Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14466 del 07/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 14466 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DI CERBO VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 3830-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’
& PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato
SALVATORE TRIFIRO’, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013
1313

contro

GAMANo GERARDINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GERMANICO N. 172, presso lo studio dell’avvocato
GALLEANO SERGIO, che la rappresenta e difende, giusta

Data pubblicazione: 07/06/2013

delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

SICURO ANTONIETTA, ARRICHIELLO MARIA;
– intimati –

di MILANO, depositata il 30/01/2008 R.G.N. l9O8/20O6+Aciz
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

avverso la sentenza n. 150/2008 della CORTE D’APPELLO

d•

_
3830.09

Udienza

11 aprile 2013

Pres. F. Roselli
Rei V. Di Cerbo

Sentenza

Rilevato che:
la Corte d’appello di Milano ha confermato le sentenze di prime cure che avevano dichiarato
l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. con
Maria Arrichiello (con decorrenza 23 ottobre 2002), Gerardina Galeano (con decorrenza 7
marzo 2000) e Antonietta Sicuro (con decorrenza 4 ottobre 2004);
per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; Gerardina Galeano
ha resistito con controricorso; le altre lavoratrici sono rimaste intimate;
il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
in corso di causa sono stati depositati distinti verbali di conciliazione in sede sindacale
concernente le controversie delle tre lavoratrici;
dai suddetti verbali di conciliazione, ciascuno debitamente sottoscritto dalla lavoratrice
interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia

de qua,

dandosi atto

dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando
che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il

presente verbale;
ad avviso del Collegio i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del
contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione
alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso nei confronti delle tre lavoratrici deve essere dichiarato inammissibile
per sopravvenuta carenza di interesse;

3

La Corte

con riferimento alle parti costituite, tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo
intervenuto tra le stesse, che ha anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si
ritiene conforme a giustizia compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione;
nessuna statuizione deve essere fatta con riferimento alle lavoratrici intimate, che non hanno
svolto alcuna attività processuale.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti costituite le spese del giudizio
di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 aprile 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA