Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14466 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2555/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)), in

persona del Direttore Centrale Entrate, legale rappresentante, in

proprio e quale Procuratore Speciale della SOCIETA’ DI

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.P.A.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’AVVOCATUA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIUSEPPE MATANO, ANTONIO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, giusta mandato speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6236/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

22/10/2012, depositata il 16/5/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/5/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA MAROTTA;

udito l’Avvocato EMANUELE DE ROSE difensore del ricorrente si riporta

agli atti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata:

“Con sentenza del 16/5/2013, la Corte di appello di Napoli, prestando adesione al precedente di questa Corte costituito dalla sentenza n. 7934 del 1 aprile 2009 (che aveva affermato che l’omissione contributiva del datore di lavoro nel periodo compreso tra il licenziamento dichiarato illegittimo e la reintegrazione non rientra in alcuna delle fattispecie di omissione – ne’ tanto meno di evasione contributiva) confermava la decisione di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da M.R. avverso la cartella esattoriale con la quale l’I.N.P.S. gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 2.309,93 per il ritardato pagamento dei contributi relativi al periodo maggio 1998 – 2000 e somme aggiuntive in favore della lavoratrice Z.E.B. reintegrata nel posto di lavoro per licenziamento illegittimo.

Avverso tale decisione l’I.N.P.S., in proprio e quale procuratore speciale della Societa’ di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

M.R. e’ rimasto intimato.

Con l’unico motivo l’Istituto denuncia la violazione del combinato disposto della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 e della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116. Deduce che l’insorgenza del debito per le sanzioni civili e’ un effetto automatico dell’inadempimento colpevole dell’obbligo contributivo addebitabile al datore di lavoro, il quale abbia intimato un licenziamento illegittimo. Deduce, ancora, che la fictio iuris di continuita’ del rapporto di lavoro, desumibile dall’art. 18 cit. opera anche per gli aspetti previdenziali, in quanto, ove cosi’ non fosse, i contributi dovrebbero essere accreditati al lavoratore solo sul mese della reintegrazione, anziche’ mese per mese, dal tempo del licenziamento al tempo della reintegra, come impone il principio di neutralita’ economica del licenziamento illegittimo.

Va preliminarmente precisato che il ricorso e’ inteso unicamente alla riforma della impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto non dovute le sanzioni per il ritardato versamento dei contributi per la lavoratrice reintegrata a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo.

Sulla questione posta dal ricorrente sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte con decisione del 18 settembre 2014, n. 19665 che, nel comporre il contrasto che si era venuto a creare in materia, ha rettificato, quanto al periodo che va dal licenziamento all’ordine di reintegrazione, l’arresto rappresentato dalla sentenza n. 7934 del 2009 cit. – che esclude in tutti i casi di licenziamento illegittimo la debenza delle sanzioni civili – ed ha affermato il principio secondo cui: “In caso di ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, emesso dal giudice ai sensi della L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, nel testo precedente la riforma di cui alla L. 28 giugno 2012, n. 92… il datore di lavoro e’ tenuto in ogni caso a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore, si’ che essa non abbia soluzione di continuita’, ed, in caso di licenziamento dichiarato inefficace o nullo, e’ altresi’ soggetto alle sanzioni civili previste dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, comma 8, per l’ipotesi dell’omissione contributiva. In caso invece di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo e di conseguente ricostituzione del rapporto con effetti ex tunc, trova applicazione l’ordinaria disciplina della mora debendi in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma non anche il regime delle sanzioni civili di cui al cit. art. 116. Per il periodo successivo all’ordine di reintegrazione, in cui il rapporto previdenziale e’ ricostituito de iure, sussiste l’ordinario obbligo di dichiarare all’Istituto previdenziale e di corrispondere periodicamente i contributi previdenziali, oltre che inizialmente anche il montante dei contributi arretrati, riferiti al periodo di estromissione del lavoratore dal posto di lavoro e calcolati secondo il criterio suddetto, si che riprende vigore l’ordinaria disciplina dell’omissione e dell’evasione contributiva”.

Orbene, tale principio risulta applicabile al caso in esame ricadente nella vigenza dell’art. 18, novellato dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, ma prima delle ulteriori modifiche apportate dalla L. 28 giugno 2012, n. 92, in quanto, come emerge dalla sentenza impugnata, il licenziamento intimato a Z.E.B. in data 30 ottobre 1998 venne dichiarato illegittimo con sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 12 maggio 2000 che dispose la reintegra della lavoratrice.

Cio’ detto, occorrendo distinguere tra licenziamento nullo (o inefficace) e licenziamento annullabile perche’ senza giusta causa o giustificato motivo,va rilevato che l’impugnata sentenza non ha effettuato tale verifica.

In conclusione, si propone il parziale accoglimento del ricorso, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5 e la cassazione, nei suddetti limiti, della sentenza impugnata con rinvio ad altra Corte di appello che dovra’, in applicazione del principio sopra richiamato, verificare, per i contributi dovuti in riferimento al periodo dal licenziamento alla data di reintegrazione, se il licenziamento era inefficace, nullo o annullabile perche’ privo di giusta causa o di giustificato motivo”.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimita’ in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va accolto negli indicati limiti e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata in parte qua, con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversa composizione, fara’ applicazione del principio sopra richiamato, verificando, per i contributi dovuti per il periodo dal licenziamento alla data di reintegrazione, se il licenziamento era inefficace, nullo o annullabile perche’ privo di giusta causa o di giustificato motivo e provvedera’ anche in ordine alla spese del presente giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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