Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14467 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2017, (ud. 29/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3899/2012 proposto da:

V.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI ANGIELLO, MARIO

DE RISO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

LLOYD ADRIATICO HOLDING S.P.A., P.I. (OMISSIS), già LLOYD ADRIATICO

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326,

presso lo studio dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO,

giusta delega in atti;

ALLIANZ S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 830/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/02/2011 R.G.N. 1086/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANGIELLO LUIGI;

udito l’Avvocato PORCELLI VINCENZO per delega Avvocato SCOGNAMIGLIO

RENATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 830/2010 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia, emessa il 28.11.2006 dal Tribunale di Parma, con la quale era stata rigettata la domanda, proposta da V.F. Responsabile dell’Ispettorato Sinistri di Parma, volta ad ottenere l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori nel periodo dall’1.10.1999 al 7.1.2000 con conseguente riconoscimento del diritto alla qualifica di funzionario ai sensi del CCNL applicabile, il pagamento delle dovute differenze retributive, la condanna delle società Lloyd Adriatico Holding spa e Allianz spa al risarcimento dei danni patiti a seguito dell’enorme carico di lavoro assegnatogli dall’1.10.1999 nonchè l’accertamento della giusta causa posta alla base delle rassegnate dimissioni con condanna delle suddette società al versamento dell’indennità sostitutiva e dell’ultima retribuzione indebitamente trattenuta al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

2. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale ha precisato, in sintesi, che: a) la sentenza di primo grado non era nulla, per essere stata emessa da un giudice onorario, sia perchè l’Ordinamento giudiziario non prevede tale sanzione sia perchè si verte in ipotesi di meri criteri di organizzazione interna che non determinano il vizio di costituzione del giudice ravvisabile solo quando gli atti giudiziali vengono posti in essere da persone del tutto estranee all’ufficio; b) il V. non aveva acquisito il diritto, in forza della contrattazione collettiva di settore, ad essere inquadrato come funzionario essendo connessa la nomina ad una facoltà discrezionale di parte datoriale che, relativamente alla posizione dell’allora appellante, non appariva censurabile; c) non era stata data prova degli asseriti danni patiti a seguito delle conclusioni del consulente tecnico nominato; d) conseguentemente era infondata anche la pretesa di accertamento della giusta causa alla base delle rassegnate dimissioni.

3. Per la cassazione propone ricorso V.F. affidato a quattro motivi.

4. Resistono con controricorso la Lloyd Adriatico Holding spa e la Allianz spa.

5. Sono state depositate memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, artt. 43 bis e 63, come modificato dalla L. n. 533 del 1973, art. 21, rilevando, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di seconde cure, che un’interpretazione sistematica delle fonti normative escludeva la possibilità che un giudice onorario emettesse una sentenza in materia di diritto del lavoro e che non era pertinente il richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 20926/2004 che riguardava altra fattispecie.

2. Con il secondo motivo si censura la gravata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 88 e 119 del CCNL nonchè dell’art. 2103 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Si sostiene l’errata interpretazione, da parte dei giudici di seconde cure, delle clausole collettive citate, per avere attribuito massima discrezionalità al datore di lavoro circa la scelta, tra i lavoratori addetti al 6^ livello, di quelli da nominare funzionari nonchè l’infondatezza e la contraddittorietà dell’assunto in ordine alla mancata prova del coordinamento da parte del V., del geom. G. addetto alla sede di Parma cui era preposto il V..

3. Con il terzo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 1175, 1375, 2043, 2697 c.c., art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè l’omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Deduce che erroneamente era stata respinta la sua domanda di risarcimento dei danni per essere stato del tutto omesso l’esame delle deposizioni testimoniali di primo grado da cui si ricavava, senza dubbio, quali fossero state le sue condizioni di salute, in quanto afflitto da gravissima depressione, e quale fosse stato il peso dell’enorme carico di lavoro a lui attribuito con la contemporanea diminuzione di risorse umane. Rileva, inoltre, l’erroneità degli accertamenti medici espletati dal CTU e le conclusioni cui quest’ultimo era giunto.

4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2697 c.c., art. 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5). Adduce che erroneamente la Corte territoriale non aveva accolto la domanda di riconoscimento della giusta causa di dimissioni, con conseguente rigetto delle richieste di indennità sostitutiva del preavviso e di pagamento di una mensilità indebitamente trattenuta perchè in modo inesatto non aveva ritenuto fondata la richiesta di risarcimento dei danni (sub terzo motivo) per la malattia intervenuta durante il rapporto, a causa della fortissima depressione che lo aveva colpito.

5. Il primo motivo non è fondato.

6. Questa Corte (Cass. Sez. 1, 9.11.2016 n. 22845) ha affermato, con un principio cui si intende dare seguito, che i giudici onorari – sia in qualità di giudici monocratici che di componenti di un collegio -possono decidere ogni processo e pronunciare qualsiasi sentenza per la quale non vi sia espresso divieto di legge, con piena assimilazione dei loro poteri a quelli dei magistrati togati, come si evince dall’art. 106 Cost., cosicchè, in siffatte ipotesi, deve escludersi la nullità della sentenza per vizio relativo alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c., ravvisabile solo quando gli atti siano posti in essere da persona estranea all’ufficio, ossia non investita della funzione esercitata. Nè a diversa conclusione può indurre il R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis, che vieta ai giudici onorari di tenere udienza se non in caso di “impedimento o mancanza dei giudici ordinari”, espressione quest’ultima da ritenersi comprensiva di quelle situazioni di sproporzione fra organici degli uffici e domanda di giustizia, rispetto alle quali l’impiego della magistratura onoraria conserva una funzione suppletiva e costituisce una misura apprezzabile nell’ottica di un’efficiente amministrazione della giustizia.

7. Del resto, è stato anche precisato che, se pure un giudice onorario, appartenente all’ufficio giudiziario decida una causa in materia che, secondo la ripartizione tabellare, sia sottratta alla sua potestà decisoria, il provvedimento non è nullo (salvo che si tratti di procedimenti possessori o cautelari ante causam, espressamente esclusi dal R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis) in quanto la decisione assunta dal “got” in violazione delle tabelle organizzative dell’ufficio non incide sulla composizione dell’ufficio giudiziario, nè alcuna norma di legge prevede una siffatta nullità configurandosi, invece, una semplice irregolarità (Cass. 3.10.2016 n. 19660).

8. Le circolari con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura disciplina gli incarichi che possono essere affidati ai giudici onorari del Tribunale, infatti, in quanto fonti normative di secondo grado non possono introdurre ipotesi di nullità processuali non previste dalla legge (Cass. ord. 14.1.2013 n. 727).

9. Più specificamente per il caso in esame, poi va, precisato che il R.D. n. 12 del 1941, art. 43 bis, nella versione vigente dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 82 del 2000 e dal D.Lgs n. 51 del 1998, art. 3 bis, nell’elencare l’ambito dei procedimenti relativi alle controversie che non possono essere affidate ai giudici onorari, non prevede una esclusione ad hoc per la trattazione di quelle in materia di lavoro, previdenza e assistenza obbligatoria.

10. Infine, è opportuno ricordare che è un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 7.11.2008 n. 26812; Cass. n. 11178/1996; Cass. 10836/1996; Cass. 8838/2000) il fatto che il giudice del lavoro non sia un giudice specializzato in senso tecnico, ma è un giudice ordinario che applica una particolare procedura in relazione alla materia della controversia, di talchè non è ravvisabile alcuna nullità della sentenza o del procedimento in ipotesi di sua sostituzione con un giudice onorario.

11. Anche il secondo motivo non è fondato.

12. La qualifica di funzionario è di estrazione meramente contrattuale sicchè, non essendo contemplata tra quelle elencate nell’art. 2095 c.c., la sua previsione è demandata all’autonomia collettiva, che ne fissa i tratti essenziali disciplinandone, altresì, i criteri di appartenenza.

13. E ove la contrattazione collettiva colleghi la qualifica di funzionario ad una valutazione discrezionale basata su un giudizio di merito, sulle attitudini e le capacità professionali, il giudice nel rispetto della libertà dell’iniziativa economica garantita dall’art. 41 Cost., non può sostituirsi al datore di lavoro, potendo sindacarne l’operato solo se la mancata promozione sia espressione di una deliberata violazione delle regole di buona fede e correttezza che presiedono allo svolgimento del rapporto di lavoro (cfr. Cass. 5.4.2012 n. 5477; Cass. 26.5.2003 n. 8350).

14. Nel caso in esame i giudici di secondo grado, interpretando correttamente gli artt. 88 e 119 CCNL 1990, alla stregua dei principi sopra enunciati, hanno rilevato che tra i responsabili dei vari Ispettorati, la Compagnia di assicurazione avrebbe potuto nominare quelli che per meriti, capacità professionali e caratteristiche personali avessero meritato tale nomina: e che tale valutazione positiva non era stata, evidentemente, effettuata favorevolmente per il V., con scelta, pertanto, insindacabile in sede giurisdizionale.

15. Nè i giudici di merito hanno ravvisato, in sostanza, una violazione delle regole di correttezza e buona fede, con riguardo alle mansioni di fatto svolte, perchè, relativamente a quelle espletate dall’odierno ricorrente dall’1.10.99, hanno ritenuto non significativa la circostanza che all’Ispettorato di Parma fosse stato assegnato anche quello di (OMISSIS) in quanto il numero dei sinistri gestito, che peraltro non risultava provato che fosse stato superiore a quello della media degli altri ispettori, non era rilevante per il riconoscimento della nomina a funzionario.

16. Analogamente, sempre con accertamento in fatto

insindacabile in sede di legittimità, la Corte distrettuale ha precisato che non era stato dimostrato come e in che modo il V. avesse coordinato e controllato l’attività effettuata da tale G., al quale erano stati assegnati sinistri di alto valore per l’Area di Parma.

17. Come si può constatare, non vi sono state violazioni di legge o delle norme dei contratti collettivi nè punti decisivi della controversia non considerati o considerati insufficientemente in alcuni profili, di talchè le critiche del ricorrente si dimostrano infondate.

18. Il terzo motivo è inammissibile perchè con esso si intende fare valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operati dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, ad un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti: invero, gli aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (in termini Cass. 26.3.2010 n. 7394; Cass. 6.3.2008 n. 6064).

19. La doglianza rapportata, invece, al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, è parimenti inammissibile poichè non viene denunziata la negazione o il fraintendimento di una norma astratta di legge esistente, o l’affermazione di una norma astratta inesistente ovvero un’errata applicazione ad un fatto da essa regolato o in modo da giungere a conseguenze giuridiche contrarie a quelle volute dalla legge (ex alis Cass. 24.3.1979 n. 1704; Cass. 25.5.1987 n. 4698), ma viene avanzata solo una pretesa inammissibile di valutazione di segno diverso che sostituisca il giudizio di merito.

20.11 quarto motivo, infine, va respinto perchè subordinato logicamente e giuridicamente al terzo, sopra dichiarato inammissibile.

21. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere respinto.

22. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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