Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14465 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11758-2019 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

SETTEMBRINI, 30, presso lo studio dell’avvocato PAOLO DE MATTEIS,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

OPEL FINANCE SPA, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALCAMO 14, presso lo studio

dell’avvocato UMBERTO GRAZIANI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6481/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata l’11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO

VINCENTI.

Fatto

RITENUTO

che, con ricorso affidato ad un unico motivo, F.D. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, resa pubblica in data 11 ottobre 2018, che ne rigettava il gravame avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta unitamente alla associazione non riconosciuta Rouge & Noir Club, emesso in favore di GM Financial Italia S.p.A. per la somma di Euro 11.097,20;

che la Corte territoriale osservava (per quanto rileva in questa sede) che delle obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute devono rispondere coloro che hanno agito negozialmente in nome e per conto dell’associazione stessa (art. 38 c.c., comma 2), e che, nella specie, “risulta(va) che la F. ha agito in nome e per conto dell’associazione, come la stessa ha confermato”, così da dover “risponde(re) solidalmente con l’associazione”;

che resiste con controricorso la Opel Finance S.p.A., già GM Financial Italia S.p.A.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale parte controricorrente ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo, la ricorrente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 c.c., e art. 81 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato che l’art. 38 c.c., presuppone la “veste di rappresentante” e se manchi tale veste la responsabilità può sorgere solo ad altro titolo, là dove essa F.D. era stata definita rappresentante della associazione non riconosciuta Rouge & Noir Club per mero errore materiale, essendo tale F.P. (come dimostrato dal verbale di assemblea del (OMISSIS), di conferimento a quest’ultimo della rappresentanza dell’associazione stessa), nè avendo essa F.D. dichiarato di aver agito per l’associazione.

Il motivo è inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio (la cui portata non è affatto contrastata dalle argomentazioni a sostegno del ricorso) per cui la responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38 c.c., comma 2, per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi” (tra le molte, Cass. n. 25748/2008, Cass. n. 8752/2017).

La ricorrente ha solo genericamente criticato l’affermazione per cui avrebbe agito in nome e per conto dell’associazione Rouge & Noir Club, palesandosi irrilevante, rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, l’attribuzione della rappresentanza legale della stessa associazione in capo a F.P., là dove neppure è idoneamente censurato il rilievo del giudice di appello secondo cui, con il quarto motivo di gravame (mentre in ricorso si fa riferimento solo alla citazione in opposizione), la F.D. ha confermato di aver firmato il “contratto” (di finanziamento con la GM) “per la associazione”.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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