Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14467 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 04/05/2011, dep. 30/06/2011), n.14467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M.F. C.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell’avvocato

POMPON1O AMEDEO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BOSSO GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

T.M.G. IN M. C.F. (OMISSIS), T.

F. IN V. C.F. (OMISSIS), T.R.

C.F. (OMISSIS), F.M. C.F. (OMISSIS)

VED T. (DECEDUTA), TUTTI IN PROPRIO E QUALI EREDI DI T.

S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MANLIO GELSOMINI

4, presso lo studio dell’avvocato TROLLI MOLOSSI CARLO ALBERTO, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MORENO ISABELLA;

– controricorrenti –

e contro

T.M.A. N.Q. DI EREDE DI T.I.; C.

P., C.F. N.Q. DI EREDI DI T.C.; C.

G., C.R., C.G., C.F. TUTTI

N.Q. DI EREDI DI T.C. E C.M.; T.P.,

T.F., F.M. N.Q. DI EREDI DI T.

A.; B.S. N.Q. DI EREDE DI T.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 772/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Trolli Molossi Cario Alberto difensore dei

resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M.F. conveniva davanti al Tribunale di Biella gli eredi di T.S.: M.G., F., R. e F.M. ved. T.; gli eredi di A. T.: M., P., F., l’erede di A. T.: B.S., gli eredi di T.C.: C. G., R., G., P., F., F., nonchè T.M.A. erede di T.I., ed esponendo di essere proprietaria, per successione testamentaria della signora R.M., della quota dei due quinti dei beni che appartenevano alla de cuius, chiedeva che venisse dichiarato l’acquisto per usucapione, in suo favore, dei restanti tre quinti degli stessi beni, avendoli posseduti per l’intero, unificando il possesso proprio a quello della sua dante; causa, per oltre cinquantanni. Si costituivano in giudizio gli eredi di T. S., i quali eccepivano la carenza di legittimazione passiva dei convenuti eredi di T.A. e, in via riconvenzionale t chiedevano che venisse dichiarato il loro diritto di comproprietà sui beni oggetto della controversia, avendoli acquistati, il loro comune dante causa, per successione testamentaria di R.E. T..

I convenuti C.P. C.F. e T.M.A. si costituivano in giudizio chiedendo di essere estromessi perchè mancavano di legittimazione passiva.

Il Tribunale di Biella con sentenza del 2001 accoglieva la domanda e rigettava la domanda riconvenzionale.

Proponevano appello gli eredi di T.S.: M.G., F., R. e F.M., resisteva la sola appellata G.M.F., la quale proponeva impugnazione incidentale per la correzione degli identificativi catastali dei beni oggetto di causa.

La Corte di appello di Torino, con sentenza n. 772/2005 accoglieva, parzialmente, l’appello principale, e, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava sia la domanda principale, sia la domanda riconvenzionale. La Corte di appello di Torino osservava: a) che il problema posto dalla controversia si poteva riassumere nella semplice proposizione che il possesso et corpore et animo da parte del comproprietario non implica in sè l’esercizio di una possessio ad usucapionem delle quote spettanti agli altri comunisti, b) per usucapire le quote degli altri coeredi occorreva che il coerede, il quale invocava l’usucapione, avesse goduto del bene stesso in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui, tale da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non “uti condominus”.

La cassazione della sentenza n. 772/2005 è stata chiesta da C.M.F. con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.

Gli eredi di T.S.: M.G., F., R., e F.M. hanno resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo, C.M.F. lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 342 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4). Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo la ricorrente, per aver fondato la sua decisione secondo una prospettazione di fatto e giuridica mai sostenuta dalle parti in causa. Secondo la ricorrente, gli appellanti, originari convenuti, oggi contro ricorrenti, hanno da sempre e unicamente sostenuto che l’elemento i inidoneo al verificarsi dell’usucapione doveva essere individuato nella carenza dell’animus possidendi in capo alla R. e alla C., così come hanno sostenuto che i contatti, le trattative e le richieste di acquisto della quota costituivano interruzione del decorso dell’usucapione, atti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1158 e 922 c.c., a comportare l’acquisto della proprietà e non manifestazione di volontà di opposizione al diritto di possedere a loro volta. La Corte territoriale, cambiando prospettiva ha sostenuto che il possesso esercitato dalle signore R. e C.: essendo un possesso uti condominus, non era di per sè un possesso ad usucapionem nè era stato dimostrato che in quel possesso era stato esercitato ad ceteros escludendosi fine cioè di escludere la possibilità di godimento del bene da parte degli altri proprietari.

Questa tesi, sostiene ancora la ricorrente integra gli estremi di una violazione della norma di cui all’art. 342 c.p.c., secondo cui il Giudice di secondo grado non può riformare la pronuncia impugnata, sulla base di motivi non prospettati dalle parti.

1.1.= Il motivo è infondato e non merita di essere accolto, perchè, la Corte territoriale, ha correttamente osservato e applicato la normativa di diritto sostanziale e di diritto processuale richiamata dalla situazione che ha: esaminato. La decisione, a sua volta, è adeguatamente motivata ed è priva di vizi logici.

1.1.a.= La Corte territoriale era stata chiamata, ad istanza della signora C., ad accertare se il possesso esercitato dalla stessa in ordine ad una quota di un bene in comproprietà con altri, presentasse tutti gli estremi, soggettivi ed oggettivi, nonchè di tempo, di un possesso ad usucapionem al fine di dichiarare l’eventuale acquisto, del bene de quo, per usucapione da parte della signora C.. Ora, secondo la Corte territoriale, la dimostrazione che avrebbe dovuto offrire l’attrice, di un possesso ad usucapionem, non è stata offerta, perchè, la C. si era limitata ad affermare di aver posseduto il bene oggetto di controversia, “animo domini”, ma, non aveva dimostrato che il suo possesso, e lo avrebbe dovuto fare, – individuabile nell’ipotesi in esame quale possesso uti condominus – fosse stato; esercitato in termini di esclusività, e, cioè, in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare un’inequivoca volontà di possedere “uti dominus” e non più “uti condominus”.

1.1.b.= La decisione, pertanto, della Corte territoriale non presenta, neppure, un vizio di ultrapetizione perchè non solo non ha alterato gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” e “causa petendi”) ma non ha neppure emesso un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), nè ha, attribuito o negato un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato).

2.= Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 degli artt. 922 e 1158 cod. civ. in relazione agli artt. 1141, 1102, 714 cod. civ.. Insufficiente e contraddittorietà nella motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La motivazione adottata dalla Corte territoriale, secondo la ricorrente, apparirebbe contraddittoria perchè, dopo aver escluso la necessità di una vera e propria interversione del titolo del possesso, argomenta il rigetto della domanda di usucapione per la mancanza; di una manifestazione di volontà espressa, o per fatti concludenti portati a conoscenza degli altri compropri etari, di non voler riconoscere il loro diritto a possedere, il che, in sostanza, significa per la mancanza di interversio possessionis. Non solo, ma, la decisione della Corte territoriale, sarebbe sempre a dire dalla rincorrente- contraddittoria anche con la decisione di primo grado, perchè nel giudizio di primo grado, le prove testimoniali espletate hanno acclarato che la signora R.M. negli 1968-1970 ebbe ad effettuare parecchi lavori nell’immobile tra cui la creazione di una stanza da bagno, atti questi che non potevano non integrare un’eventuale – e ove necessaria – interversio possessionis e, comunque, non potevano non : rappresentare la volontà di escludere definitivamente dal possesso gli altri comproprietari.

2.1.= Anche questa censura non coglie nel segno e non merita di essere accolta. Nessuna contraddizione è possibile rilevare nella decisione della Corte di Appello di Torino, perchè essa è fondata su una corretta interpretazione e applicazione del diritto. Le situazioni che la ricorrente ha inteso porre sullo stesso piano (interversio possessionis e passaggio da uti condominus ad uti dominus) sono situazioni assolutamente diverse.

2.1.a. Intanto, è appena il caso di chiarire che il coerede è in effetti, proprio, perchè tale, ad un tempo comproprietario e compossessore dei cespiti ereditati, pertanto, è perfettamente in grado di usucapirne l’intero a seguito del possesso ventennale, pacifico, non violento ed ininterrotto. Tuttavia, perchè ciò accada è necessario non solo il “disinteresse” degli altri coeredi al possesso della cosa, quanto e soprattutto “l’estensione del possesso”‘ da parte del coerede, ossia il manifestarsi del suo animm possidendi in termini di esclusività, ergo di proprietà e non già di comproprietà. Il coerede, insomma, che è già compossessore “animo proprio ” ed a titolo di comproprietà, non è tenuto ad un mutamento del titolo, ma solo ad una estensione dei limiti del suo possesso.

2.1.b.= Pertanto il coerede, nel possesso del bene ereditario, comune al altri; eredi, per acquistare il bene posseduto non ha bisogno di alcuna i interversione, ciò che conta è esclusivamente l’animus possidendi, il quale, lungi dal trasformare il detentore in possessore, comporta invece la mutazione “qualitativa” di un possesso che già si manifestava in termini proprietari, pur i nell’ambito di una comunione.

2.1.c.= Alla luce di queste essenziali osservazioni appare chiaro che la decisione della Corte territoriale è stata motivata, in modo corretto, coerente con i principi del diritto ed esaustivo nella parte in cui ha escluso la necessità; di una interversione del titolo del possesso ma al tempo stesso ha escluso che l’attrice avesse dimostrato di aver posseduto la quota oggetto di controversia uti dominus e non, invece, come è emerso dagli atti del giudizio, uti condominus.

3.= Con il terzo motivo, la ricorrente, lamenta un’omessa o insufficiente motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5). Secondo la ricorrente la Corte di appello di Torino dichiarando, espressamente, irrilevanti e inutilizzabili le prove dedotte e assunte durante il corso del giudizio, perchè nessuna di quelle prove era diretta a dimostrare un possesso volto ad escludere gli altri comproprietari dalla possibilità di possedere, avrebbe del tutto disatteso ed omesso l’esame delle risultanze probatorie, rinunciando, addirittura, a verificare se dagli elementi istruttori acquisiti al giudizio emergessero indizi rivelatori di un possesso in capo all’attrice o alla propria dante causa che fosse esclusivo e inconciliabile con quello degli altri comproprietari.

3.1.= Anche questa censura non merita di essere accolta perchè – come emerge anche da quanto la stessa ricorrente afferma, la Corte torinese ha adeguatamente motivato la sua decisione e non ha mancato di esaminare le risultanze probatorie acquisite al giudizio. Non vi è dubbio che il ritenere irrilevanti e inutilizzabili le prove dedotte e assunte presuppone un’analisi e un esame particolarmente attento, o se si vuole, è il risultato di una verifica puntuale.

4.= Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., circa il regime di riparto delle spese dei due gradi (art. 360 c.p.c., n. 3). Ritiene la ricorrente che, avendo la Corte territoriale rigettato la domanda principale e anche quella incidentale, avrebbe dovuto rinvenire una reciproca soccombenza delle parti e ciò avrebbe dovuto suggerire anzi imporre l’integrale compensazione delle spese processuali ai sensi dell’art. 92 c.p.c..

4.1.= Anche questa censura non merita di essere accolta, perchè, la Corte torinese, ha correttamente individuato una soccombenza e non già una soccombenza reciproca,considerato che la domanda dell’originaria attrice è stata totalmente respinta.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi ed oltre gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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