Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14467 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6808/2014 proposto da:

G.G. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA VALADIER 43, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, che

lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO ((OMISSIS)), in persona del Ministro pro

tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 611/2013 della CORTE D’APPELLO di POTENZA del

24/10/2013, depositata il 28/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/5/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata:

“Con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, G.G., premesso di essere iscritto negli elenchi dei Vigili Volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sin dal 28/12/1991 e di essere stato periodicamente richiamato in servizio per svolgere attivita’ lavorativa della durata di venti giorni, del tutto uguale a quella svolta dal personale permanente, chiedeva il riconoscimento di una rapporto di lavoro subordinato con declaratoria di nullita’ delle clausole apposti vie del termine di durata ed il pagamento dell’indennita’ sostitutiva della mancata conversione del rapporto. Il Tribunale rigettava la domanda e la decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Potenza. Riteneva la Corte territoriale che, non essendo contestato che le chiamate in servizio fossero state contenute entro il limite di centosessanta giorni all’anno, previsto dal D.Lgs. n. 132 del 2006, art. 9, comma 3, i richiami in servizio del G. rientrassero nell’ambito delle ipotesi di cui all’art. 9, lett. A, del medesimo d.lgs. dovendosi intendere per “particolari necessita’ delle strutture centrali e periferiche” tutte quelle attivita’ naturalmente riconducibili ai compiti istituzionali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Escludeva, inoltre, ogni violazione della Direttiva 99/70/CE. Avverso questa sentenza G.G. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione delle clausole 2, 3 e 5 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18/3/1999 allegato alla Direttiva n. 99/70 nonche’ violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 36. Lamenta l’erroneita’ della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’applicabilita’ dei principi stabiliti dalla direttiva n. 99/70 pur avendo ritenuto sussistenti, nella specie, tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro in esame come lavoro subordinato.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.M. Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 -. Assume che la liquidazione delle spese operata dalla Corte territoriale e’ eccessiva rispetto ai parametri fissati dal suddetto decreto.

Occorre innanzitutto premettere che, come evidenziato dalla Corte territoriale, si e’ formato il giudicato sulla pronuncia di rigetto della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in primo grado dal Ministero convenuto.

Cio’ precisato, il primo motivo e’ manifestamente infondato.

La questione posta dal ricorrente ha formato oggetto di valutazione da parte della Corte costituzionale (sentenza n. 267/2013).

Il giudice delle leggi e’ stato chiamato a risolvere la questione di costituzionalita’ della L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 12- che ha sostituito la lett. a) del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 9, comma 2, che gia’ prevedeva la possibilita’ del richiamo in servizio in caso di particolari necessita’ delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, espungendo l’espressione particolari ed introducendo l’obbligo di motivazione dell’autorita’ competente che opera il richiamo -, per violazione dell’art. 117 Cost., comma 1, in riferimento alla, clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 28 giugno 1999, n. 1999/70/CE (Direttiva del Consiglio relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), sollevata nel corso di un giudizio avente ad oggetto la richiesta di sette iscritti negli elenchi del personale volontario del Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero dell’Interno, volta a ottenere: il riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato; la dichiarazione di nullita’ e inefficacia dei termini apposti a detti “contratti”, sul presupposto che i richiami dei volontari “integrino dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato”; la conversione dei rispettivi rapporti di lavoro in rapporti di lavoro a tempo indeterminato; l’accertamento del loro diritto alla stabilizzazione e la condanna del Ministero convenuto alla loro immissione in ruolo; in ogni caso, la condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato.

In detta decisione e’ stato innanzitutto escluso che possa considerarsi sussistente (come pretenderebbe anche l’odierno ricorrente) il presupposto interpretativo che tra i volontari dei Vigili del fuoco e la pubblica amministrazione vi sia un rapporto di lavoro a tempo determinato. Cio’ sulla base di una analitica ricostruzione delle norme che regolano la materia.

E’ stato cosi’ affermato che la disciplina riguardante i volontari del Corpo dei Vigili del fuoco costituisce un sottosistema peculiare, ma non isolato. In altri casi, infatti, il legislatore ha previsto che privati cittadini possano partecipare come “volontari” allo svolgimento di funzioni pubbliche, quali la difesa militare e la protezione civile. Similmente, altri ordinamenti – come quello tedesco – hanno attribuito a personale volontario e non professionale un’ampia parte delle attivita’ di protezione civile.

In particolare, i volontari del Corpo dei Vigili del fuoco non hanno una funzione suppletiva, bensi’ emergenziale. Questa peculiare figura di volontari, infatti, e’ stata introdotta in pieno periodo bellico, dalla L. 27 dicembre 1941, n. 1570 (Nuove norme per l’organizzazione dei servizi antincendi), per sopperire a esigenze straordinarie. A conferma di cio’, ancora oggi del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 9, comma 1 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della L. 29 luglio 2003, n. 229, art. 11), stabilisce che i volontari possano essere richiamati innanzitutto “in occasione di calamita’ naturali o catastrofi”. I richiami hanno la durata massima di centosessanta giorni all’anno, sono disposti a rotazione e devono essere adeguatamente motivati dall’autorita’ che opera il richiamo, con ragioni strettamente collegate alla funzione principale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (calamita’ naturali, catastrofi, soccorso pubblico, altre emergenze). Detti richiami, quindi, sono disposti non per “qualsivoglia” necessita’ dell’amministrazione, ma “in caso di necessita’” funzionali allo svolgimento dei summenzionati compiti, per il “soccorso pubblico” e per i “corsi di formazione” a questo scopo.

Del resto, i volontari – al contrario del personale permanente del Corpo dei Vigili del fuoco – non sono scelti a seguito di pubblico concorso, ma su domanda presentata dai diretti interessati e dopo un periodo di addestramento. Inoltre, questi volontari possono avere un rapporto di lavoro con altro soggetto: per quest’ultimo – che puo’ essere anche un privato – vi e’ l’obbligo di lasciare disponibili, in caso di loro richiamo, i dipendenti iscritti negli appositi elenchi e di conservare loro il posto di lavoro (D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 8, comma 4), atteso che “d’assenza dal servizio deve considerarsi giustificata a ogni effetto di legge” (del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, art. 22, “Regolamento concernente disciplina delle procedure per il reclutamento, l’avanzamento e l’impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco”).

Per tutte queste ragioni, il legislatore ha per ben tre volte escluso esplicitamente che tra i volontari del Corpo dei Vigili del fuoco e la pubblica amministrazione vi sia un rapporto di lavoro.

E’ stato cosi’ precisato che della L. n. 183 del 2011, censurato art. 4, comma 12, nel prevedere che “i richiami in servizio” di tale personale volontario “non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione”, si limita a ripetere quanto gia’ stabilito per la medesima categoria di soggetti del D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 6 (“Il personale volontario non e’ legato da un rapporto d’impiego all’Amministrazione”) e del D.P.R. n. 76 del 2004, art. 1, comma 3 (“Il personale volontario non e’ vincolato da rapporto di impiego con l’Amministrazione”).

E’ stato, quindi, affermato che il rapporto tra la pubblica amministrazione e il personale volontario del Corpo dei Vigili del fuoco, per l’esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entita’ non prevedibili, consiste in una dipendenza di carattere esclusivamente funzionale. I volontari dei Vigili del fuoco non ricadono quindi nell’ambito di applicazione dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, perche’ tale accordo si applica “ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge” (clausola 2); nel caso in esame, non vi e’ un rapporto di lavoro, ma di servizio.

Il personale volontario che viene richiamato in servizio per esigenze contingenti non puo’, dunque, in alcun modo essere assimilato al lavoratore che abbia stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato; in conseguenza non e’ possibile che si determinino le conseguenze di natura risarcitoria di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36.

L’assunto e’ confermato anche del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 1 lett. c-bis), introdotto dalla medesima legge n. 183/2011: “i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che ai sensi del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 6, comma 1, non costituiscono rapporti di impiego con l’Amministrazione”. Tale norma e’ da ritenere espressione di un principio generale, proprio perche’ non e’ pensabile che dei volontari presumibilmente, soggetti che hanno gia’ un’altra occupazione lavorativa e sono mossi da spirito di servizio – possano poi, ove i richiami in servizio siano sufficientemente frequenti, rivendicare una stabilizzazione o, in alternativa, il risarcimento del danno – cfr. in tal senso Tar Lazio Roma, Sez. 3, 16 gennaio 2014, n. 627 con riferimento ad un volontario della Croce Rossa Italiana.

Nel caso in questione, la Corte territoriale ha ritenuto che i richiami in servizio del G., oltre che rispettosi del limite numerico di giornate annuali normativamente previsto, fossero legittimi in quanto stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 139 del 2006, art. 9, lett. A (prima dell’intervento di modifica di cui alla L. n. 183 del 2011) dovendosi intendere per “particolari necessita’ delle strutture centrali e periferiche” tutte quelle attivita’ naturalmente riconducibili ai compiti istituzionali del corpo nazionale dei Vigili del fuoco (si evince dalla sentenza impugnata che tutti i richiami erano stati finalizzati al “soccorso antincendio generico” e per coprire carenze temporanee di personale, non essendo evidentemente tollerabili situazioni anche solo temporanee di scopertura, rispetto ad un servizio di emergenza atto a fronteggiare in ogni momento l’eventuale ed imprevedibile insorgere di pericoli). Trattasi di valutazione conforme all’interpretazione del giudice delle leggi.

Per il resto le censure del ricorrente impingono in valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, sollecitando soltanto una nuova lettura delle risultanze di causa, operazione preclusa in sede di legittimita’.

Senza dire che neppure si evince quando ed in che termini sia stato eventualmente prospetta uno deviazione dai compiti riconducibili sviamento a Il secondo motivo e’ inammissibile.

Non chiarisce, infatti, il ricorrente le ragioni dell’affermata “eccessivita’” e “sproporzione” della liquidazione operata dalla Corte di appello.

Peraltro, considerato il valore indeterminabile della controversia (come lo stesso ricorrente assume nella parte conclusiva del ricorso) l’importo liquidato per compensi professionali e’ assolutamente ricompreso nei limiti tra il minimo ed il massimo del tariffario di cui al D.M. n. 140 del 2012, anche considerando le fasi di studio, introduttiva e decisoria.

Si propone, pertanto, il rigetto del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va rigettato.

5 – Il recente intervento chiarificatore della Corte costituzionale induce a compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.

6 – La circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilita’ del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiche’ l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (cosi’ Cass. Sez. un. n. 22035/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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