salvaguardia dei lavoratori; in ragione della pericolosità dell’attrezzo il giudice del merito avrebbe dovuto accertare se il trapano fosse stato dotato delle necessarie misure di sicurezza, non essendo sufficiente che lo stesso fosse stato revisionato e marchiato CE.

3. Il motivo di ricorso è fondato.

Occorre premettere che la Corte d’Appello ha ritenuto che nella specie l’infortunio fosse dovuto ad un evento imprevedibile e ha ritenuto che il datore di lavoro avesse superato la presunzione di colpa.

La Corte d’Appello ha altresì, ritenuto corretto l’operato del lavoratore che era operaio esperto, con un ampio accertamento di merito e non sono contestate le risultanze ispettori ASL.

4. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. n. 16003 del 2007), il lavoratore che agisca nei confronti del datore di lavoro per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento e il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento e il danno, ma non anche la colpa del datore di lavoro, nei cui confronti opera la presunzione posta dall’art. 1218 c.c., il superamento della quale comporta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie ad evitare il danno, in relazione alle specificità del caso ossia al tipo di operazione effettuata ed ai rischi intrinseci alla stessa, potendo al riguardo non risultare sufficiente la mera osservanza delle misure di protezione individuale imposte dalla legge.

5. Tale orientamento è confermato da Cass. n. 20533 del 2015 che afferma “(…) deve dunque, ritenersi fermo il principio giurisprudenziale alla cui stregua, ai fini della configurabilità della responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio subito dal dipendente o per la tecnopatia contratta, grava su quest’ultimo l’onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro, dell’infortunio o della malattia ed il nesso causale tra l’utilizzazione del macchinario o la nocività dell’ambiente di lavoro e l’evento dannoso, e grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all’attività svolta nonchè di aver adottato, ex art. 2087 cod. civ., tutte le misure che – in considerazione della peculiarità dell’attività e tenuto conto dello stato della tecnica – siano necessarie per tutelare l’integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza, mentre il comportamento del lavoratore è idoneo ad escludere il rapporto causale tra inadempimento del datore di lavoro ed evento, esclusivamente quando esso sia autosufficiente nella determinazione dell’evento, cioè se abbia il carattere dell’abnormità per essere assolutamente anomalo ed imprevedibile”.

6. Tale principio va coordinato con la statuizione che “non può esigersi dal datore di lavoro la predisposizione di accorgimenti idonei a fronteggiare cause d’infortunio del tutto imprevedibili” (Cass., n. 312 del 2014).

7. La Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati in relazione all’assolvimento dell’onere della prova in ordine all’adempimento degli obblighi di protezione specifici del datore di lavoro rispetto alle caratteristiche del macchinario e alle modalità di uso, atteso che il vizio strutturale, quale fatto liberatorio, non può prescindere dalla prova circostanziata offerta dal parte del datore di lavoro dell’assolvimento dei suddetti obblighi, prova non soddisfatta dal mero rinvio operato dalla Corte d’Appello alle circostanze rilevate dagli ispettori dell’ASL.

Quanto alle certificazioni, si può ricordare che la giurisprudenza penale di legittimità (Cass., n. 54480 del 2016, n. 3626 del 2016) secondo il consolidato insegnamento della Corte di legittimità, ha affermato che il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell’ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell’infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità CE o l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore, valgano a esonerarlo dalla sua responsabilità.

8. Il ricorso deve essere accolto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, che si atterrà ai suddetti principi di diritto.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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