Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14466 del 07/06/2013
Civile Sent. Sez. L Num. 14466 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DI CERBO VINCENZO
SENTENZA
sul ricorso 3830-2009 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’
& PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato
SALVATORE TRIFIRO’, giusta delega in atti;
– ricorrente –
2013
1313
contro
GAMANo GERARDINA, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA GERMANICO N. 172, presso lo studio dell’avvocato
GALLEANO SERGIO, che la rappresenta e difende, giusta
Data pubblicazione: 07/06/2013
delega in atti;
– controricorrente nonchè contro
SICURO ANTONIETTA, ARRICHIELLO MARIA;
– intimati –
di MILANO, depositata il 30/01/2008 R.G.N. l9O8/20O6+Aciz
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/04/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
DI CERBO;
udito l’Avvocato BUTTAFOCO ANNA per delega TRIFIRO’
SALVATORE;
udito l’Avvocato GALLEANO SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.
avverso la sentenza n. 150/2008 della CORTE D’APPELLO
d•
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3830.09
Udienza
11 aprile 2013
Pres. F. Roselli
Rei V. Di Cerbo
Sentenza
Rilevato che:
la Corte d’appello di Milano ha confermato le sentenze di prime cure che avevano dichiarato
l’illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro stipulati da Poste Italiane s.p.a. con
Maria Arrichiello (con decorrenza 23 ottobre 2002), Gerardina Galeano (con decorrenza 7
marzo 2000) e Antonietta Sicuro (con decorrenza 4 ottobre 2004);
per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; Gerardina Galeano
ha resistito con controricorso; le altre lavoratrici sono rimaste intimate;
il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata;
in corso di causa sono stati depositati distinti verbali di conciliazione in sede sindacale
concernente le controversie delle tre lavoratrici;
dai suddetti verbali di conciliazione, ciascuno debitamente sottoscritto dalla lavoratrice
interessata, oltre che dal rappresentante delle Poste Italiane s.p.a., risulta che le parti hanno
raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia
de qua,
dandosi atto
dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando
che — in caso di fasi giudiziali ancora aperte — le stesse saranno definite in coerenza con il
presente verbale;
ad avviso del Collegio i suddetti verbali di conciliazione si palesano idonei a dimostrare la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente
sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo; alla cessazione della materia del
contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto
l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in
cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione
alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato
l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278);
in definitiva il ricorso nei confronti delle tre lavoratrici deve essere dichiarato inammissibile
per sopravvenuta carenza di interesse;
3
La Corte
con riferimento alle parti costituite, tenuto conto del contenuto dell’accordo transattivo
intervenuto tra le stesse, che ha anche regolato le spese processuali dei giudizi di merito, si
ritiene conforme a giustizia compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione;
nessuna statuizione deve essere fatta con riferimento alle lavoratrici intimate, che non hanno
svolto alcuna attività processuale.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa fra le parti costituite le spese del giudizio
di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 aprile 2013.
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