Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14465 del 30/06/2011

Cassazione civile sez. II, 30/06/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 30/06/2011), n.14465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FRANCESCO ORESTANO 21, presso lo studio dell’avvocato

PONTESILLI FABIO, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato COMIS SEBASTIANO;

– ricorrente –

contro

F.L. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CHIANA 87, presso lo studio dell’avvocato CANTIELLO

GRAZIELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato ATTANASIO MICHELE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 487/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 26/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2011 dal Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI;

udito l’Avvocato Attanasio Michele difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 2000, F.L. lamentava che la proprietaria di un fondo contiguo al suo, B.R., impediva che, per completare lavori di ristrutturazione della propria abitazione egli appoggiasse, per due giorni, una tavola di contenimento di modeste dimensioni a confine tra le due proprietà, con conseguente pericolo per la parte di opera già svolta; chiedeva pertanto che le si ordinasse di non ostacolare la prosecuzione dei lavori.

Con ordinanza del 9.11.2000, l’adito tribunale di Pordenone accoglieva in via cautelare la domanda del ricorrente e, a seguito di citazione del F., con cui si chiedeva la condanna della controparte alla rifusione delle spese relative alla fase monitoria, cui la B. replicava argomentando nel merito, e proponeva domanda riconvenzionale, poi rinunciata, l’adito tribunale, con sentenza del 2003, confermava il provvedimento cautelare, rigettava la richiesta del F. di risarcimento del danno e provvedeva sulle spese.

Proponeva appello la B., cui resisteva il F..

Con sentenza in data 8.6/26.7.2005, la Corte di appello di Trieste rigettava l’impugnazione e regolava le spese.

Osservava la Corte giuliana che la mera omissione della richiesta di conferma nel merito dell’ordinanza cautelare era superata dall’implicita domanda meritale esplicitata nella formulata richiesta di condanna alle spese relative al procedimento cautelare.

L’opera costruttiva aveva poi riguardato solo il fondo dominante, ma per un periodo di due soli giorni, con incomodo del tutto trascurabile.

La valutazione della tecnica costruttiva adottata nella specie comportava un giudizio di adeguatezza, attese le modeste conseguenze derivate a carico del fondo contiguo, mentre la regolamentazione delle spese, quale operata dal primo giudice, era frutto dell’esito della lite.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di sei motivi, illustrati anche con memoria, la B.; resiste il F. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, atteso che, sia pure sotto profili diversi, investono la medesima tematica; infatti, con il primo mezzo si lamenta violazione dell’art. 112 e art. 163 c.p.c., n. 4, nonchè vizio di motivazione, riferita alla affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui, pur avendo il F. richiesto in sede di appello soltanto le spese relative alla fase cautelare, in tanto era implicita la richiesta di conferma del provvedimento adottato. Nel secondo motivo ci si duole di violazione degli artt. 669 octies e nonies c.p.c. e di vizio di motivazione, in ordine alla tesi secondo cui il giudice della fase di merito avrebbe il solo compito di valutare la correttezza del provvedimento provvisorio, onde confermarlo o revocarlo.

La doglianza è fondata, atteso che il F. non ha avanzato alcuna richiesta di merito relativa al procedimento ex art. 700 c.p.c., da lui instaurato di fronte al primo giudice, ma si è limitato a chiedere la condanna della controparte alle spese della fase monitoria.

Il senso del procedimento di merito poi, come ha esattamente osservato la ricorrente non è quello di confermare o revocare il provvedimento provvisorio, ma quello di esaminare la fattispecie dedotta e di giungere ad una compiuta pronuncia di merito al riguardo, che non abbia il connotato della provvisorietà.

Il fatto che tale decisione comporti necessariamente una statuizione sulla valenza del provvedimento cautelare adottato nella fase monitoria discende dalla natura del provvedimento di merito, che non ha però il senso di una conferma del provvedimento di urgenza, bensì di statuizione sul rapporto contenzioso dedotto. Il provvedimento cautelare, emanato a seguito di una sommaria attività istruttoria, connotata in modo specifico dalla legge, ha la funzione di pervenire ad una statuizione cautelare, che ha natura provvisoria, in relazione all’esito del giudizio di merito che deve risolvere la controversia secondo le regole generali del procedimento civile;

consegue a tanto che la mera richiesta di condanna della controparte al pagamento delle spese relative alla fase monitoria non può assolutamente comportare anche una domanda di merito, indispensabile perchè il giudice potesse pronunciarsi al riguardo.

Sussiste quindi la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. e il vizio motivazionale in ordine ad entrambi i profili relativamente a cui è stato lamentato e, conseguentemente, i motivi in esame devono essere accolti con conseguente assorbimento degli altri.

L’impugnata sentenza va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e questa Corte, pronunciando nel merito, accoglie il primo motivo di appello con cui si lamentavano sia la violazione (qui ritenuta sussistente) dell’art. 112 c.p.c. che i vizi motivazionali pure riscontrati in questa sede, con conseguente sanzione di inammissibilità della domanda attorea.

In ragione del particolare svolgimento che, sin dalla fase cautelare, ha connotato la presente vicenda processuale, sussistono valide ragioni per compensare interamente tra le parti le spese dell’intero procedimento.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata; decidendo nel merito, accoglie il primo motivo di appello e dichiara inammissibile la domanda. Compensa le spese dell’intero procedimento.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2011

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