Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14466 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26021/2018 R.G. proposto da:

A.C. Soluzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Mauro

Bottoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via

Giovanni Bettolo, n. 9;

– ricorrente –

contro

Vittoria Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv.

Antonella Carnevali, con domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, lungotevere Flaminio, n. 76;

– controricorrente –

e nei confronti di:

A.A.;

– intimato –

nonchè sul ricorso successivamente proposto da:

A.A., rappresentato e difeso dall’Avv. Ilaria Di Punzio, con

domicilio eletto in Roma, via Nicolò Tartaglia, n. 5, presso lo

studio dell’Avv. Simona Fioravanti;

– ricorrente –

contro

Vittoria Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avv.

Antonella Carnevali, con domicilio eletto presso il suo studio in

Roma, lungotevere Flaminio, n. 76;

– controricorrente –

e nei confronti di:

A.C. Soluzioni S.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia, n. 33/2018,

depositata il 23 gennaio 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio

2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato in data 1/3/2013 A.A. convenne in giudizio davanti al Giudice di Pace di Civitavecchia la Vittoria Assicurazioni S.p.A. e la A.C. Soluzioni S.r.l. chiedendo che – previo accertamento della sussistenza e della consistenza, nei confronti della compagnia assicuratrice, di un credito risarcitorio per i danni subiti a seguito di sinistro stradale; della legittimità della cessione parziale di tale credito operata in favore della A.C. Soluzioni S.r.l., fino alla concorrenza dell’importo di Euro 870 a questa spettante per il noleggio di una autovettura; della capienza di tale sua posizione creditoria in relazione alla quota ceduta – Vittoria Assicurazioni S.p.A. fosse condannata al pagamento, in favore della cessionaria, del predetto importo oggetto di cessione, oltre che al risarcimento, in favore di esso istante, del danno derivato dall’inadempimento degli obblighi nascenti, a carico della compagnia assicuratrice, dalla cessione medesima.

Si costituirono entrambe le convenute: la prima eccependo l’inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire e, comunque, nel merito, l’intervenuta prescrizione del credito risarcitorio, la sua estinzione per l’intervenuto integrale risarcimento di tutti i danni, l’inopponibilità della cessione; la seconda aderendo invece alle domande dell’attore.

Il Giudice di pace dichiarò improcedibile la domanda “per indeterminatezza del petitum”.

2. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Civitavecchia ha rigettato i gravami interposti dall’ A. e dalla A.C. Soluzioni S.r.l., rilevando: quanto al primo, che il credito risarcitorio, al momento della cessione, non era ancora “attuale nè esigibile”, per non essere stato a quella data accertato nè liquidato, e che pertanto detta cessione aveva avuto efficacia meramente obbligatoria nel rapporto tra cedente e cessionario ed era inopponibile alla pretesa debitrice ceduta; quanto alla seconda, l’improcedibilità della domanda, poichè già avanzata in altro processo, allora ancora pendente in primo grado.

3. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi per cassazione la A.C. Soluzioni S.r.l. e l’ A., entrambi affidati a due motivi, cui resiste la Vittoria Assicurazioni S.p.A., depositando controricorsi.

4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

L’ A. e la Vittoria Assicurazioni S.p.a. hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso il medesimo provvedimento, vanno riuniti per essere trattati unitariamente; quello dell’ A., essendo cronologicamente successivo, deve considerarsi, anche se come tale non espressamente denominato, alla stregua di ricorso incidentale (v. Cass. 03/07/1997, n. 5993; 23/06/1999, n. 6400; 08/03/2006, n. 4980)

2. Con il primo motivo del proprio ricorso l’A.C. Soluzioni S.r.l. denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, “violazione del principio informatore in materia di libera circolazione dei crediti, secondo il quale il debitore che paga al cedente non è liberato se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell’avvenuta cessione; violazione degli artt. 1260,1261,1263 e 1264 c.c.”.

Rileva che, diversamente da quanto postulato in sentenza, il credito risarcitorio è attuale ed esigibile dal giorno del fatto illecito, in quanto sorge nel momento in cui si verifica la lesione della sfera giuridica del danneggiato, ed è pertanto anche un diritto patrimoniale disponibile e cedibile da tale data.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce poi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 145 e 146, (Codice delle assicurazioni private) nonchè degli artt. 102 e 354 c.p.c., comma 1”, per avere il giudice a quo omesso di rilevare la non integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado e per non avere conseguentemente dichiarato la nullità della sentenza con rimessione della causa al primo giudice: ciò per non essere stato evocato il responsabile del sinistro all’origine del credito risarcitorio oggetto di cessione – da considerarsi litisconsorte necessario anche in ipotesi, nella specie ricorrente, di azione diretta ex art. 149 cod. ass., promossa dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice.

4. Pienamente sovrapponibili a quelli sopra esposti sono i motivi posti a fondamento del ricorso incidentale proposto dall’ A..

5. Nei propri controricorsi (anch’essi l’uno all’altro sovrapponibili) Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità di entrambi i ricorsi per cessata materia del contendere, rilevando che il giudizio separatamente promosso, davanti al Giudice di Pace di Civitavecchia, dalla A.C. Soluzioni S.r.l., nei confronti di essa compagnia assicuratrice e dell’ A., per ottenere le somme oggetto di cessione ed il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento, è stato definito con sentenza n. 939/2018, non impugnata, che, confermando l’ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., emessa in corso di causa per il pagamento del predetto importo di Euro 870, e preso atto del relativo adempimento, ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Ha inoltre evidenziato che, proprio per essere tale separato giudizio allora pendente, la sentenza impugnata ha rilevato l’improcedibilità dell’appello proposto da A.C. Soluzioni S.r.l. e che tale ratio decidendi non risultava investita da specifico motivo di ricorso.

6. E’ fondato il secondo motivo posto a fondamento di entrambi i ricorsi, di rilievo pregiudiziale rispetto a ogni altra questione.

Il giudizio promosso dall’ A. non verte esclusivamente sulla opponibilità della cessione del credito risarcitorio ma comprende nel suo oggetto anche l’an e il quantum di tale pretesa, volta che, come s’è già evidenziato nella parte narrativa della presente ordinanza, la domanda introduttiva era diretta anche, e anzi in via preliminare, all’accertamento della sussistenza e della consistenza del credito.

Ciò rendeva necessaria la partecipazione al giudizio anche del responsabile del danno (da sinistro stradale) ad origine della pretesa risarcitoria, a tanto non ostando il fatto che essa fosse diretta, ai sensi dell’art. 149 cod. ass., nei confronti della società assicuratrice dello stesso danneggiato.

Ed invero, anche nella procedura di indennizzo diretto disciplinata dalla richiamata norma, il responsabile civile deve essere convenuto in giudizio, quale litisconsorte necessario.

In tal senso si è già espressamente pronunciata questa Corte -con diversi precedenti alle cui motivazioni, qui condivise, può farsi integrale rimando (Cass. 20/09/2017, n. 21896 e, da ultimo, Cass. 13/04/2018, n. 9188; 13/06/2018, n. 15404) – affermando il principio secondo cui “in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, nella procedura di risarcimento diretto di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile, analogamente a quanto previsto dal cit. decreto, art. 144, comma 3”.

Non essendo stata rilevata la non integrità del contraddittorio, nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per cassazione, l’annullamento anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell’art. 383 c.p.c., u.c., (v. Cass. 25/05/2004, n. 10034; 07/07/1987, n. 5903).

Resta conseguentemente assorbito l’esame del primo motivo posto a fondamento di entrambi i ricorsi.

E’ appena il caso inoltre di rilevare che non si pone nemmeno il problema del rilievo da attribuirsi alla sentenza resa a conclusione del menzionato separato processo, non essendo stato dimostrato e nemmeno per vero allegato il suo passaggio in cosa giudicata.

Al giudice di rinvio va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di entrambi i ricorsi, assorbiti i restanti;

cassa l’impugnata sentenza, nonchè quella di primo grado, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice di pace di Civitavecchia.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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