Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14466 del 09/06/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 09/06/2017, (ud. 08/03/2017, dep.09/06/2017),  n. 14466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14485/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONELE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS)

in personal del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore,

in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di

Cartolarizzazìone dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, preso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,

CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ARTSANA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.

TOMMASO D’AQUINO 80, presso lo studio dell’avvocato LUDOVICO GRASSI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato OSVALDO

GALIZIA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 657/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 24/05/2010 R.G.N. 590/09.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 24 maggio 2010 la Corte di Appello di L’Aquila ha confermato la sentenza del Tribunale di Chieti di parziale accoglimento dell’opposizione a cartella esattoriale per il recupero di agevolazioni indebite fruite da Artsana Sud s.p.a. per contratti di formazione e lavoro intercorsi dal febbraio 1997 al dicembre 1999;

che la Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso di specie, ferma la prevalenza – su qualsiasi ragione derivante dall’ordinamento interno della necessità del recupero degli sgravi per violazione della normativa dell’Unione europea, si era in presenza di un caso di esenzione dell’obbligo del recupero posto che l’importo del beneficio (pari ad Euro 38763,36) era modesto e cioè inferiore alla soglia dei 100.000 Euro, posta dalla clausola detta “de minimis” e che nessuna delle parti aveva fornito ulteriori deduzioni circa l’eventuale sussistenza di altri aiuti fruiti;

che avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso affidato ad unico articolato motivo al quale ha opposto difese con controricorso Artsana Sud s.p.a;

che il P.G. in data 3 febbraio 2017 ha richiesto l’accoglimento del ricorso;

che sono state depositate memorie da Artsana Sud s.p.a..

Diritto

CONSIDERATO

Che l’unico motivo proposto, relativo alla violazione degli artt. 87 ed 88 del Trattato CE, del Reg. CE n. 994/1998, dell’art. 2 del Reg. CE del 12.1.2001, della decisione della Commissione dell’11.5.1999, della decisione della C. Giust. del 7.3.2002, C-310/99, dell’art. 2697 c.c., del D.L. 14 maggio 1994, art. 16, conv. con mod. in L. n. 451 del 1994, L. n. 196 del 1997, art. 15 ed a vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), è ammissibile in quanto nella parte espositiva censura specificamente la sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto incombente anche sull’INPS l’onere di dedurre circostanze ostative alla concreta applicabilità della clausole del “de minimis” e ne ha tratto la conseguenza del riconoscimento dei diritto della società a fruire degli sgravi;

che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso;

che infatti questa Corte di cassazione in plurime occasioni (vd. Cass. n. 11228/2011; 6671/2012; 6780/2013; 13687, 13793, 13794 e 25269/2016) ha affermato che la regola de minimis costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale la disciplina restrittiva degli aiuti di Stato contenuta nel Trattato CE deve considerarsi inapplicabile, e ha chiarito non soltanto che la sussistenza delle specifiche condizioni concretizzanti l’applicabilità della regola de minimis costituisce elemento costitutivo del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo, che come tale deve essere provato dal soggetto che lo invoca (Cass. n. 6756 del 2012), ma soprattutto che per la sussistenza di tali condizioni non basta che l’importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dalla decisione della Commissione Europea dell’11.5.1999, dovendo invece la relativa prova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato sotto qualsiasi forma, e fermo restando che, in caso di superamento della soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l’intera somma, la quale deve essere recuperata per l’intero e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza, a prescindere dalla circostanza che l’aiuto sia stato erogato in epoca precedente al Regolamento (CE) n. 69/2001;

che la Corte territoriale viceversa ha ritenuto di poter dare applicazione alla regola in questione sulla sola base dell’importo dei contributi oggetto della richiesta di restituzione, omettendo di condurre gli ulteriori accertamenti di cui supra s’è detto, per cui risulta evidente lo scostamento dal principio di diritto ormai consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità e, pertanto, la sentenza va cassata e rinviata per un nuovo esame alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che le spese saranno regolate in sede di rinvio.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2017

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