Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14465 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 11/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18478/2013 proposto da:

S.T., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO FEA 9, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PAOLETTI, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ((OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO

RICCI, CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO giusta procura speciale

in calce al ricorso notificato;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6013/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA DEL

26/6/2012, depositata il 30/7/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11/5/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CATERINA NIAROTTA;

udito l’Avvocato GIOVANNI PAOLETTI difensore della ricorrente che

chiede l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato MAURO RICCI difensore del controricorrente che

chiede il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1 – La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., che ha concluso per il rigetto del ricorso, non condivisa dal Collegio.

2 – La Corte di appello di Roma, con sentenza del 30 luglio 2012, riformando la sentenza di primo grado, dichiarava il diritto di S.T. all’assegno di cui della L. n. 118 del 1971, art. 13 (non dall’epoca della domanda amministrativa ma) dal 18/10/2006 (data di iscrizione alle liste di collocamento).

Avverso tale sentenza ricorre l’assistita con due motivi.

L’I.N.P.S. ha depositato procura in calce al ricorso notificato.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e’ rimasto intimato.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..

3 – Con i motivi di ricorso e’ dedotta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, in combinato disposto della L. n. 68 del 1999, art. 1, comma 1, lett. a) e art. 8, degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonche’ vizio motivazionale, per non avere la Corte territoriale fissato la decorrenza del beneficio dalla data della domanda amministrativa (21 ottobre 2005).

4 – I motivi sono manifestamente fondati.

Nel caso di specie si discute della richiesta di assegno della L. n. 118 del 1971, ex art. 13.

In tema di assegno di invalidita’ previsto a favore degli invalidi civili dalla L. n. 118 del 1971, i requisiti socio-economici (reddituale e dello stato di incollocazione al lavoro) rappresentano elementi costitutivi del diritto alla prestazione assistenziale, la cui prova e’ a carico del soggetto richiedente, non potendo qualificarsi gli stessi, quindi, come mere condizioni di erogazione del beneficio, accertabili in sede extragiudiziale (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 4067/2002; 13967/2002; 14035/2002; 13046/2003; 13279/03; 13966/2003; 14696/2007; 22899/2011).

Nella specie (domanda amministrativa del 21 ottobre 2005) trova applicazione della L. n. 118 del 1971, art. 13, nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35 e dunque occorre il requisito dell’incollocamento al lavoro con iscrizione o domanda iscrizione nell’elenco disabili (Cass. 13 giugno 2006, n. 13622 e successive conformi).

Tuttavia, in ragione della riforma del collocamento obbligatorio, ai sensi della L. n. 68 del 1999, tale requisito deve esser armonizzato con la prevista possibilita’ di iscrizione o domanda di iscrizione solo dopo l’effettuazione degli accertamenti medici. Ed infatti l’art. 1, comma 1, di tale legge prevede: “La presente legge ha come finalita’ la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in eta’ lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidita’ civile in conformita’ alla tabella indicativa delle percentuali di invalidita’ per minorazioni e malattie invalidanti approvata…”. Come si vede, la normativa sulle assunzioni dei disabili introdotta nel 1999 e’ piu’ complessa rispetto a quella precedente perche’ si puo’ richiedere l’iscrizione negli elenchi previsti dalla L. n. 68 del 1999, art. 8, solo se e’ stata esperita una fase preliminare volta all’accertamento dei requisiti sanitari previsti dell’art. 1, comma 1 (minorazioni che comportino una riduzione della capacita’ lavorativa superiore al 45%, o situazioni analoghe previste dalle ulteriori lettere del medesimo articolo). Trova, allora, applicazione la giurisprudenza di legittimita’ (Cass. 12 giugno 2012, n. 9502; Cass. 28 agosto 2013, n. 19833; Cass. 17 marzo 2015, n. 5245; Cass. 8 ottobre 2015, n. 19910; Cass. 9 maggio 2016, n. 9292) secondo la quale e’ sufficiente a provare l’incollocazione l’essersi sottoposti ad accertamento medico da parte delle apposite commissioni, rigorosamente propedeutico all’iscrizione negli elenchi degli invalidi aspiranti al collocamento agevolato.

Solo nel caso in cui tale accertamento sia precedente rispetto alla data di decorrenza del requisito sanitario per l’invalidita’ (riduzione della capacita’ lavorativa del 74% o superiore), sara’ necessaria la prova di aver ottenuto o quanto meno richiesto l’iscrizione negli elenchi di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 8 (cfr. la gia’ citata Cass. 9 maggio 2016, n. 9292).

Nella specie, la S. aveva chiesto (per la prima volta) l’accertamento di una riduzione dell’attivita’ lavorativa in misura tale da consentirle (anche) l’iscrizione negli elenchi di cui alla L. n. 68 del 1999, comma 1, in data 21/10/2005 e tale accertamento era stato eseguito dalla commissione sanitaria della AUSL/RMH con verbale del 16/3/2006, ricevuto dalla ricorrente, in uno con la lettera accompagnatoria prot. 2811 del 6/10/2006. Fino a tale data, dunque, la predetta non poteva essere iscritta negli elenchi del collocamento perche’ non ancora in possesso di un verbale di accertamento delle condizioni di disabilita’ che dessero diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo. Ed infatti, la medesima, sulla base del positivo verbale, si era tempestivamente attivata ed in data 18/10/2006 aveva chiesto ed ottenuto l’iscrizione negli elenchi del collocamento disabili.

Inoltre, come accertato in sede di consulenza tecnica nel giudizio di appello (e non contestato dall’I.N.P.S.), l’odierna ricorrente gia’ al momento della domanda amministrativa dell’ottobre 2005 versava in una condizione di totale inabilita’ lavorativa. Non vi era stata, dunque, l’individuazione di una decorrenza del requisito sanitario per l’invalidita’ (riduzione della capacita’ lavorativa del 74% o superiore), successiva rispetto all’originaria domanda di accertamento di tale invalidita’.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere, in parte qua, cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., dichiarando il diritto di S.T. all’assegno di assistenza dalla data della domanda amministrativa, con condanna dell’I.N.P.S. al pagamento in favore della stessa dei ratei arretrati, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

4 – La regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’ segue la soccombenza (restando confermata la statuizione sulle spese del primo e del secondo grado come effettuata dalla Corte territoriale).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa, in parte qua, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di S.T. all’assegno di assistenza dalla data della domanda amministrativa, con condanna dell’I.N.P.S. al pagamento in favore della stessa dei ratei arretrati, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo; condanna l’I.N.P.S. al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi all’Avvocato Giovanni Paoletti, antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 11 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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