Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14465 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2021, (ud. 30/03/2021, dep. 26/05/2021), n.14465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 37800-2019 proposto da:

L.C., elettivamente domiciliata in ROMA, al viale delle

MILIZIE n. 138, presso lo studio dell’avvocato ALEXANDER ABATE,

rappresentata e difesa dall’avvocato NICLA TALLONE;

– ricorrente –

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, alla via

CELIMONTANA n. 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO TREVIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 762/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano

Valle, osserva quanto segue.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ impugnata da L.C., quale erede di R.V., con due motivi di ricorso, la sentenza, n. 762 del 24/05/2019, della Corte di Appello di Genova che ha dichiarato inammissibile l’appello per essere la parte, ossia R.V., deceduta prima della proposizione dell’impugnazione, senza che l’evento fosse stato dichiarato, con conseguente caducazione del potere rappresentativo.

Il primo motivo censura la sentenza d’appello ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al cit. codice di rito, artt. 83 e 100, e richiama la giurisprudenza nomofilattica di questa Corte.

Il secondo motivo è incentrato sulla compensazione delle spese di lite e sulla statuizione relativa al contributo unificato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 92 c.p.c., ed alla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Resiste con controricorso S.F..

La proposta del consigliere relatore di definizione in sede camerale non partecipata è stata ritualmente comunicata alle parti.

La ricorrente ha depositato memoria – con allegata nota spese – nella quale ha insistito nella propria prospettazione.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

La sentenza della Corte di Appello di Genova non ha tenuto in alcun conto la giurisprudenza nomofilattica, e oramai risalente, di questa Corte (Sez. U, n. 15295 del 04/07/2014 Rv. 631466 – 01 e successivamente Cass. n. 00710 del 18/01/2016 Rv. 638231 – 01): “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4”.

Alla stregua della richiamata giurisprudenza di legittimità, alla quale il Collegio presta piena adesione a intende dare continuità, il primo motivo di ricorso è accolto.

Il secondo motivo, sulla compensazione delle spese e sul cd raddoppio del contributo unificato, è assorbito.

La sentenza impugnata è cassata e la causa è rinviata alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, che, nel deciderla, dovrà attenersi a quanto sopra affermato e provvederà altresì alla regolazione delle spese anche di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese della fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, il 30 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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